di Fulvio Vassallo Paleologo
AGGIORNAMENTO DI MERCOLEDI’ 13 MAGGIO
Dopo quella del 2012 , miseramente fallita, ennesima regolarizzazione truffa da parte di un governo diviso e sotto ricatto dalla lega e dalla Meloni. L’accordo raggiunto riguarda solo una minima parte dei lavoratori stranieri costretti a lavorare in Italia in condizioni di irregolarità. L’auspicio che possano essere sostituiti da lavoratori comunitari come i rumeni è impraticabile e mette a rischio la salute di tutti. La pagheranno in salute ed in servizi tutti gli italiani. Il caporalato continuerà a dominare le campagne. Come il racket delle badanti e gli intermediari negli altri settori lavorativi. Evviva la (il)legalità… Aspettiamo di vedere i pensionati ed i fruitori di reddito di cittadinanza arrivare nelle campagne a raccogliere pomodori, come qualcuno non prova vergogna ad auspicare.
LA BOZZA DI REGOLARIZZAZIONE PUBBLICATA DA LA REPUBBLICA IL 13/05/20
Art.
(Emersione rapporti di lavoro)
1.Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da Covid 19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto
dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 13, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. A tal fine, i predetti cittadini
devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 13. Se nel
termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per se’ stessi o per componenti della propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Nell’istanza di cui al comma 1 è indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine di svolgere ulteriore attività
lavorativa.
L’istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020, con le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, presso:
a) l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
b) lo sportello unico per l’immigrazione, di cui all’art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;
c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.
Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la conclusione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l’attività lavorativa di cui al comma 13 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell’attività lavorativa; nell’ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l’attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l’istanza.
Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 400 euro per ciascun lavoratore, a copertura degli oneri connessi all’espletamento della procedura di emersione di cui al comma 1, ovvero di 160 euro a copertura degli oneri per la procedura di cui al comma 2, ivi incluso il costo di trasmissione della domanda previsto al comma 13. E’ inoltre previsto il pagamento di un contributo
forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro dell’interno ed il Ministro delle politiche agricole e
forestali.
Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui al comma 1 e del comma 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione
o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’art.600 del codice penale; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale; c) reati previsti dall’articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.
Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui al comma 1 e del comma 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell’espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e
successive modificazioni.
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a eguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello
straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 381 del codice di procedura penale.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:
a) per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
b) per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
10 bis. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le
seguenti ipotesi di reato:
a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’art.600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale.
La sospensione di cui al comma 10 cessa nel caso in cui non venga presentata l’istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all’archiviazione della medesima, ivi compresa la mancata
presentazione delle parti di cui al comma 12. Si procede comunque all’archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l’esito negativo del procedimento derivi da
cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.
11 bis. Nel caso di utilizzazione lavorativa irregolare degli istanti di cui al comma 2 le sanzioni previste dall’art. 22, comma 1, del d.lgs. del 14 settembre 2015, n. 151 sono raddoppiate così come
sono raddoppiate le sanzioni previste dall’art. 603 bis codice penale. Lo sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull’insussistenza di motivi ostativi all’accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la
comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta
l’archiviazione del procedimento.
L’istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 5 idonea a comprovare l’attività lavorativa svolta
nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell’Ispettorato Nazionale del lavoro cui l’istanza è altresì diretta. All’atto della presentazione della richiesta, è consegnata un’attestazione che consente
all’interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l’eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. E’ consentito all’istante altresì, di iscriversi al registro di cui all’art.19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.150 esibendo agli Uffici per l’impiego l’attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente
articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l’articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell’interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.
Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 9. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al
comma 12 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma
Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5, lett. a) comporta l’estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 10, lett. a). Nei casi di cui al comma 2, l’estinzione dei reati e
degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 10 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un’istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell’articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è determinata la destinazione del contributo forfettario, di cui al comma 6.
2. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato
competenti e le Regioni, anche mediante l’implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato
(omissis)
Ecco la prova provata che si tratta comunque su una sanatoria truffa che garantisce soltanto gli interessi del padronato. Nelle parole della ministro Bellanova il cedimento culturale e morale alla lega. Adesso il governo Conte e’ davvero finito. Esiste solo il governo Conte-Meloni-Renzi non in prospettiva ma come assetto decisionale gia’ operativo malgrado le sceneggiate che ci propinano in Parlamento.
Bellanova smentisce le bufale su proposta di sanatoria: 10 risposte dalla ministra dell’Agricoltura
TUTTO COME AVEVAMO SCRITTO, NON OCCORRE AGGIUNGERE ALTRO
Come era ormai prevedibile nella logica della squallida politica che dovrebbe gestire la “ripartenza” dopo la fase 1 della epidemia da Covid-19, la proposta di regolarizzazione dei lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno è saltata, anche se alla fine annunceranno di avere raggiunto un accordo. Anche questa volta troveranno la “quadra” per vendere l’immagine di un governo compatto, magari troveranno l’intesa notturna su una ipotesi minimale, ma come già si era visto sul decreto interministeriale che chiudeva i porti, anche sul tema della “sanatoria”, che sanatoria non doveva essere, il governo ha mostrato tutta la sua doppiezza. Da una parte la proposta provocatoria della Bellanova, renziana di ferro, che lanciava ipotesi non condivise dal resto dei ministri, più per mettere in difficoltà il Presidente del consiglio che per restituire dignità e sicurezza ai lavoratori migranti. Dall’altra parte, una consistente fetta dei Cinque stelle, nostalgici del governo giallo verde, che non hanno mai smesso di guardare a Salvini, se non come riferimento politico come competitor sul medesimo gruppo sociale e di elettorato. Quando verrà il momento della verità per un movimento che sembra mirare più alla sua sopravvivenza che ad un minimo progetto politico ?
Secondo una nota del Movimento 5 stelle, chiaramente ispirata da Crimi, che da giorni si batteva su queste posizioni, “Resta poi confermato il nostro fermo ‘no’ rispetto a qualunque ipotesi di sanatoria sui reati commessi. Non possiamo immaginare che possa farla franca chi si è macchiato di caporalato, di sfruttamento delle persone. Questo significherebbe, tra l’altro, anche prendersi gioco di tutte quelle aziende oneste che invece hanno sempre rispettato le leggi e rispettato i diritti dei lavoratori. Se vogliamo dare un segnale forte e chiaro, dovremmo inasprire le pene e aumentare i controlli”, si legge ancora nel comunicato. Per Crimi evidentemente non c’è alcuna differenza giuridica e sostanziale tra datori di lavoro irregolare, responsabili di grave sfruttamento lavorativo e caporali, una confusione preoccupante se si pensa ai ruoli che questo politico ha rivestito e riveste ancora oggi.
Una posizione di chiusura, che si basa esclusivamente su strumenti repressivi, gli stessi che hanno fallito in passato. ribadita anche dal sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia. A suo avviso sulla regolarizzazione dei migranti “c’è un confronto aperto nel M5S e col capo politico Vito Crimi. In tutto questo è sparito il tema principale, quello di recuperare braccianti per l’agricoltura: stiamo affrontando il problema del caporalato o la mancanza di braccianti nei campi? Delle due l’una, anche perché la misura così com’è -vorrei far notare alla ministra Bellanova- non risolve né l’uno né l’altro problema”. Sibilia è particolarmente duro con la ministra Bellanova, e rincara la dose.”Nessuno comprende – accusa – come si possa immaginare un condono penale e amministrativa per chi questo reato” ovvero l’aver sfruttato lavoratori in nero nei campi “lo ha commesso e va perseguito per legge. A parte mi chiedo dove sia il buonsenso? Chi pensiamo possa andare in prefettura a dire ‘io avevo dei migranti irregolari nel campo, li ho sfruttati facendoli lavorare in nero’… Se non l’ha fatto fino a ieri, perché dovresti farlo ora? Oltretutto in questo modo -per Sibilia- si trasmettono due messaggi negativi: da un lato sembra che non si riesca a perseguire chi commette questo reato, mentre le nostre forze dell’ordine lo fanno ogni giorno, con impegno e dedizione; in secondo luogo diciamo all’imprenditore agricolo onesto di ispirarsi a quel mondo fatto di delinquenti, di chi evade le regole, perché nei fatti non vieni perseguito. Noi, come M5S, la politica del condono non l’abbiamo mai sostenuta, su nessun fronte, tanto meno in questo. Per il M5S ben venga la lotta dura al caporalato, ma nessuno sconto per i criminali, sia ben chiaro. Per noi l’intesa non c’è”. Anche per Sibilia, evidentemente, tutti coloro che danno lavoro irregolare, magari a loro volta in situazione di necessità, sono dei “criminali”.
Adesso diranno che il governo ha adottato per decreto una qualche regolarizzazione, ma sarà soltanto l’ennesima falsificazione. Ci sono andati di mezzo i lavoratori migranti, oggi in gran parte senza lavoro e senza documenti, ha perso il paese, di fronte alla ennesima prova “certificata” di una maggioranza che esiste solo se si tratta di salvaguardare le proprie postazioni in Parlamento. L’opposizione poi, con il continuo ricatto sui singoli provvedimenti e con l’esigenza di seguire i sondaggi che in questo momento puniscono chi difende i diritti umani ed i diritti degli “stranieri”, ha dato, e darà ancora in futuro, il peggio che poteva.
Alla fine i nodi sono stati la sanatoria penale per i datori di lavoro che mettano in regola chi ha finora lavorato in nero e la durata del permesso di soggiorno, che si voleva quasi mensile se non trimestrale. Con l’ennesimo sovvertimento della verità perchè queste resistenze che alimenteranno nel tempo altro lavoro nero sono state basate sull’esigenza di lottare contro il caporalato e di ripristinare la legalità nel settore agricolo e negli altri settori, ancora troppo pochi, riguardati dalla proposta di regolarizzazione. Se avessero applicato davvero la legge sul caporalato, oggi non confonderebbero una questione che riguarda il lavoro di tutti ( anche degli italiani che lavorano nelle filiere che si fermeranno se mancano gli immigrati) con una serie di profili criminali che vanno ben oltre le misure di regolarizzazione e sottopongono ad un clima di violenza e di diffusa illegalità intere regioni del nostro paese. Alla fine si voleva ridurre la regolarizzazione soltanto in favore di quei soggetti che avevano già avuto in passato un contratto di lavoro regolare. Un escamotage per limitare al minimo la platea degli aventi diritto, lasciando centinaia di migliaia di persone nella condizione di precarietà e clandestinità nelle quali si trovano adesso a vivere.
Crimi, Sibilia ed i loro seguaci sono stati capaci di andare persino su posizioni più arretrate di quelle della coppia Bossi-Fini che nel 2002 aveva lanciato la più grande regolarizzazione del mondo, con oltre 700.000 lavoratori migranti che potevano mettersi in regola. In quell’anno infatti, in base al decreto legge n.195/1992, i datori di lavoro che inoltravano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare non erano punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto, “in relazione all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata”. Le predette cause di non punibilita’ non si applicavano a coloro che avessero presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.
Oggi invece si prevede soltanto la “sospensione del procedimento (penale) fino all’esito”della procedura di regolarizzazione. E la regolarizzazione potrà chiedersi soltanto per alcuni comparti lavorativi. In sostanza una larga parte dei lavoratori sommersi non potrà comunque regolarizzare la propria posizione lavorativa. Chi si è battuto contro ogni possibilità di regolarizzazione più ampia ha invocato solo oggi quella legge sul caporalato che ha sempre osteggiato, e che se fosse applicata permetterebbe di legalizzare vasti settori del lavoro agricolo. Oggi formalmente arrriva ua qualche regolarizzazione, forse, ma con il blocco sostanziale del percorso di emersione per la maggior parte dei lavoratori stranieri in nero, anche in agricoltura, possono festeggiare soltanto gli sfruttatori, i caporali, e i soliti politici che da anni speculano sulla divisione tra italiani e stranieri. Da solo non si salva davvero nessuno, e questo vale sia sul piano sanitario che su quello economico. vedremo chi andrà ad assistere nei prossimi mesi gli anziani che si sta cercando di tirare fuori dalle RSA, vedremo chi andrà a raccolgiere la frutta dagli alberi prima che marcisca.
Non è questa la regolarizzazione che occorreva e che avevamo richiesto. Si dimentica che in questo periodo il lavoro non si trova proprio, e se viene respinta la richiesta di un permesso di soggiorno “per attesa occupazione” che poteva dare uno sbocco, ed una stabilità vera, a migliaia di persone, queste stesse persone continueranno ad essere condannate alla clandestinità. Come rimangono penalizzati tutti coloro che lavorano “in nero” ma nelle filiere escluse dal provvedimento ( che si limita ai lavori in agricoltura, al settore della pesca, alle badanti ed al lavoro domestico).
Non sono stati neppure capaci di varare una regolarizzazione ampia che conveniva allo stato ( per i contributi INPS) ed ai datori di lavoro, che comunque avrebbero avuto sempre il coltello dalla parte del manico, ma che adesso potrebbero trovarsi di fronte a situazioni ancora più conflittuali. Perchè da “non scelt”e come queste varate dal governo Conte, dalla mancata regolarizzazione di massa, potrebbe venire fuori, e sarebbe tempo, un movimento di lotta dei lavoratori migranti irregolari che in passato si era diviso in tanti rivoli. Lo sciopero e la resistenza passiva, le rivendicazioni diffuse per gli spazi abitativi e l’accesso alla sanita territoriale, comunque, sono le prossime tappe di una mobilitazione che si devono intestare soprattutto gli immigrati.
La Costituzione italiana e la legge sull’immigrazione (Testo Unico n. 286 del 1998, art.2) garantiscono a tutti gli straneri “comunque presenti” sul territorio dello Stato i diritti fondamentali della persona. La Convenzione delle Nazioni Unite del 1990 per i lavoratori migranti, che ancora non è stata ratificata da nessun paese dell’Unione europea, appresta tutele per i lavoratori migranti irregolari e rimane, nella sua effettiva applicazione, un obiettivo da realzzare giorno per giorno. La impossibilità di dare effettiva attuazione ai provvedimenti di respingimento ed espulsione che ancora in questi giorni le Questure continuano a comminare dovrebbe indurre a trovare una qualche formula che consenta, anche secondo le previsioni della Direttiva europea sui rimpatri 2008/115 una regstrazione dei migranti irregolari ed una prospettiva di legalizzazione, anche allo scopo di garantire quella stabilità del soggiorno che appare come una condizione essenziale per contrastare la diffusione del COVID-19, per tutti e non solo in favore dei migranti.
Le proposte di mobilitazione al tempo del distanziameno sociale non mancano, ma vanno (ri)costruite con le comunità migranti, senza protagonsmi ed eccessi di autorefenzialità. Il cammino per restituire dignità al lavoro rispetto alle ragioni del profitto e della speculazione sarà lungo, ed a tratti doloroso. In questa fase si dovrà evitare ogni contrapposizione tra italiani e stranieri.
In assenza di una legge che garantisca una regolarizzazione su vasta scala, si dovrà pensare al sostegno di tutte quelle conflittualità che si potranno sviluppare a livello locale, un sostegno che non si deve limitare al mero solidarismo, ma deve tradursi, oltre che in qualche manifestazione, in attività di ricerca per cogliere nuove occasioni di reddito alternativo, nel coinvolgimento degli enti locali per l’erogazione del welfare anche ai cd. irregolari, e nella ramificazione di una fitta rete di legali che prestino attività di consulenza in favore delle persone che sono o rimangono prive di un permesso di soggiorno.
Il comportamento e le divisioni del governo in materia di emersione del lavoro irregolare, che dovrebbe estendersi anche agli italiani, sono coerenti con le politiche di abbandono in mare e di collaborazione con paesi terzi che non garantiscono l’effettivo rispetto dei diritti umani. Si fa più attenzione ai sondaggi che alla dignità ed alla vita delle persone.
Ovuque, dopo la fase 1 del COVID 19, si abbandonano al loro destino gli esseri umani che non si ritengono utili alla “ripartenza” del paese secondo i vecchi modelli neo-liberisti, sulla base degli interessi dei ceti più forti. Si sacrificano vite in mare o le si condanna al naufragio per abbandono, si concorda con i trafficanti in Libia il prezzo dei respingimenti su delega, come si sacrificano vite nelle campagne e nei luoghi nei quali si vrrà confinati per mantenersi in vita, almeno da un punto di vista biologico.No davvero, da questa crisi, sanitaria, sociale e politica indotta dalla pandemia da Coronavirus non ne usciremo migliori. Ma alcuni, speriamo sempre di più, saranno certamente più combattivi.
PETIZIONE LANCIATA DAL FORUM ANTIRAZZISTA DI PALERMO
A Giuseppe Conte Presidente del Consiglio dei Ministri
A Roberto Fico Presidente della Camera dei Deputati
A Maria Elisabetta Alberti Casellati Presidente del Senato
A Luciana Lamorgese Ministro dell’Interno
A Luigi Di MaioMinistro per gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
A Paola De Micheli Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
A Nunzia Catalfo Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
A Roberto Speranza Ministro della Salute
A Nello Musumeci Presidente Regione Sicilia
A Leoluca Orlando Sindaco di Palermo
Un VIRUS potente ci sta portando indietro nel tempo e NON è il COVID-19
Abbiamo sperato che le politiche italiane ed europee potessero fare dei passi avanti, tratteggiando quelle pratiche di discontinuità tanto conclamate. Quello cui assistiamo, invece, è in realtà un continuum con un passato di scelte che non servono affatto a tutelare i diritti elementari delle persone.
Nel giro di poco tempo abbiamo assistito, con un decreto interministeriale, alla CHIUSURA DEI PORTI, alla creazione di un HOT SPOT galleggiante dinanzi la costa palermitana, in cui lo Stato italiano ha tenuto bloccate 183 persone per 18 giorni.
Abbiamo continuato a vedere TRAGEDIE IN MARE con la perdita di non sappiamo neanche quante vite umane.
Stiamo assistendo nuovamente alla CRIMINALIZZAZIONE DELLA SOLIDARIETÀ e di quelle poche imbarcazioni e organizzazioni che si stanno impegnando ancora oggi a salvare vite umane nel Mediterraneo.
La Guardia Costiera italiana non è autorizzata dal governo ad uscire a largo delle coste, una OMISSIONE DI SOCCORSO di cui l’Italia è imputabile per il mancato rispetto degli obblighi di ricerca e salvataggio stabiliti dalle Convenzioni internazionali e dai Regolamenti europei.
Nonostante gli ALLARMI continui non si riesce a fare altro che affidare le attività di soccorso e salvataggio a NAVI COMMERCIALI, inadatte allo scopo: un fatto gravissimo che da un lato mette a serio rischio le stesse persone da salvare e dall’altro consente vere e proprie OPERAZIONI DI RESPINGIMENTO. Come nel caso delle imbarcazioni-peschereccio anonime a disposizione del GOVERNO MALTESE, di cui certamente il GOVERNO ITALIANO non poteva non essere al corrente.
In questi ultimi giorni abbiamo assistito a PALERMO, ‘città dell’accoglienza’, a due cose che pensavamo di non dover più vedere:
– lo SBARCO delle persone salvate in due operazioni di salvataggio dalla Alan Kurdi e dalla Aita Mari, DOPO 18 GIORNI in quarantena su una nave hotspot lontano dalla costa. Come nei peggiori momenti del passato si è rincorsa l’emergenza SENZA UN PIANO DI ACCOGLIENZA.
– il TRATTENIMENTO PRETESTUOSO delle navi ALAN KURDI, della ong tedesca Sea Eye, e la spagnola AITA MARI, della Proyecto Maydayterraneo, che dopo avere ricevuto ringraziamenti per le operazione di salvataggio, sono costrette al fermo amministrativo su provvedimento della Capitaneria di porto di Palermo. Fermo dovuto a non meglio precisate ‘irregolarità’ probabilmente ispirato dai vertici politici nazionali, che significa il blocco a tempo indeterminato delle poche navi che ancora operavano nel Mediterraneo centrale per attività di ricerca e soccorso.
Fermo che continua a significare avere in mare SEMPRE MENO TESTIMONI degli effetti tragici delle politiche di abbandono e respingimento, contravvenendo ancora una volta agli obblighi di salvataggio di naufraghi imposti dalle Convenzioni internazionali e dai regolamenti europei.
DENUNCIAMO l’esplosiva situazione di LAMPEDUSA, dove persone sopravvissute alla traversata del Mediterraneo vengono lasciate in attesa sul molo anche di notte senza che nessuno sappia gestirle e accoglierle degnamente.
CHIEDIAMO politiche e prassi operative che rispondano tempestivamente alle richieste di SOCCORSO IN MARE e provvedano alla distribuzione sul territorio nazionale, nel rispetto di rigorosi protocolli sanitari, di tutte le persone che saranno salvate, anche al di fuori delle acque territoriali italiane.
E’ INDISPENSABILE concordare con gli stati che sono titolari di zone SAR limitrofe INTERVENTI COORDINATI per il salvataggio e lo sbarco in un porto sicuro, senza lasciare perire in mare altre migliaia di innocenti e senza foraggiare le milizie che nella LIBIA IN PERENNE GUERRA, stanno dimostrando su tutti i fronti una crescente crudeltà.
CHIEDIAMO a gran voce e al più presto un PIANO DI SBARCHI nazionale e che sia riattivato il SISTEMA DI ACCOGLIENZA smantellato con i decreti su immigrazione e sicurezza dell’ex Ministro degli Interni.
CHIEDIAMO che sia garantita alle persone soccorse la più rigorosa sicurezza sanitaria con le procedure previste per legge di screening e quarantena, ATTUATE COMUNQUE A TERRA e che le operazioni di soccorso siano completate nel porto sicuro più vicino.
SOSTENIAMO apertamente CHI OGGI SI IMPEGNA PER SALVARE VITE UMANE nel Mediterraneo perché riteniamo che prestare soccorso consentendo gli sbarchi presso i nostri porti sia un dovere di umana civiltà e un adempimento dei principi del diritto internazionale e del mare.
SOSTENIAMO un intervento legislativo per la REGOLARIZZAZIONE di chi è presente sul territorio italiano indistintamente, non solo a favore delle “mani e braccia utili”. Riteniamo INDIFFERIBILE una RIFORMA ORGANICA DELLA LEGISLAZIONE SULL’IMMIGRAZIONE che preveda la CANCELLAZIONE DEI ‘DECRETI SICUREZZA’ e immigrazione.
CHIEDIAMO al governo e a tutti i livelli istituzionali, compreso il Sindaco della città di Palermo , di fare dei passi coraggiosi, di MANTENERE LE PROMESSE DI DISCONTINUITA’, di guardarsi intorno e comprendere che il virus e lo stato d’emergenza sono serviti a farci capire che QUELLA CHE VIVEVAMO NON ERA AFFATTO LA ‘ NORMALITA’ ‘, ma una condizione di inumanità e sfruttamento che si deve finalmente sanare!
CHIEDIAMO a chiunque sia sensibile a questi temi e abbia a cuore la difesa della dignità e dei diritti umani di ADERIRE ALL’APPELLO e di FARSI PORTAVOCE di queste richieste!
#salvarevitenonèreato #searescueisnotacrime
#apriteiporti #AitaMari #AlanKurdi#SarcofagoEuropa #CriminalizzazioneDellaSolidarietà #DirittiUmani #ONG
La petizione e l’appello del Forum Antirazzista di Palermo hanno raccolto 400 adesioni.
400 persone che chiedono al Governo di assumere una reale direzione di discontinuità rispetto alla criminalizzazione del soccorso in mare, al sistema di accoglienza distrutto e a una regolarizzazione subito per tutti e che abbia l’orizzonte nella dignità e nei diritti delle persone!
A quelle 400 firme si è aggiunto il sostegno di diverse organizzazioni che ringraziamo per la presa di posizione coraggiosa:
ARCI Todo Cambia
Associazione antimafie Rita AtriaAssociazione Diritti e Frontiere/ADIF
Associazione culturale immaginARTE
Borderline Europe
Borderline Sicilia
Casa Santa Chiara Palermo
CISS Onlus
Cobas – Comitato antirazzista
Emmaus Palermo
Italians for Darfur Onlus
Laici Comboniani Palermo
Legambiente Palermo
Marcia Restiamo Umani
Missionari Comboniani Palermo
Rete Milano senza Frontiere
Todo Modo Milano
INVITIAMO tutti coloro che vogliano aderire alla petizione come associazione a mandare una mail all’indirizzo del Forum Antirazzista Palermo (forumantirazzistapalermo2@gmail.com)
PREGHIAMO cortesemente ognuno di voi tutti di non limitarsi ad apporre una firma alla petizione ma di aiutarci a diffonderla, tra i propri amici, tra gli attivisti delle organizzazioni, all’interno dei propri gruppi informali, attraverso i canali social.. perchè solo così potremo sperare di diventare un collettore abbastanza potente di tutte le nostre voci per essere effettivamente ascoltato.
Grazie.
Firma la petizione al seguente link: http://chng.it/7hFV96bh