Protezione negata, dall’accoglienza all’esclusione. Decreti sicurezza da abrogare

di Fulvio Vassallo Paleologo

Mercoledì 18 dicembre 2019 alle ore 18:00 presso la Biblioteca comunale in Largo Calvario a Cittanova (RC) avrà luogo un incontro, aperto a tutti, sul tema “Migrazione e diritti umani: quali politiche di accoglienza?”

AGGIORNAMENTI IMPORTANTI

Migranti, Tar Veneto: “Chi aveva protezione umanitaria prima del decreto sicurezza ha diritto all’accoglienza”


Il decreto sicurezza fa aumentare i migranti senza fissa dimora, minando la sicurezza di tutti, dei migranti e delle nostre città.

Il Dubbio
Nessun supporto per chi aveva un permesso umanitario e ora deve lasciare i Centri. La situazione descritta nel terzo lavoro di monitoraggio dell’Osservatorio dell’associazione Naga, che garantisce assistenza a cittadini stranieri


Decreto sicurezza, così il ‘Prima gli italiani’ ha bruciato più di 5mila posti di lavoro

https://video.repubblica.it/cronaca/decreto-sicurezza-cosi-il-prima-gli-italiani-ha-bruciato-piu-di-5mila-posti-di-lavoro/350434/351010?ref=RHPPLF-BH-I243928391-C4-P9-S1.4-T1&fbclid=IwAR1BBYU117dNSlbKQy2Ic4Mid4xLyyCUxdSYQeSaJHCMS5EUdL7YaBvneQ8


1. La comparazione dei dati sui richiedenti asilo e sul sistema di accoglienza forniti dal Ministero dell’Interno dimostrano come, a distanza di un anno dalla approvazione del decreto-legge “sicurezza” n.113 del 2018 poi convertito nella legge n.132 del dello stesso anno, seguito da una circolare del Ministero dell’interno a firma del prefetto Piantedosi, capo di Gabinetto del Ministro, sia drasticamente calato il numero dei riconoscimenti di uno status di protezione mentre, di converso, è aumentato il numero di persone che si ritrovano sul territorio senza prospettive di vita e prive di una qualsiasi forma di accoglienza. La circolare forniva già allora una interpretazione fuorviante della “protezione umanitaria”, come era prevista fino al 4 ottobre 2018 dal Testo Unico 286 del 1998 ( art. 5 comma 6), sulla base di dati orientati soltanto a  dimostrare che ” non si è rilevata un adeguato strumento di integrazione”,  e che avrebbe anzi moltiplicato i casi di “marginalità sociale”. Tale “marginalità sociale” è derivata semmai dal mancato sostegno alle misure di integrazione previste dal sistema SPRAR, che è rimasto sottodimensionato, e privo di sbocchi lavorativi, non certo per colpa delle persone che vi erano ospitate o vi lavoravano, salvo pochi casi di violazioni accertate. sempre in numero inferiore alle denunce che le associazioni avevano presentato nel corso degli anni. Così come appariva del tutto privo di argomentazioni giustificative il rilievo che tale situazione avrebbe portato i titolari di protezione umanitaria verso “circuiti criminali”. Verso i quali sono invece respinti proprio per il mancato riconoscimento di uno status legale di soggiorno. Le rilevazioni statistiche,  in campo penale dimostrano da tempo la bassissima “propensione a delinquere” dei titolari di status di protezione internazionale o umanitaria.

Secondo i dati diffusi dal Viminale in un dossier allegato alla circolare del 18 dicembre 2018, sarebbero state almeno 140.000 le persone accolte nei diversi sistemi di accoglienza e alla fine dello scorso anno restavano in trattazione circa 110.000 domande di asilo. Un anno dopo, alla fine del 2019, si stima che all’interno del sistema di accoglienza italiano non rimangano più di 95.000 persone, e che solo una minima parte delle persone che ne sono uscite hanno ottenuto un regolare permesso di soggiorno. Nel 2018, come ricordava il Sole 24 ore ” se si guarda ai dati di novembre la percentuale di domande respinte è stata dell’80% (a fronte del 7% di domande di asilo accolte e dell’8% di protezioni sussidiarie concesse) rispetto al 75% di ottobre, al 72% di settembre e al 59% di agosto”, e anche quest’anno tale situazione negativa sembra confermata. In realtà la crescita più rilevante dei dinieghi aveva anticipato la “abrogazione” della protezione umanitaria, e derivava dall’atto di indirizzo rivolto dal ministro dell’interno Salvini alle Commissioni territoriali ed alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, con la circolare del 4 luglio 2018. Infatti, negli ultimi mesi di quest’anno, la percentuale di domande di protezione internazionale respinte dalle Commissioni territoriali ha mantenuto la media dell’ 80%, con punte che in alcuni casi hanno raggiunto anche il 90%, come si era già verificato nell’anno precedente. Il recente leggero aumento dei casi di riconoscimento della protezione internazionale ( asilo ex Convenzione di Ginevra e protezione sussidiaria) non compensa il crollo dei casi di riconoscimento della protezioe “umanitaria” o “speciale”, o “per casi speciali”, come si definisce oggi.

Secondo altre più recenti rilevazioni, come il report “Senza (S)campo” a cura del Naga, con i contributi di Sergio Bontempelli ed Enrico Gargiulo, la percentuale dei dinieghi di protezione, nel periodo tra il mese di giugno dello scorso anno ed il mese di giugno del 2019 si aggira attorno al 75 per cento, e si può parlare di smanlellamento del sistema di accoglienza. In ogni caso è difficile dare conto della eterogeneità dei giudizi delle diverse Commissioni, malgrado l’attività “regolatrice” della Commissione nazionale per il diritto di asilo e gli indirizzi provenienti dal ministero dell’interno. Le conseguenze dei ritardi e dei dinieghi sono sempre più evidenti. Già nel maggio di quest’anno un rapporto di OXFAM descriveva la “demolizione del sistema di accoglienza diffusa”, conseguenza del decreto sicurezza n.113/2018, poi convertito nella legge n.132 dello stesso anno. Né si rilevano segni di discontinuità con il nuovo governo.

Per effetto della legge n.132 del 2018 ( decreto Salvini) il sistema SPRAR (Servizio protezione richiedenti asilo e rifugiati) ha cambiato denominazione e si chiama adesso SIPROIMI ( Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati ), come diretta conseguenza dell’abolizione della protezione umanitaria e di una contrazione degli sbarchi che il ministero prevede possa protrarsi anche nei prossimi mesi, forse sulla base degli accordi bilaterali  che i precedenti governi hanno concluso con i principali paesi di origine e transito. Non si vede con quale cinismo si possa continuare a puntare tutto sulla politica della negazione del diritto di asilo e sulla enfatizzazione dei rimpatri con accompagnamento forzato, sui quali adesso dovrebbe intervenire anche il sostegno dell’Agenzia europea Frontex. Nella Circolare del 18 dicembre 2018 ( con un correlato Dossier informativo pieno di errori) diramata dal ministero dell’interno ai prefetti ed ai questori per le prime fasi di applicazione della legge 132 si leggeva che “..la nuova linea operativa di governo” sull’immigrazione sarebbe quella di “..riportare, nel medio periodo, l’intero sistema nazionale a una gestione ordinata e sostenibile basata su canali legali d’ingresso e sul rimpatrio degli immigrati in condizioni di soggiorno irregolare, esposti al rischio di marginalità sociale e di coinvolgimento in attività illegali”. Perplessità al riguardo erano state espresse anche dall’UNHCR, nella fase di conversione del decreto, ma non erano state prese in considerazione, e sono trascurate anche dalle circolari attuative. Sembra che si diano per scontati rimpatri di massa che i paesi di origine stanno continuando a rifiutare, anche quelli che hanno concluso con l’Italia accordi di riammissione. A distanza di un anno si può vedere soltanto che è aumentata la dispersione dei migranti che sono caduti in una condizione di irregolarità, ma non ci sono stati significativi aumenti, nel numero, fortunatamente assai esiguo, di misure di allontanamento forzato (respingimenti o espulsioni) effettivamente eseguite. Si dovranno verificare adesso le conseguenze dell’adozione dei decreti attuativi del decreto sicurezza 113/2018 ( legge n. 132/2018) che il nuovo governo ha adottato, in continuità con quello precedente, istituendo una “lista di paesi terzi sicuri” ed introducendo una “procedura accelerata per l’esame delle domande di asilo in frontiera”.

La Conferenza unificata del 7 novembre 2019 ha approvato le Linee Guida per il funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi) e il decreto del ministro dell’Interno che regola l’accesso degli Enti Locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo (FNPSA) per la predisposizione dei servizi di accoglienza. È stato adesso pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.284 del 04-12-2019 il Decreto ministeriale del 18 novembre 2019 contenente “Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)”.

Particolarmente gravi gli articoli 38 e 39 del decreto ministeriale del 18 novembre 2019 sulla durata massima dell’accoglienza e sulle eventuali proroghe, solo in casi particolari.

Art. 38. Durata dell’accoglienza 1. L’accoglienza nel Siproimi ha la durata di sei mesi, fatte salve eventuali proroghe, debitamente motivate, nei casi previsti dall’art. 39. 2. I minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo al compimento della maggiore eta’ rimangono nel Siproimi fino alla definizione della domanda di protezione internazionale. 3. Per i minori stranieri non accompagnati e’ previsto il protrarsi dell’accoglienza fino ai sei mesi successivi al compimento della maggiore eta’ o per il periodo ulteriore disposto dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 13 della legge 7 aprile 2017, n. 47. 4. L’accoglienza del neo maggiorenne e’ assicurata all’interno di strutture appositamente adibite o, qualora non disponibili, nel progetto territoriale Siproimi per adulti piu’ prossimo. 5. Al fine di supportare propedeuticamente i percorsi di uscita dall’accoglienza dei beneficiari, la Direzione centrale favorisce il raccordo tra le attivita’ e i servizi del Siproimi con le eventuali progettualita’, anche finanziate con risorse europee, facenti capo al Ministero dell’interno e concorrenti al supporto e all’integrazione dei destinatari dell’accoglienza.

La nuova normativa regolamentare introduce limiti rigidi alla durata dell’accoglienza per coloro che hanno ottenuto lo status di protezione o sono stati riconosciuti rifugiati. Molti enti gestori inoltre non hanno chiesto la proroga dei progetti per la insostenibilita’ delle nuove condizioni economiche. Si corre il rischio che al 31 dicembre 2019, per effetto del ridimensionamento del sistema di accoglienza, molti richiedenti asilo, o titolari di protezione umanitaria, vengano trasferiti dagli Sprar-Siproimi ai Cas, Centri di accoglienza straordinaria, o perdano del tutto il diritto all’accoglienza, con effetti devastanti sui percorsi di inclusione sociale gia’intrapresi.

Le prospettive di uscita dal sistema di accoglienza, che si profilano per i titolari di protezione umanitaria e per i richiedenti asilo denegati, che hanno proposto un ricorso giurisdizionale, sono sempre più preoccupanti. Le stime sulle percentuali dei dinieghi riguardano mediamente persone che sono arrivate nel corso del 2017 e nel 2018. Se si guarda alla nazionalità delle persone che ricevono i dinieghi, e se si ricordano le condizioni fisiche e psichiche nelle quali queste persone sono arrivate da quando nell’estate del 2017 si è cominciato a dare attuazione agli accordi con il governo Serraj e la guardia costiera libica, questi risultati sono la conferma di quanto si sia tradito il forte richiamo della Costituzione (art. 10) all’esigenza di dare protezione e di riconoscere il diritto di asilo. Un esigenza che, anche secondo le più recenti sentenze della Corte di cassazione, veniva soddisfatta proprio dall’istituto della protezione umanitaria. L’abolizione della protezione umanitaria e gli indirizzi restrittivi suggeriti dal ministero dell’interno alle Commissioni territoriali hanno anticipato il successivo Decreto “sicurezza” bis ( n. 53 del 2019, poi convertito con legge 8 agosto 2019, n. 77), che ha criminalizzato i soccorsi in mare ed ha reso ancora più precaria la sorte dei naufraghi sbarcati in Italia, sballottati da un centro di accoglienza ad un’altro. In attesa che andassero a buon fine le trattative tra i diversi stati europei per la cd. “redistribuzione”, ma solo per i migranti riconosciuti “meritevoli” di accesso alla procedura di protezione internazionale, e non per tutti gli altri, qualificati invece come “migranti economici” da respingere o da espellere, per i quali non si prospettava altra soluzione che la detenzione amministrativa e la clandestinizzazione sul territorio. Mentre rimane ancora oggi irrealistica la soluzione dei rimpatri di massa. Per queste ragioni, e per questo nesso, che generalmente sfugge, entrambi i decreti sicurezza vanno abrogati, con particolare riferimento alle norme in materia di immigrazione, soccorsi in mare e protezione umanitaria, perchè si sono rivelati reciprocamente complementari e fonte di gravi violazioni del diritto internazionale ed europeo, oltre che della Costituzione italiana.

Una situazione particolarmente critica, con gravi ricadute sul territorio, ma che sembra sfuggire all’attenzione di una opinione pubblica ormai abituata a convivere con la costruzione quotidiana del nemico, basata sulla denuncia della presenza di migranti che vagano facendo la questua o senza fissa dimora, una situazione che si complica giorno dopo giorno, anche per il numero crescente di richiedenti asilo che vengano trasferiti da altri paesi europei verso l’Italia in applicazione del Regolamento Dublino, che l’Unione Europea non è ancora riuscita a modificare. Sono più numerose le persone che vengono riportate in Italia da altri paesi europei per effetto del Regolamento Dublino, di quanti vengono ancora soccorsi in mare, poco più di diecimila persone nel corso del 2019.

Chi viene riportato in Italia, perché qui è stato registrato dopo lo sbarco, deve ricominciare da capo il complesso iter per il riconoscimento di uno status di protezione e non ha accesso al residuo sistema di accoglienza dei cosiddetti SPRAR- SIPROIMI ( progetti gestiti dai comuni) finendo della maggior parte dei casi nei centri di accoglienza straordinaria gestiti dalle prefetture in convenzione con i privati, se non direttamente sulla strada. Come osserva Anna Brambilla, la sorte dei “cd. dublinati potrebbe peraltro peggiorare per effetto della riforma del sistema di accoglienza posto che gli stessi, in quanto richiedenti protezione internazionale, non potranno più avere accesso alle strutture del cd. Siproimi (questa la nuova denominazione dello Sprar) ma solo ai centri di prima accoglienza e ai centri di accoglienza straordinari. In particolare, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’interno del 14 gennaio 2019 relativa ai profili applicativi del dl 113/2018 se il “dublinante” aveva già presentato domanda di asilo in Italia, al momento del rientro, la prefettura sede dell’aeroporto di arrivo, su indicazione dell’Unità Dublino Centrale, avrà cura di agevolarne il trasferimento presso la provincia ove era stata presentata la domanda. Nel caso in cui, invece, il “dublinante” non avesse già formalizzato la domanda in Italia prima di lasciare il nostro Paese, l’accoglienza deve essere disposta in uno dei centri della regione ove ha sede l’aeroporto internazionale di arrivo, secondo i criteri già concordati in sede di tavolo di coordinamento regionale”.

2. Come si è detto, la cancellazione dell’istituto della protezione umanitaria ha comportato un forte aumento dei casi di mancato riconoscimento di uno status legale, con una percentuale di dinieghi adottati dalle Commissioni territoriali  ormai attorno al 70-80% sul totale delle domande, ed ha avuto come conseguenza una impennata dei ricorsi giurisdizionali.  Anche per l’abolizione del grado di appello, stabilita nel 2017, si registra un aumento esponenziale dei casi di diniego che arrivano all’esame della Corte di Cassazione. in una situazione di grande incertezza giuridica, complicata dalla questione della retroattività degli effetti del decreto sicurezza , un tema controverso sul quale le Sezioni unite della stessa Corte si sono pronunciate soltanto di recente. Sembra ormai pacifico comunque quanto già affermavano i giudici di tribunale per i quali il decreto sicurezza non aveva effetto retroattivo per  i casi che al 4 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto n.113/2018, pendeva domanda o erano già all’esame delle Commissioni territoriali, o per i quali era stato presentato un ricorso, casi che andavano ( ed andranno ancora in futuro) risolti proprio secondo quella normativa che il decreto “sicurezza” aveva inteso abrogare, dunque con il riconoscimento della protezione umanitaria, seppure con la diversa denominazione “casi speciali”. Tuttavia, anche se la vigente normativa prevede che l’accoglienza si possa protrarre fino all’esito definitivo dei ricorsi giurisdizionali, la situazione di incertezza e di sostanziale negazione del diritto alla protezione che è derivata dal decreto legge “sicurezza” n.113/2018 ha avuto come effetto la dispersione sul territorio di numerosi richiedenti asilo e il passaggio di molte persone, prima regolarmente soggiornanti, ad una condizione di soggiorno irregolare se non di clandestinità. In molti casi non sono rimaste altre alternative se non la occupazione di un alloggio provvisorio, con la esposizione alle sanzioni sempre più gravi previste in questo caso dal decreto sicurezza. E’ aumentato in modo esponenziale lo sfruttamento lavorativo nelle campagne e nei cantieri, anche in danno di richiedenti asilo denegati, o riconosciuti, ma senza una valida prospettiva di integrazione, ed è aumentata la concentrazione alloggiativa attorno ai grandi centri di produzione agricola, in Sicilia, nel ragusano, in Puglia , in particolare, a Borgo Mezzanone, in Campania, attorno Castelvolturno, in Calabria, nella piana di Gioia Tauro. Le organizzazioni criminali sono state favorite dall’abbattimento del sistema di accoglienza diffusa ed hanno aumentato il loro potere di ricatto anche all’interno dei grandi centri di accoglienza gestiti dalle prefetture, come i CARA di Bari, di Crotone (Isola Capo Rizzuto), e di Mineo (Catania) adesso chiuso.

La negazione del diritto all’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo ha penalizzato i percorsi di inclusione e d i livelli di assistenza, e soltanto dopo un anno si stanno confermando, con le sentenze dei giudici, le applicazioni della legge in senso costituzionalmente orientato. Le norme in materia di iscrizione anagrafica introdotte con il primo decreto legge sicurezza n.113/2018 rimangono comunque contraddittorie rispetto alla legislazione vigente e tali da non fugare i dubbi di costituzionalità che ha suscitato in diversi punti il decreto “sicurezza”, poi convertito nella legge n.132 del 2018.

3. Il “decreto sicurezza”113/2018,, al comma 5 bis dell’art. 12, che ha previsto  una nuova denominazione del sistema di accoglienza già denominato SPRAR, che adesso si denomina SIPROIMI, doveva ridurre il numero dei centri di accoglienza straordinaria (CAS). Nella circolare ministeriale del 18 dicembre 2018 si ritrovava, oltre alla nuova denominazione del SIPROIMI, la conferma definitiva dello snaturamento del sistema di accoglienza italiano. Nella circolare, si chiariva che i c.d. “centri FAMI” e i cd. CAS (Centri di accoglienza straordinaria) per minori dovevano essere progressivamente chiusi, assicurando il trasferimento nel SIPROIMI di tutti i MSNA ospiti di tali strutture. Secondo il Dossier informativo diffuso lo scorso anno dal ministero dell’interno, “sarà accolto nei centri SIPROIMI chi deve essere sottoposto a urgenti o indispensabili cure mediche, chi risulta vittima di tratta, di violenza domestica, di grave sfruttamento lavorativo, chi non può rientrare nel proprio Paese a causa di calamità o chi ha compiuto atti di particolare valore civile, oltre che i minori stranieri non accompagnati per i quali vengono riservati percorsi dedicati in ragione della loro condizione”. A distanza di un anno si registra invece un progressivo smantellamento dell’intero sistema di acoglienza diffusa, una molteplicità di trasferimenti che hanno reciso i legami di inclusione sociale che si erano comunque instaurati, una situazione evidente che i dati del ministero dell’interno non possono smentire. Sembra anche che siano iniziati trasferimenti dai centri Sprar- Siproimi ai Cas, in senso opposto agli indirizzi suggeriti un anno fa.

La Circolare del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2019 stravolge i percorsi di accoglienza e di inclusione in atto all’interno del sistema SPRAR_SIPROIMI, impone il trasferimento nei “centri di prima accoglienza” dei richiedenti asilo già accolti nei progetti SIPROIMI in scadenza al 31 dicembre 2019, e riduce al minimo i livelli di accoglienza per quei richiedenti asilo che resteranno “temporaneamente” accolti nei centri del SIPROIMI. Per tutti i “richiedenti asilo” si profilano quinndi “deportazioni” di massa nei centri di prima accoglienza, salvo i neomaggiorenni, già arrivati in Italia come MSNA, se hanno fatto ingresso da minori nel sistema di accoglienza SPRAR, come previsto dall’art. 12, comma 5-bis del D.L. n.113 del 2018. Rimane del tutto incerta la sorte dei richiedenti asilo già denegati ma con un ricorso giurisdizionale pendente, e di coloro ai quali è stata, o venga, riconosciuta la protezione “speciale”, o per “casi speciali”.

La riduzione  delle risorse destinate al sistema di accoglienza e la riconfigurazione dei rapporti di appalto imposta dal Ministero dell’Interno con i nuovi capitolati ,con lo schema di Capitolato di appalto, ha significativamente peggiorato la situazione all’interno dei centri di accoglienza straordinaria (CAS), anche se il numero delle persone ospitate all’interno è progressivamente diminuito con la chiusura di molte strutture, in particolare di quelle che ospitavano i minori stranieri non accompagnati. La maggior parte dei quali, raggiunta la maggiore età, quando dal Tribunale dei minori non veniva disposta la prosecuzione dell’ accoglienza, si è trovata di fronte a gravi problemi di sistemazione, con il  rischio sempre più forte di un diniego della richiesta di asilo. Si sono ridotte le possibilità di consulenza legale ed è stata eliminata la possibilità di assistenza psicologica, proprio in una fase nella quale aumentavano i problemi di natura legale ed i casi di disagio psichico delle persone “ospiti” del sistema di accoglienza. Anche l’erogazione del cd. pocket money continua a subire ritardi per i cronici ritardi nei pagamenti delle somme dovute alle strutture convenzionate.

La conformazione “per circolare prefettizia” dei centri di accoglienza straordinaria (CAS) risente di un impostazione nella quale i controlli formali delle prefetture, finalizzati alla riduzione della spesa, estesi anche ai centri di seconda accoglienza, dunque agli SPRAR-SIPROIMI, prevalgono sulle misure di integrazione.  In ogni caso, i gestori delle strutture di accoglienza sono adesso tenuti ad una verifica giornaliera della presenza degli ospiti, anche ai fini del’erogazione dei finanziamenti, e i Prefetti hanno fissato regole più rigide per gli orari di uscita dai centri, introducendo, come già è successo in alcune sedi, l’obbligo di rientro per le ore 20. L’applicazione dei Regolament interni di comportamento è diventata in molti casi un mezzo per ottenere la riduzione del numero delle persone in accoglienza, costituendo il presupposto per le misure di revoca dell’accoglienza. Le strutture di accoglienza si stanno così trasformando in luoghi paragonabili ad un domicilio coatto, con un forte pregiudizio delle possibilità di lavoro di quanti vi vengono ospitati. Un passo ulteriore nella direzione di un confinamento forzato che deriva anche dalla ubicazione di molte di queste strutture in luoghi lontani dai centri abitati.

L’articolo 7 della Direttiva europea 2013/33con riferimento al luogo di residenza e alla libertà di circolazione dei richiedenti asilo dispone invece che questi possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nell’area loro assegnata. L’area assegnata non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e permette un campo d’azione sufficiente a garantire l’accesso a tutti i benefici della Direttiva. Non ci dovrebbero essere in altri termini situazioni logistiche o ambientali che risultino ostative rispetto all’esercizio del diritto al lavoro e dei diritti fondamentali come il diritto alla salute ed all’istruzione. La Direttiva prevede poi che le autorità possano stabilire un luogo di residenza per il richiedente, per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido ed il controllo efficace della domanda, stabilendo così in qualche modo che vi sia una prima valutazione del profilo di coloro che manifestano la volontà di chiedere asilo, anche prima che sia formalizzata la richiesta di protezione. In particolare, la sorte dei migranti imemssi nel sistema di accoglienza dopo i soccorsi in mare denota invece una condizione di abbandono, con paricolare riferimento a quelli soccorsi da navi delle Organizzazioni non governative, come si è verificato nel centro di accoglienza Hotspot di Messina, ubicato in una caserma fatiscente (Caserma Gasparro).

L’art. 17 della Direttiva europea 2013/33 prevede che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali d’accoglienza nel momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale e che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un’adeguata qualità di vita, anche con specifico riguardo a persone vulnerabili o in stato di trattenimento. Non si vede con quali strumenti oggi si possa garantire la realizzazione di queste finalità. Una situazione disastrosa dei centri di accoglienza in Italia che dovrebbe essere portata a conoscenza dei giudici europei che in altri paesi decidono sui ricorsi contro i provvdimenti di trasferimento Dublino verso l’Italia. Per non parlare del rischio di estensione della detenzione amministrativa in danno dei richiedenti asilo.

Si sta puntualmente realizzando quanto già previsto lo scorso anno. Alla fine del 2018 Oxfam aveva diffuso il report “I sommersi e i salvati della protezione umanitaria”, secondo cui oltre 12 mila migranti vulnerabili, in regola con il permesso di soggiorno, rischiavano di restare in strada nelle prime settimane del mese di dicembre dello scorso anno. La stima per i due anni successivi (2019 e 2020) era di circa 120 mila persone  destinate a scivolare nell’irregolarità, tra permessi per motivi umanitari non rinnovati (circa 32.750), non rilasciati (27.300), e pratiche arretrate che saranno esaminate dalle Commissioni Territoriali secondo le nuove disposizioni di legge (70 mila). Questi numeri sono stati sostanzialmente confermati dai dati diffusi nel 2019 dal Ministero dell’interno ( con il Cruscotto statistico).

Sono aumentati i casi di allontanamento dal sistema di accoglienza per provvedimenti disposti dai prefetti sulla base della denuncia di comportamenti contrari agli gli obblighi di comportamento assunti dagli “ospiti”. Va controllata anche in questo caso l’applicazione della normativa interna alla luce del dettato delle Direttive europee. E’ necessario ricordare a tale riguardo che «l’obbligo istruttorio e motivazionale che grava sull’Amministrazione è tanto più pregnante laddove si consideri che l’esercizio del potere di revoca di cui si tratta va ad incidere su esigenze primarie di persone in stato di bisogno, privandole di quel minimo d’assistenza che costituisce il primo e fondamentale livello di un percorso d’integrazione dell’interessato nel territorio». Secondo la giurisprudenza «il confronto tra le due previsioni normative presenta una parte in cui le stesse sono sovrapponibili (gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza e comportamenti gravemente violenti) e una parte in cui la norma interna sembra andar oltre la previsione europea (violazioni ripetute delle regole dei centri di accoglienza); la compatibilità della norma interna con la previsione europea passa attraverso una lettura della norma interna citata in base alla quale i comportamenti ripetuti, ancorché singolarmente non gravi, assumano una connotazione di gravità proprio per la loro reiterazione, con il risultato interpretativo che comunque la grave sanzione della revoca della misura si correla comunque ad un comportamento grave dell’ospite; ove invece i comportamenti violativi di regole di accoglienza siano non gravi sia singolarmente presi che ove oggetto di ripetizione non risulta integrata la previsione normativa interna; una lettura diversa della legislazione italiana si esporrebbe a dubbi di compatibilità con la norma europea e risulta quindi non accettabile».

In questo quadro anche i soggetti più vulnerabili come le donne con minori, le vittime di violenza e di tortura,  le persone  malate o con gravi problemi di salute mentale si sono trovati esposti ad un drastico calo dei livelli di assistenza con una forte riduzione del personale specializzato  ha detto alla loro cura. Alla carenza del sistema di accoglienza pubblico finanziato Ministero dell’Interno hanno dovuto fare fronte le associazioni di volontariato, Le organizzazioni non governative e singoli cittadini che hanno continuato a garantire inclusione ed assistenza a persone che il sistema avrebbe altrimenti condannato alla invisibilità. Singoli episodi di cronaca, come le proteste per la mancata erogazione dei servizi garantiti in precedenza, sono stati strumentalizzati per diffondere  una immagine fortemente negativa dei richiedenti asilo, inclusi i minori sottoposti ad una maggiore protezione, e per screditare gli operatori, in modo da scatenare ovunque manifestazioni di aggressione e di odio nei loro confronti.

4. Non si può accettare  che questa situazione di degrado, determinato dagli stessi soggetti politici che poi sfruttano le immagini di abbandono e desolazione che derivano dalle loro politiche,  possa continuare ancora. Occorre passare  ad una proposta complessiva di svolta politica dal punto di vista legislativo  e quindi a prassi applicate  che segnino una vera discontinuità con quanto finora avvenuto, e che si continua a verificare, malgrado il parziale cambio di governo. 

A) Occorre una nuova legge che abroghi il decreto sicurezza 113/2018 ( non solo per le previsioni che abbattono il diritto alla protezione e ridimensionano il sistema di accoglienza) con la reintroduzione della protezione umanitaria come istituto che costituisce attuazione del diritto alla protezione previsto dall’articolo 10 della Costituzione. Tutti coloro che hanno avuto un diniego in base alla applicazione retroattiva del decreto sicurezza  113/2018, imposta dal Ministero dell’interno alle Commissioni territoriali, devono potere ripresentare una nuova richiesta di asilo, se non una richesta di riesame per il ritiro del diniego in autotutela, senza attendere l’esito del ricorso giurisdizionale.

B) E’ urgente adottare un provvedimento di regolarizzazione permanente, a regime, sulla base di un contratto di lavoro o di uno stabile rapporto con il territorio e in tutti i casi in cui sia evidente che non ci sono concrete possibilità di rimpatrio.  La regolarizzazione deve rivolgersi, anche in assenza di un contratto di lavoro,  a tutti coloro che  dopo avere presentato richiesta di protezione internazionale hanno atteso anni per la definizione della loro procedura con un esito negativo. Una proposta di emersione dell’irregolarità, a partire dai rapporti di lavoro, ma è stata recentemente bocciata dal Parlamento, con una posizione negativa del governo in carica. Ancora una volta sulla razionalità sono prevalse preoccupazioni elettoralistiche.

C) Per tutti i minori non accompagnati che hanno raggiunto la maggiore età e che ancora attendono l’esito della loro richiesta di asilo occorre adottare un provvedimento urgente che permetta loro  il riconoscimento di uno status di  protezione di lunga durata, anche per non interrompere i percorsi di inclusione già intrapresi. Normative e prassi attuative di supporto vanno adottate per tutti i neo-maggiorenni, in concreta attuazione del principio del “superiore interesse del minore”, che non si esaurisce istantaneamente al momento del compimento del diciottesimo anno di età.

 D) Una normativa specifica dovrà riguardare coloro che hanno subito violenza, le donne con figli minori le vittime di tortura, che vanno aiutati con percorsi di sostegno e una stabile legalizzazione. Tutti coloro che sono arrivati dalla Libia, per le violenze subite in quel paese, ormai in una situazione di guerra civile permanente tra bande e milizie, devono avere riconosciuta almeno la protezione umanitaria, ovvero come oggi si può denominare, “per casi speciali”, se non un grado più elevato di protezione, ove ne ricorrano i presupposti, indipendentemente dalla situazione nel paese di origine. Come era possibile prima dell’abrogazione della protezione umanitaria. E come sarebbe imposto ancora oggi anche da una interpretazione conforme al testo costituzionale dell’art. 19 del Testo unico sull’immigrazione n. 286/1998. Infatti, in caso di rimpatrio nel paese di origine, dopo le violenze che queste persone hanno subito in Libia, non potrebbero avere alcuna forma di risarcimento e di tutela effettiva dei propri diritti fondamentali.

E)  In attesa che l’Unione Europea modifichi sostanzialmente il Regolamento Dublino occorre prevedere un percorso preferenziale per il riconoscimento di uno status di protezione per tutti  coloro che vengono riportati in Italia da altri paesi europei e garantire  loro uno status di accoglienza dignitoso in linea con gli standard imposti  dalle direttive  dell’Unione Europea. Vanno avviate attività di supporto a favore di tutti coloro che dall’estero si oppongono con ricorsi giurisdizionali al trasferimento in Italia (cd. dublinati), attesa la situazione di sistematico default verso il quale si sta avviando il nostro sistema di accoglienza. Una questione che non potrà essere elusa ancora a lungo da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

F) Occorre infine rivedere i criteri di monitoraggio e valutazione dei progetti di accoglienza, che non si  limitino soltanto alla mera comparazione dei dati numerici o alla tempistica della rendicontazione, anche a  fronte dei cronici ritardi da parte del ministero nella erogazione dei fondi. I controlli devono mirare soprattutto  a verificare i risultati in termini di accoglienza e di inclusione senza esporre gli amministratori locali, e gli stessi gli enti gestori, ad attività di controllo  finalizzate soltanto al taglio della spesa, se non a finalità di lotta politica, come si è verificato nel caso delle attività ispettive che sono state svolte allo scopo evidente di chiudere l’esperienza di accoglienza diffusa a Riace. Se si volesse davvero ripristinare la legalità e garantire standard di accoglienza in linea con le direttive europee si dovrebbe tornare ad un sistema di accoglienza diffusa, favorendo i percorsi di legalizzazione e la collaborazione tra le organizzazioni non governative e le autorità statali, una direzione opposta rispetto a quella seguita in questi ultimi anni.


Tar Calabria – Reggio Calabria, 21 maggio 2019, n. 356

Come riportato dalla stampa, il Ministero dell’Interno aveva deciso di chiudere il sistema Sprar all’interno del Comune di Riace per “palesi irregolarità”, poche settimane dopo l’arresto del sindaco del comune calabrese, Domenico Lucano.

Il Tar, nella sentenza riportata del 21 maggio 2019, ha annullato la revoca principalmente perché viziata da contraddittorietà, in particolare tra l’atto con il quale si autorizzava il proseguimento del servizio, e la successiva nota di revoca di gennaio.

A ciò si è aggiunta la carenza delle minime garanzie procedimentali per il Comune, in particolare la previa diffida.

I giudici, pertanto, hanno ritenuto gli atti del Ministero illegittimi “in quanto la decurtazione del punteggio è avvenuta senza il rispetto delle forme e condizioni stabilite in ordine alla previa diffida, e la conseguenziale revoca dei contributi è stata disposta sulla base di rilievi concernenti essenzialmente il progetto attuato nel triennio 2014/2016, in palese contraddizione con la circostanza che nel dicembre 2016, in presenza dei medesimi rilievi, lo stesso progetto era stato autorizzato dall’amministrazione alla prosecuzione”.


Imposta l’estromissione dal sistema d’accoglienza dei titolari di protezione umanitaria

CIAC onlus di Parma: “Noi dallo SPRAR non cacciamo nessuna persona”

Quest’oggi il Servizio Centrale Sipromi ha inviato una circolare agli enti locali titolari dei progetti Sprar in scadenza al 31/12 (MA prorogati al 30/06/2020) per “sollecitare” l’uscita dal sistema di accoglienza entro il 31 dicembre 2019 deI titolari di protezione umanitaria IN ACCOGLIENZA.

Non possiamo e non vogliamo accettare questa ingiustizia che interrompe percorsi di vita, cura, studio, lavoro, relazione. Per i titolari di protezione umanitaria che sono ancora in accoglienza, se sono ancora in accoglienza, deve valere il principio per cui un atto amministrativo non può interrompere un percorso di vita.

Infatti per i TITOLARI DI PROTEZIONE UMANITARIA, tra cui donne, bambini, nuclei familiari, possibili vittime di tratta, persone con disagio mentale non è prevista nessuna altra possibilità di accoglienza. Uscendo dello sprar, per una norma palesemente ingiusta e insensata, Escono in strada, in pieno inverno, interrompendo tutela, cura, lavoro, formazione appunto.

Solo in Emilia Romagna sono circa 300 persone. Nella sola provincia di Parma più di 20, tra cui 5 nuclei mamma-bambino.

Noi, il CIAC, ente di tutela che ha visto nascere l’accoglienza integrata e diffusa, che da 20 anni accoglie persone per i loro diritti e per i loro bisogni, non applicheremo questa direttiva nelle nostre case, sulle persone con le quali abbiamo un patto di tutela e un dovere professionale e morale di accoglienza.

Con loro, quale che sia il permesso di soggiorno, abbiamo contratto un patto che ci vincola – esattamente come lo chiediamo a loro – al rispetto del LORO PROGETTO INDIVIDUALE DI ACCOGLIENZA. Che questo potesse essere interrotto dall’interpretazione – ribadiamo una interpretazione – di un comma, di un articolo, di una legge palesemente volta a colpire le tutele dei rifugiati non era nelle regole iniziali. E noi i patti li rispettiamo, come dagli accolti ne esigiamo il rispetto.

Ma non ci sono solo ragioni etiche, professionali e morali:

– i progetti Sprar/siproimi attivi sono prorogati CON DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO DEL 13/12/19 sino al giugno 2020 e quanto dice la circolare, giuridicamente è quanto meno opinabile: i progetti non possono dirsi cessati al 31/12/19.

– la circolare di oggi, non considera che è appurata la non retroattività della legge 132/18.

Per tutte queste ragioni, profondamente stupiti che l’ufficio che governa il sistema DI PROTEZIONE assecondi una interpretazione che nega i principi stessi sui quali l’accoglienza integrata e diffusa si regge (individualizzazione dei percorsi, emancipazione dall’accoglienza, patto di accoglienza), affermiamo con grande convinzione che, solleciti o non solleciti, a fronte di una crescente marginalità sui territori, a fronte di tanti posti vuoti nel sistema che per quella stessa legge che il Servizio Centrale Siproimi cita e che non possono dare sollievo, accoglienza e integrazione a chi – IN TUTTA ITALIA ne avrebbe bisogno,

Noi prendiamo ancora una volta posizione e diciamo forte e chiaro che

NON ESCE NESSUNO!!!

come già nella nostra campagna “diritti non privilegi”, ricordiamo con Brecht che: “quando l’ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa un dovere” e invitiamo Comuni e Enti Attuatori a manifestare la loro contrarietà a questa misura.

PARMA, 19 DICEMBRE 2019

IL CIAC


Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione

Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo- Ufficio III Asilo, protezioni speciali e sussidiarie, Unità Dublino.

Decreto di finanziamento per il semestre 1.1.2020-30.6.2020 dei progetti SIPROIMI in scadenza al 31.12.2019


CIRCOLARE SIPROIMI – NESSUNA PERSONA DEVE ESSERE CACCIATA

L’appello della Campagna LasciateCIEntrare e di ADIF (Associazione Diritti e Frontiere)

Ieri, 19 dicembre 2019, il Servizio Centrale SIPROMI ha inviato una circolare agli enti locali dei Progetti Sprar in scadenza il 31 dicembre, dove si sollecita l’uscita dal sistema di accoglienza dei titolari di protezione umanitaria. E’ il CIAC che pubblica una nota a riguardo, opponendosi all’ennesima barbarie proposta dai piani alti. Noi, l’associazione ADIF ed altri abbiamo più volte dimostrato come il sistema di accoglienza sia stato progressivamente smantellato per effetto dell’abolizione della protezione umanitaria, ma anche per mere ragioni economicistiche che confliggono con il riconoscimento degli standard minimi imposti a livello europeo e con la dignità delle persone.

In questi mesi abbiamo continuato a monitorare una situazione indecente di fuoriuscita dai centri, tra revoche d’accoglienza da effettuare in 5 giorni a famiglie con minori e revoche a titolari di status da Cas, i cui responsabili non si danno nemmeno la briga di richiedere l’inserimento in SIPROIMI, indirizzando i malcapitati verso Roma a bussare direttamente alle porte dei signori del Servizio Centrale. Sono aumentati anche i casi di allontanamento dal sistema di accoglienza per provvedimenti disposti dai prefetti sulla base della denuncia di comportamenti contrari agli obblighi di comportamento assunti dagli “ospiti”. I prefetti stanno cercando di smantellare il sistema di accoglienza con provvedimenti disciplinari che devono essere impugnati in tutte le sedi.

Tanti poi sono gli enti gestori dei CAS che non hanno accettato le proroghe al ribasso fino a giugno del 2020 e che chiuderanno un po’ ovunque, impossibilitati a tener fronte alle spese, per i continui ritardi del Ministero nell’erogazione dei fondi per l’accoglienza, o per la decisione di non accettare che il sistema di accoglienza sia definitivamente tramutato in un dormitorio con nessun servizio. Perché a questo è stato ridotto con la quota di 18/20 euro a persona al giorno: nessun corso di italiano e servizio di inclusione, niente più mediatori e psicologi, pochi operatori con un ridotto numero di ore di presenza che a stento riescono a capire se mancano saponi e lenzuola. Tagli che tra l’altro hanno già portato alla chiusura di molti centri ed al licenziamento di circa 15.000 persone tra operatori ed insegnanti di italiano, giovani e non che erano così riusciti a restare nei propri territori senza dover emigrare altrove.

Chiedevamo un’accoglienza degna perché i soliti profittatori usavano i soldi  per farsi gli affari propri e decine sono state le denunce e le inchieste da noi portate avanti in questi 9 anni, da quando con l’ENA (Emengenza Nordafrica) si aprì la stagione dell’accoglienza malgestita e criminosa. Sono stati colpiti piccoli progetti virtuosi e sindaci solidali, mai i veri profittatori.

A nulla è servito! Anzi, il racconto della malaccoglienza ha rafforzato chi ha fatto sulla “questione migranti” una propaganda politica becera, demolendo con l’odio le fondamenta della parola “accogliere”. Le stesse norme, dalla Legge Minniti-Orlando ai Decreti sicurezza di Salvini, sono state approvate per demolire il diritto di asilo e di accoglienza, costruendo molteplici e sofisticati muri contro la regolarizzazione e l’accesso ai diritti di base. Cancellato il permesso per motivi umanitari, abrogato il diritto all’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, facilitata la possibilità di “cacciare” gli ospiti per futili motivi, ci siamo ritrovati di fronte ad un mare di persone che naufragano nell’impossibilità di rinnovare o di accedere ad un permesso di soggiorno, e da un giorno all’altra sbattute in strada senza alcuna tutela.

Ed ora anche questa circolare, un regalo di Natale, che di nuovo colpisce chi possiede un permesso per motivi umanitari: uomini, donne e bambini doppiamente ripudiati e calpestati che da qui ad una decina di giorni dovranno trovare posto all’addiaccio, sotto i ponti e negli anfratti delle nostra città, alla mercé di sfruttatori e del ludibrio di chi festeggia il natale al calduccio, con il presepe sotto l’albero. Mentre è sempre più critica la situazione di coloro che, dopo un diniego, magari adottato sulla base di orientamenti che adesso la Cassazione smentisce, hanno ancora un ricorso pendente ed un periodo di incertezza che potrebbe compromettere il loro destino.

Una circolare sigillata con il marchio della parola discriminazione, senza tenere conto delle sentenze degli ultimi mesi che sanciscono l’irretroattività della Legge Salvini. Ancora una volta si taglia a pezzetti il diritto che si dovrà nuovamente ricucire nei tribunali, ma in quanto tempo? Ed in quanti nel frattempo si ritroveranno per strada?

Chiediamo a tutti gli enti locali, ai gestori e agli operatori degli SPRAR di rifiutare le imposizioni del Sistema Centrale, chiediamo a tutti di opporsi a quest’ennesima ingiustizia.

Mobilitiamoci perché vengano abrogati i decreti sicurezza, perché venga ricostruito il diritto d’asilo, come detta l’art. 10 della nostra Costituzione, perché venga garantita un’accoglienza dignitosa e umana. Facciamo appello a tutte le realtà territoriali di attivarsi, di mettere a disposizione i propri spazi, di sollecitare i Comuni per garantire alle persone di non finire sotto un ponte.

Mobilitiamoci per una regolarizzazione generalizzata delle tantissime persone che hanno subito le ingiuste leggi di un paese che ripropone, ancora una volta, leggi di discriminazione razziale, prendendo a calci la nostra Costituzione resistente che si deve trasformare in pratiche di mobilitazione permanente.

Campagna LasciateCIEntrare, ADIF



21-DIC-19 17:44 NNNN
Migranti: Viminale, nessuno dei 1.428 perdera” assistenza

(ANSA) – ROMA, 21 DIC – “Nessuno dei 1.428 titolari di
permesso di soggiorno per motivi umanitari, attualmente presenti
nel nuovo Sistema di protezione internazionale e per minori
stranieri non accompagnati (SIPROIMI), perdera” l”assistenza”. Lo
assicura il Viminale il quale precisa che “in vista della
scadenza il prossimo 31 dicembre dei progetti in corso, per dare
continuita” all”azione di assistenza, l”Autorita” Responsabile dei
fondi europei FAMI ha gia” pubblicato due specifici avvisi
riservati agli Enti Locali per finanziare iniziative di
accompagnamento all”autonomia e all”inclusione. Al momento, i
progetti finanziati sono trentanove ed un nuovo bando verra” a
breve pubblicato. Le progettualita” avranno inizio dopo una fase
accelerata di selezione”.
“La continuita” all”assistenza dei titolari di permesso di
soggiorno per motivi umanitari potra” essere garantita anche
utilizzando le strutture gia” destinate dai Comuni nell”ambito
del SIPROIMI”. (SEGUE)
assicura il Viminale il quale precisa che “in vista della
scadenza il prossimo 31 dicembre dei progetti in corso, per dare
continuita” all”azione di assistenza, l”Autorita” Responsabile dei
fondi europei FAMI ha gia” pubblicato due specifici avvisi
riservati agli Enti Locali per finanziare iniziative di
accompagnamento all”autonomia e all”inclusione. Al momento, i
progetti finanziati sono trentanove ed un nuovo bando verra” a
breve pubblicato. Le progettualita” avranno inizio dopo una fase
accelerata di selezione”.
“La continuita” all”assistenza dei titolari di permesso di
soggiorno per motivi umanitari potra” essere garantita anche
utilizzando le strutture gia” destinate dai Comuni nell”ambito
del SIPROIMI”. (SEGUE)

(ANSA) – ROMA, 21 DIC – Infatti -prosegue la nota del
Viminale-, la possibilita” di mantenere la sede di accoglienza
attuale rientra nella discrezionalita” dell”Ente Locale titolare
del progetto ed e” consentita dal FAMI. Rimane inoltre confermata
la possibilita”, qualora ne ricorrano i presupposti, di
rilasciare loro un permesso di soggiorno per cure mediche o per
i casi speciali previsti dalla legge (es. vittime di tratta)”.
“In attesa di definire le modifiche al quadro normativo, in
corso di valutazione politica, il Ministero dell”Interno e” molto
attento, in questa delicata fase, alle condizioni di vita di
tutti i soggetti coinvolti e alle esigenze dei Comuni italiani
che li ospitano e delle organizzazioni che gestiscono i relativi
progetti”, conclude il ministero guidato dal ministro Luciana
Lamorgese.
(ANSA).


Migranti: Arci, da Viminale ennesimo attacco all”accoglienza
Miraglia, circolare dispone trasferimento nei Cas da ex Sprar

(ANSA) – ROMA, 21 DIC -“Mentre aspettiamo la discontinuita” col recente passato, una nuova circolare del servizio centrale, emanata su indicazione del Viminale, lancia l”ennesimo attacc al sistema di accoglienza pubblico”. Lo afferma Filippo Miraglia, responsabile immigrazione dell”Arci. “La nota, infatti- spiega – dispone a partire dal 1 gennaio 2020 il trasferimento nei Cas (Centri di accoglienza straordinaria) dei richiedenti asilo attualmente ospiti nei centri ex Sprar, con termine 31 dicembre. Una prescrizione illegittima e sbagliata per almeno tre motivi. Primo, i progetti di accoglienza degli Enti Locali in scadenza il 31/12/2019, secondo il recente decreto ministeriale, saranno rinnovati a fine anno: quindi non esiste alcuna fine progetto. Secondo, in tantissime province, i bandi per la gestione dei Cas sono andati deserti: questo significa che le persone potrebbero essere trasferite anche a molti chilometri di distanza e costrette a lasciare citta” dove magari hanno iniziato faticosamente a costruire percorsi di inclusione; per chi si rifiutasse vorrebbe dire finire per strada. Terzo, considerando i tempi lunghi di questi trasferimenti, il servizio centrale dispone di sospendere i servizi di accoglienza in essere (formazione, assistenza psicologica, ricerca e formazione lavoro) per coloro che dovrebbero uscire dal sistema: in altre parole differenziare i servizi offerti nella stessa struttura creando diritti di serie A e di serie B. Una follia destinata a creare confusione e conflitto. Perseguitando ulteriormente i migranti, rinforzando la logica di quei decreti sicurezza che questo governo si era impegnato a modificare e che noi fin dall”inizio chiediamo di abolire”.

(ANSA).


Venerdi 27 dicembre giornata di mobilitazione nazionale indetta dal Tavolo Asilo.

Di seguito il comunicato:

Il Tavolo Asilo nazionale esprime forte preoccupazione per la sorte delle persone ospiti dei progetti SIPROIMI (ex SPRAR), con titolo di soggiorno per ragioni umanitarie e per richiesta d’asilo,L’ ultima nota del Viminale, diramata lo scorso venerdì, fornisce alcune rassicurazioni su quel che accadrà dopo il 31 dicembre, dimostrando di comprendere quale impatto tali provvedimenti avranno sulle persone ora in accoglienza e per gli operatori del sistema. D’altra parte, non sembra tenere conto né della recente sentenza della Cassazione a sezioni unite, che ha sancito l’irretroattività della legge 132/2018, né della contraddizione di prorogare fino a giugno 2020 i progetti SIPROIMI, chiedendo però agli stessi la cessazione dell’accoglienza di richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria entro il 31/12/2019.
Come già espresso da molti nei giorni scorsi, le associazioni del Tavolo Asilo pensano che la via maestra sia il ritiro delle due circolari, che si basano su una interpretazione erronea e illegittima del primo decreto sicurezza, di cui peraltro da tempo il terzo settore chiede l’abolizione.
Permane la nostra preoccupazione per la sorte di migliaia di persone, principalmente in stato di vulnerabilità, e del sistema nel suo complesso. 
Il prossimo 27 dicembre saremo in piazza, davanti le prefetture di tutta Italia per chiedere di ripristinare lo Sprar e garantire a tutti i richiedenti asilo e rifugiati presenti nel nostro Paese una accoglienza dignitosa, nel rispetto della Costituzione.


Protezione umanitaria, la cessazione dell’accoglienza è illegittima. La nota dell’ASGI

23/12/2019

In relazione alle misure assunte dal Ministero dell’Interno e diramate dal Servizio centrale SPRAR/Siproimi relativamente alla ipotizzata cessazione delle misure di accoglienza per i titolari di protezione umanitaria accolti in larga parte dei progetti Siproimi a partire dal 1.1.2020 nonché all’avvio a partire da detta data di un piano di trasferimenti collettivi dei richiedenti asilo dal Siproimi verso strutture di prima accoglienza, ASGI pubblica la presente nota nella quale esprime la propria profonda preoccupazione sui possibili seri profili di illegittimità delle misure annunciate e richiama tutti i soggetti coinvolti al rispetto della normativa vigente.

Del tutto incomprensibile e irrazionale risulta dunque la decisione assunta dal Ministero e comunicata dal Servizio centrale relativamente alla cessazione delle misure di integrazione sociale rivolte ai richiedenti asilo a partire dal 1.01.2020″ afferma l’ASGI nella nota” Si tratta di una decisione non sorretta da qualsivoglia motivazione e neppure da un riferimento normativo e che, nella misura in cui determina un danno derivante dalla interruzione di percorsi di inclusione sociale già avviati, può altresì fare emergere possibili profili di danno erariale”.

ASGI ricorda che l’applicazione delle disposizioni introdotte dal D.L. 113/2018 convertito con modificazioni in L. 132/2018 non è retroattiva: il richiedente asilo che aveva avuto accesso all’accoglienza prima del 5 ottobre 2018 nell’allora sistema SPRAR, ora parzialmente trasfuso in Siproimi, ha diritto alla prosecuzione delle stesse misure di accoglienza ordinarie previste al momento dell’accesso.

In conclusione ASGI:

  • ritiene che quanto diffuso agli enti locali e agli enti attuatori del Siproimi sia da considerarsi privo di qualunque valore ed efficacia per le ragioni di diritto sopra esposte;
  • raccomanda agli enti locali e agli enti attuatori di attenersi strettamente alle disposizioni di legge senza assumere decisioni avventate e illegittime;
  • chiede con forza al Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà Civili, di rivedere quanto impropriamente diffuso e diramare nuove indicazioni operative conformi alla normativa vigente in materia di accoglienza

Cessazione delle misure di accoglienza per i titolari di protezione umanitaria accolti in Siproimi dal 1.1.2020 nonché annunciati trasferimenti collettivi dei richiedenti asilo dal Siproimi verso strutture di prima accoglienza. Profili di illegittimità e indicazioni agli enti locali e agli enti attuatori per una corretta attuazione delle norme vigenti


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 622 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Mason, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Calle Avvocati 3911;

contro

Ministero dell’Interno, -OMISSIS-Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Fondazione Cittalia, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

– del provvedimento della -OMISSIS- di Venezia Prot. n. -OMISSIS-del 19 ottobre 2018 di cessazione delle misure di accoglienza disposte in favore del ricorrente;

– del provvedimento a firma della -OMISSIS- di Venezia del 24 ottobre 2018 di medesimo contenuto;

– della nota datata 10 ottobre 2018, a firma del referente del Servizio Centrale dello S.P.R.A.R. (ora SI.PRO.IMI.), con cui è stato negato l’accesso allo S.P.R.A.R. del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2019 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, cittadino nigeriano affetto -OMISSIS-, titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha impugnato gli atti, meglio indicati in epigrafe, con cui la -OMISSIS- di Venezia ha disposto la cessazione delle misura di accoglienza disposte in suo favore, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, contrastando le avverse pretese.

Il ricorso merita accoglimento.

Gli atti impugnati hanno natura immediatamente lesiva in quanto, sulla base degli stessi, il ricorrente è stato, di fatto, estromesso dal sistema di accoglienza.

Dall’esame degli atti impugnati si evince che la cessazione delle misura di accoglienza è stata disposta dalla -OMISSIS- sul rilievo che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è stato abolito dall’art. 1 del D.L. 113/2018, convertito con modificazione in legge n. 132/2018, il quale ha consentito l’inserimento in SPRAR ai soli beneficiari di una forma di protezione internazionale, ai minori stranieri non accompagnati, nonché ai titolari dei nuovi permessi di soggiorno temporanei di carattere umanitario ivi contemplati.

La cessazione delle misure di accoglienza è illegittima per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.

In punto di fatto, è incontestato tra le parti che il ricorrente ha ottenuto il riconoscimento della protezione umanitaria in data 23.08.2018, prima, quindi, dell’entrata in vigore della disciplina invocata dall’Amministrazione (5.10.2018).

Ciò posto in facto, si osserva in iure che la Corte di Cassazione ha chiarito che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall’art. 5, comma sesto, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima della entrata in vigore (5.10.2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge (Cass. Civ., sez. I, 19 febbraio 2019, n. 4890; Cass. Sez. Un sentenze n. 29459, 29460 e 29461 del 24.09.2019).

Orbene, il principio espresso dalla Suprema Corte, riferito alla diversa ipotesi dell’incidenza della normativa sopravvenuta sui procedimenti amministrativi instaurati per il riconoscimento di permessi di soggiorno per motivi umanitari, assume rilievo – sotto il profilo dei principi applicabili – anche nella fattispecie oggetto del presente giudizio, in cui l’Amministrazione ha ritenuto di disporre la cessazione delle misure di accoglienza sul presupposto dell’asserita abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, precedentemente rilasciato al ricorrente. Invero, se la disciplina di cui al D.L. n. 113 del 2018 non trova applicazione ai procedimenti per il riconoscimento del titolo di soggiorno per motivi umanitari che sono già stati avviati (e non ancora conclusi), essa, a fortiori, non potrà avere rilievo con riferimento ad una ipotesi, come quella scrutinata, in cui la protezione umanitaria è già stata riconosciuta al richiedente, al fine di elidere un beneficio – la prestazione delle misure di accoglienza – collegato a detto riconoscimento.

Giova, infatti, ricordare che in relazione al principio di cui all’art.11 delle preleggi (secondo il quale “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”) la giurisprudenza, con orientamento del tutto costante, ha più volte affermato, in tema di successione di norme giuridiche nel tempo, che il principio di irretroattività delle leggi “comporta che la norma sopravvenuta è inapplicabile, oltre che ai rapporti giuridici esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso” (ex multis Cass. Civ., 14 febbraio 2017, n. 3845).

Per quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere accolto (in senso conforme cfr. TAR Basilicata, 11 marzo 2019, n. 274 e n. 275; TAR Brescia n. 406/2019).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Va confermata la decisione della Commissione che ha escluso il ricorrente dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non avendo lo straniero prodotto la certificazione dell’autorità consolare di cui all’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002, recante l’attestazione (se del caso, negativa) dei redditi prodotti all’estero dalla richiedente; l’istanza di ammissione al beneficio presentata dal ricorrente non può, pertanto, trovare accoglimento perché priva della necessaria documentazione, attesa la mancanza della certificazione ex art. 79, comma 2, cit..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Ministero a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1500, 00, oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato.

Respinge il reclamo avverso il decreto della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore

Mara Spatuzzi, Referendario

IL SEGRETARIO


Protezione umanitaria: il ministero dell’Interno rassicura sull’accoglienza mentre le prefetture escludono migliaia di persone

“Il ministero dell’Interno si dice “molto attento” alle “condizioni di vita” dei titolari di protezione umanitaria, assicurando che nessuno perderà il diritto a essere accolto, ma diverse prefetture continuano in maniera disparata a dichiararne la cessazione dell’accoglienza nei centri applicando retroattivamente il “decreto Salvini”. Una prassi illegittima, come riconosciuto da ultimo anche dal Tar del Veneto, diffusa da Benevento a Milano” (Duccio Facchini – Altreconomia- 28 dicembre 2019)