Caso Iuventa: obblighi di soccorso sotto copertura

di Fulvio Vassallo Paleologo

1.Nasceva nel 2014, durante l’operazione di soccorso Mare Nostrum, seguita alle stragi del 3 e dell’11 ottobre 2013, la teoria del cd. “pull factor“, come se le attività di soccorso in acque internazionali a nord della costa libica, preordinate alla ricerca ed al salvataggio di persone in alto mare, costituissero un fattore di attrazione per le partenze dalla Libia e una agevolazione delle attività delle organizzazioni criminali che da tempo controllavano il territorio, in collusione con le milizie, e gestivano l’imbarco dei profughi verso l’Europa. Alla fine di quell’anno l’operazione veniva chiusa, sotto la spinta della propaganda dei partiti di destra, e subito si registrava una impennata nel numero delle vittime, che culminava con la strage del 18 aprile del 2015, oltre 800 morti dopo un capovolgimento a ridosso di una imbarcazione soccorritrice, le cui cause non sono state mai chiarite.

Dopo quella strage l’Unione Europea decideva di estendere il mandato operativo delle navi dell’agenzia FRONTEX nel Mediterraneo centrale fino a 135 miglia a sud di Malta e Lampedusa, dunque a circa 24 miglia dalle coste libiche, e per qualche mese (giugno e luglio) il numero delle vittime risultava quasi azzerato. Anche nei confronti delle missioni di Frontex, che allora sbarcavano tutti i naufraghi in Italia, si scatenava la polemica con tesi rilanciate a tempesta sui canali social, secondo cui le attività di soccorso avrebbero incentivato le partenze favorendo trafficanti e scafisti, Ben presto anche Frontex cominciò a ridurre la presenza dei suoi assetti navali nel Mediterraneo centrale, restringendone il campo di azione e spostandole verso est allo scopo di controllare maggiormente le rotte percorse dalle imbarcazioni cariche di migranti provenienti dall’Egitto. Come dimostrano studi scientifici, il numero delle vittime sulla rotta del Mediterraneo centrale tornava a crescere in modo esponenziale, ed è in quel periodo, alla fine del 2015, che si nota una crescente presenza di imbarcazioni di soccorso di Organizzazioni non Governative che svolgono un ruolo di supplenza, operando quei soccorsi che le navi militari degli stati svolgevano in misura progressivamente più ridotta. Mentre nel 2014 le imbarcazioni delle poche ONG allora presenti avevano soccorso appena 1450 persone, nel 2015 i soccorsi operati dalle ONG salivano a 20.063 persone, che diventavano ben 46.796 nel 2016, per cominciare poi a decrescere nel 2017 (soprattutto nella seconda pare dell’anno) con 46.601 persone soccorse a nord delle coste libiche, in acque internazionali.

Intanto era stato concluso il Memorandum d’intesa tra Italia e Libia, il 2 febbraio 2017, poi ratificato (ma non in sede legislativa) dall’Unione Europea nella Conferenza di Malta del 3 febbraio successivo, ed un ruolo crescente veniva attribuito alla sedicente “Guardia costiera libica” che si avvaleva dell’assistenza e del supporto operativo delle autorità italiane presenti a Tripoli, nel porto militare di Abu Sittah, con la missione NAURAS, parte dell’operazione MARE SICURO.

Le ONG diventavano allora oggetto di una campagna di delegittmazione e di criminalizzazione senza precedenti frutto anche, alla fine di luglio del 2017, dell’adozione di un Codice di Condotta che pur richiamando gli obblighi di soccorso dettati dalle Convenzioni internazionali, e senza avere alcun valore legale vincolante, attribuiva vasti poteri di intervento in acque internazionali alle cd. Guardia costiera “libica”, prima ancora che fosse istituita una zona SAR “libica” e prima che fosse costituita una Centrale operativa di coordinamento (MRCC), che di fatto sarebbe stata gestita dalle autorità marittime italiane ( almeno fino al 28 giugno 2018).

Un rapporto del mese di giugno del 2017 redatto da un gruppo di esperti delle Nazioni Unite documentava intanto come ” gruppi armati, alcuni dei quali hanno ricevuto un mandato o almeno un riconoscimento dalla Camera dei rappresentanti o dal Consiglio di presidenza, non sono stati sottoposti a un controllo giudiziario significativo. Ciò ha ulteriormente aumentato il loro coinvolgimento nelle violazioni dei diritti umani, inclusi rapimenti, detenzioni arbitrarie ed esecuzioni sommarie. I casi indagati dal gruppo comprendono abusi”. Secondo lo stesso rapporto, “Abd al-Rahman Milad (alias Bija), e altri membri della guardia costiera, sono direttamente coinvolti nell’affondamento delle barche dei migranti usando armi da fuoco. A Zawiyah, Mohammad Koshlaf ha aperto un rudimentale centro di detenzione per i migranti nella raffineria di Zawiyah. Il gruppo di esperti scientifici ha raccolto informazioni su abusi contro i migranti da parte di diverse persone (cfr. Allegato 30). Inoltre, il gruppo di esperti scientifici ha raccolto notizie di cattive condizioni nei centri di detenzione dei migranti a Khums, Misratah e Tripoli. Secondo lo stesso rapporto “il capo della guardia delle strutture petrolifere di Zawiyah, Mohamed Koshlaf, noto anche come Kasib o Gsab (v. punti 105 e 258), è coinvolto nell’approvvigionamento di carburante per i trafficanti. Comanda anche la cosiddetta milizia Nasr.81 Suo fratello, Walid Koshlaf, noto anche come Walid al-Hadi al-Arbi Koshlaf, gestisce la parte finanziaria dell’azienda. Il capo della guardia costiera di Zawiyah, Abd al-Rahman Milad (alias Bija) (vedi anche punti 59, 105 e 258), è un importante collaboratore di Koshlaf nel settore dei carburanti.”

A tutti gli organi inquirenti, dunque, già nell’estate del 2017, ed anche prima, per le attività di indagine in corso, doveva risultare chiara la situazione dei migranti che fuggivano dalle coste della Tripolitania in quel periodo e l’elevato grado di collusione, se non la piena identificazione, tra la cd. guardia costiera libica ed i trafficanti spesso travestiti da miliziani. In quello stesso periodo le imbarcazioni delle ONG cominciavano a ricevere minacce ed a subire anche fuoco di intimidazione da parte di unità navali di diversa natura, apparentemente appartenenti alla cd. Guardia costiera libica.

Come si evince da un Rapporto di Human Rights Watch del 2017, Il 10 maggio e il 23 maggio di quell’anno, le navi di pattuglia delle forze di guardia costiere libiche in acque internazionali sono intervenute nei soccorsi già in corso da parte di organizzazioni non governative, hanno usato comportamenti minacciosi che potrebbero provocare il panico e non sono riusciti a fornire giubbotti di salvataggio a persone in cerca di salvataggio da navi non idonee. Il 23 maggio 2017 , gli operatori umanitari assistevano – e filmavano – agenti della guardia costiera libica che sparavano colpi in aria. Venivano quindi raccolte testimonianze corroboranti da parte dei sopravvissuti secondo cui gli ufficiali avevano sparato anche colpi in acqua dopo che i migranti erano saltati in mare”. In quella data tre navi delle ONG erano coinvolte in una operazione SAR ( ricerca e salvataggio) sotto il coordinamento della Guardia cosiera italiana (IMRCC): Save the Children’s con la Vos Hestia, l’Aquarius, di Medici senza frontiere; e lo Iuventa, di Jugend Rettet. Sotto il coordinamento del Centro ufficiale di coordinamento per il salvataggio marittimo in Italia (IMRCC) di Roma, i soccorritori lavoravano insieme per diverse ore per trasferire i migranti dai gommoni fatiscenti alle loro imbarcazioni. Gia’ nel 2017 dunque, durante le operazioni di soccorso, la Guardia costiera libica circondava i mezzi di soccorso e sparava colpi in mare in prossimità dei gommoni terrorizzando i migranti che si gettavano in acqua. Come si è verificato ancora nei giorni scorsi , nel caso della nave Alan Kurdi, un’arma pesante da fuoco veniva puntata sulle imbarcazioni soccorritrici.

Una ricerca indipendente condotta dal dipartimento di Oceanografia Forense presso la Goldsmiths University di Londra, ha respinto la teoria del pull factor, e le affermazioni secondo cui le ONG avrebbero agito come un fattore di attrazione, attribuendo l’ascesa dei soccorsi ad “una continuazione di una tendenza che era già iniziata indipendentemente dalla presenza delle ONG”. “Questo aumento degli attraversamenti (in particolare dei migranti dall’Africa centrale e occidentale) era invece il prodotto del peggioramento delle crisi economiche e politiche che hanno colpito diversi paesi e regioni in tutto il continente africano”, affermava il rapporto, “incluso il caos che infuria in Libia”.

2. Le indagini sull’equipaggio della nave IUVENTA appartenente alla organizzazione tedesca Jugend Rettet cominciavano già nel mese di settembre del 2016 e sfociavano l’anno successivo, ad agosto, nel sequestro della nave, che operava stabilmente al di fuori delle acque territoriali italiane, come mezzo di primo soccorso, che poi trasferiva i naufraghi, su altre navi più grandi, delle ONG o della Guardia costiera, sotto il coordinamento della Centrale operativa (IMRCC) della stessa guardia costiera italiana e della nave che di fatto svolgeva funzioni di SAR Coordinator on Place. Su autorizzazione del comando centrale della guardia costiera e del coordinatore SAR “on place” migliaia di naufraghi soccorsi dalla Iuventa, come da altre navi delle ONG, venivano trasbordati su navi più grandi e sicure che raggiungevano i porti italiani. Questi trasbordi venivano vietati dal codice Minniti, con una evidente finalità di deterrenza dei soccorsi, perchè le navi come la Iuventa , soprattutto in condizioni di mare agitato, comunque frequenti anche nella stagione estiva, avevano difficoltà a raggiungere i porti italiani.

Il 2 agosto del 2017 la Iuventa veniva attirata nel porto di Lampedusa con un espediente, la richiesta del trasbordo, e quindi di sbarco a terra di soli due naufraghi, che si potevano sbarcare normalmente con un mezzo veloce della locale Guardia costiera. Appena ormeggiata in porto la nave umanitaria veniva bloccata con pretesti burocratici, ma in realtà il provvedimento di sequestro disposto dalla Procura di Trapani lo stesso 2 agosto 2017, praticamente poche ore prima dell’ingresso della nave in porto, era già pronto per la notifica, effettuata poi lo stesso giorno.

Secondo il Messaggero, “La nave Iuventa della ong tedesca Jugend Rettet, che non ha firmato il protocollo, era stata bloccata in nottata al largo di Lampedusa dalla Guardia costiera italiana, che l’ha scortata fino al porto.
Dalla nave erano stati fatti scendere due siriani, accompagnati nel Centro di prima accoglienza dell’isola. I due migranti erano stati trasferiti in precedenza a bordo della nave della ong tedesca proprio da una delle unità militari italiane impegnate nelle operazioni di soccorso ai migranti nel Mediterraneo. Per scortare in porto la Iuventa sono intervenute diverse motovedette della Guardia costiera, con un grande spiegamento di forze dell’ordine anche sulla banchina.

Il relativo procedimento penale veniva aperto inizialmente contro ignoti, e la IUVENTA veniva quindi trasferita nel porto di Trapani, dove era attentamente perquisita, e restava quindi sotto sequestro preventivo fino ad oggi. Alla base del provvedimento di sequestro, notificato per l’ipotesi di reato di agevolazione di ingresso di clandestini, prevista dall’art. 12 del Testo Unico sull’immigrazione n. 286 del 1998, come modificato dalla legge Bossi-Fini n.189 del 2002, le relazioni di alcuni agenti della società privata di sicurezza IMI Service, imbarcati da tempo come security a bordo della nave VOS HESTIA di Save The Children e le intercettazioni ambientali disposte dalla Procura di Trapani a bordo di entrambe le navi. Un ruolo centrale nella raccolta del vasto materiale accusatorio poi utilizzato dalla Procura di Trapani era svolto da un agente “sotto copertura” del Servizio centrale operativo (SCO) del ministero dell’interno, che nel settembre del 2016, grazie alla IMI Service, era stato assunto ed imbarcato a Malta sulla VOS Hestia di Save the Children, spacciandosi per un ex pompiere.

Secondo quanto affermato dalla Procura di Trapani ” “le indagini, avviate nell’ottobre del 2016 e condotte con l’utilizzo di sofisticate tecniche e tecnologie investigative, hanno consentito di raccogliere elementi indiziari in ordine all’utilizzo della motonave Iuventa per condotte di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. La nave sarebbe stata “stabilmente dedita al soccorso di migranti in prossimità delle coste libiche ed al loro trasbordo su altre navi sempre in acque internazionali, permanendo abitualmente nel mare libico, in prossimità delle acque territoriali del paese africano”.

Nel mese di marzo del 2017 le carte dell’indagine sulla IUVENTA, condotta dall’agente dello SCO e dagli ex poliziotti infiltrati a bordo di alcune navi umanitarie, reclutati come componenti della security della nave Vos Hestia di Save The Children, venivano “passate” a Matteo Salvini, che ne faceva uso propagandistico, ben prima di essere utilizzate dalla Procura di Trapani.

Sulla Juventa e su altre navi umanitarie, dunque, si indagava già dal mese di ottobre del 2016, proprio da quando partivano da alcuni esponenti di Frontex e da associazioni della ultradestra europea, come GEFIRA, pesanti accuse nei confronti delle ONG, ritenute fiancheggiatrici dei trafficanti, per le loro attività di ricerca e soccorso (SAR) in acque internazionali, che avevano consentito di salvare la vita a decine di migliaia di persone, sotto il coordinamento della Centrale operativa della Guardia costiera italiana. Gli organismi europei giocavano a lungo una partita di attacco contro le ONG, al malinteso fine di ridurre il numero degli sbarchi in Europa, già in calo per fattori ben diversi.

Si costruiva così l’accusa che le ONG svolgessero il ruolo di taxi del mare, ed il caso della IUVENTA aveva un risalto mediatico enorme che serviva a criminalizzare tutte le Organizzazioni non governative. Come riferiva lo stesso Ministero dell’interno sulla scorta delle prime dichiarazioni rese dai magistrati inquirenti. “Nella maggior parte dei casi – spiegava il procuratore Ambrogio Cartosio – le operazioni servono per trasportare persone scortate dai trafficanti libici». In più occasioni, è stato possibile ricostruire le modalità operative dei soccorsi a migranti che, in almeno in tre casi, non sarebbero stati in pericolo. La motonave prendeva a bordo le persone in mano ai trafficanti nel Mar Libico e poi, non essendo molto capiente, le trasferiva su altre navi della Marina militare o di altre organizzazioni”. La stessa Procura confermava la presenza, nelle occasioni di soccorso contestate alla Iuventa, di mezzi della Guardia costiera libica, che però in quel periodo si guardavano bene dall’intervenire. Erano peralrto note da tempo le indagini internazionali, relative proprio a quel periodo, sui legami tra la cd. Guardia costiera libica e le organizzazioni criminali.

Il 18 settembre 2017, dunque un giorno prima dell’adozione del provvedimento da parte del giudice trapanese, veniva pubblicato sulla rivista “Questione Giustizia” un intervento del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, dal titolo “ Il sequestro della Iuventa: ONG e soccorso in mare”. Alla stessa pubblicazione era allegata copia del decreto di sequestro preventivo del GIP di Trapani del 2 agosto.

Il Tribunale di Trapani, prima, e poi, nel mese di aprile del 2018 , la Corte di Cassazione convalidavano il sequestro della nave, mentre l’indagine si andava progressivamente allargando, coinvolgendo, con riferimento ai tre episodi contestati ( su decine di casi di intervento) anche la nave che spesso svolgeva funzioni di SAR Coordinator on place, la Vos Hestia di Save the Children che operava in diretto contatto con la Guardia costiera italiana e con la Centrale operativa di Roma (IMRCC).

Successive attività di indagine riguardavano infatti il comandante della Vos Hestia, e veniva pure perquisita, per ragioni mai rese pubbliche e senza esiti apparenti, la casa del supertestimone dell’accusa. I computer che cercavano i magistrati a casa del teste erano comunque scomparsi. Venivano intanto acquisiti altri materiali probatori, dopo una ulteriore ispezione a bordo della nave Vos Hestia di Save The Children, eseguita nel mese di ottobre 2017 nel porto di Catania. Dopo quella perquisizione la Vos Hestia di Save the Children cessava la sua attività umanitaria, anche se era stata la prima a firmare il Codice di condotta imposto dal ministro Minniti, mentre altre ONG lo rifiutavano o ne chiedevano la modifica.

Il numero delle persone indagate dalla Procura di Trapani cresceva ancora, nel mese di luglio del 2018, anche se gli avvisi di garanzia riguardavano il sequestro di telefoni e computer . Anche se i magistrati trapanesi precisavano in diverse occasioni l’assenza di un lucro diretto, da parte degli operatori umanitari indagati, e ribadivano che la loro attività era esclusivamente rivolta al salvataggio di vite umane in mare, una campagna di stampa violenta, intrisa di odio, o basata su ricostruzioni chiaramente manipolate,  tendeva a criminalizzare non solo le persone direttamente sotto indagine, ma tutti gli operatori della solidarietà che nel corso del 2016 e nei primi mesi del 2017 avevano contribuito, dopo la fine dell’operazione Mare Nostrum, ed il ritiro della maggior parte degli assetti aerei e navali di Frontex (operazione Triton), a salvare decine di migliaia di vite sulla rotta del Mediterraneo centrale.

Il 24 aprile 2018 la Corte di Cassazione confermava il sequestro della nave Iuventa. rilevando che non erano state dedotte “specifiche questioni circa l’adeguatezza dell’individuato fumus commissi delicti“, dunque in ordine alla “buona fede” dell’equipaggio della nave, e che dunque si poteva confermare la valutazione del giudice delle indagini preliminari di Trapani, secondo cui la organizzazione Jugend Rettet non aveva predisposto “un organizzazione che garantisse la completa osservanza delle disposizioni impartite dalle Autorità preposte al coordinamento dei soccorsi e l’assoluta impermeabilità degli addetti alle relative operazioni ( dai responsabili apicali fino agli operatori a contatto con i migranti) alle logiche delittuose dei trafficanti, per prevenire ogni possibile emersione del pericolo dell’illecita confluenza dell’attività di tali addetti con le condotte degli organizzatori ed esecutori del traffico, confluenza invece avvenuta, secondo l’impostazione accusatoria, alla stregua delle modalità fattuali descritte nel provvedimento genetico e riprese nell’ordinanza impugnata”.

La Corte di Cassazione precisava altresì (punto 5.2 della sentenza) che “E’ fuori questione che, essendo mancata devoluzione del relativo punto, anche per i limiti posti dall’art. 325 cod. proc. pen. al mezzo proposto, non sono
state dedotte specifiche questioni circa l’adeguatezza dell’individuato fumus commissi delicti, punto sul quale i giudici della cautela hanno svolto la rispettiva analisi”. Secondo i giudici dunque, Costituirà, quindi, l’oggetto del giudizio di merito, a cognizione piena l’approfondita verifica di tale snodo, delicatissimo e cruciale, che impone di discernere fra l’attività, meritoria e salvifica, messa in essere da chi si muove nell’ambito segnato dall’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 (secondo cui, fermo restando quanto previsto dall’art. 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato), nella cornice fissata dal’obbligo di salvataggio in mare scolpito dal diritto consuetudinario internazionale e richiamato da molteplici Convenzioni (fermando l’attenzione alla sole Convenzione di Montego Bay sopra citata per altri aspetti, l’art. 98 prescrive che ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, fra le altre attività, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo e proceda quanto più velocemente è possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto), e l’attività di chi – consapevolmente concorrendo con i trafficanti di esseri umani – agisce nel senso di agevolarne le condotte illecite e consentire la loro concreta perpetrazione”.

La decisione della Corte di Cassazione, che si limitava a confermare la legittimità del sequestro nei confronti della ONG Jugend Rettet e del proprietario della nave,, senza entrare nel merito di responsabilità individuali, una decisione tutta giocata su questioni procedurali dava comunque la stura ad un ulteriore attacco alle ONG ed a diffusi tentativi di criminalizzazione della solidarietà. Come se dal principio democratico della colpa e della responsabilità penale individuale, si fosse passati al principio della colpa e della responsabilità penale collettiva, con una inversione della presunzione di innocenza affermata dalla Carta costituzionale. Le attività di indagine proseguivano nei confronti di quasi tutti i membri dell’equipaggio della IUVENTA e anche nei confronti di operatori umanitari imbarcati su altre navi, estendendosi anche a componenti di equipaggi delle navi umanitarie di Save The Children e di Medici senza frontiere. o operanti a terra, come Don Mussie Zerai, senza concentrarsi come in altri casi di contestazione del reato di agevolazione dell’ingresso di irregolari, sul comandante della nave e sul capo-missione.

3. Un rapporto molto dettagliato, ricco di ricostruzioni cartografiche che smentivano la complicità con i trafficanti e la ricorrenza di una fattispecie di agevolazione dell’ingresso irregolare, veniva pubblicato ed aveva vasta diffusione a livello internazionale, ma non attutiva la ventata di odio che si riversava intanto sulle ONG. Associazioni private che, in assenza di un intervento degli stati o dell’Unione Europea, avevano salvato migliaia di persone da morte certa, o dal destino di una deportazione in Libia, equivalente in molti casi alla morte o alla tortura delle persone intercettate in acque internazionali. Dalle testimonianze raccolte nel rapporto, come da numerose testimonianze successive rese dai migranti provenienti dalla Libia e soccorsi in acque internazionali, si ricavava che la situazione di pericolo, esclusa dalla Procura di Trapani, si poteva configurare non solo in mare, per il rischio comunque di naufragio a causa del sovraccarico di mezzi privi dei più elementari mezzi di salvataggio, ma anche a terra, una volta ricondotti sulla costa da mezzi appartenenti alla sedicente guardia costiera “libica”. Era infatti nota già allora la situazione terribile dei centri di detenzione nei quali sarebbero stati rigettati i naufraghi “soccorsi” dalle motovedette libiche.

Nel Rapporto della Goldsmiths University sul caso IUVENTA le accuse originarie venivano ridimensionate sulla base di rilievi cartografici, non potendosi ritenere le acque territoriali libiche più estese delle 12 miglia (la Libia non ha mai dichiarato una zona contigua di ulteriori 12 miglia, come l’Italia), e ben prima che gli accordi tra Gentiloni, Minniti e Serraj portassero alla istituzione di, una sia pure fittizia, zona SAR libica. Una zona SAR libica, semmai se ne possa parlare con una Libia divisa tra milizie ancora oggi in conflitto tra loro,  è stata istituita soltanto il 28 giugno di quest’anno, non certo prima. Veniva anche smentita la tesi che il piccolo gommone della IUVENTA stesse riportando verso le coste libiche il barcone ormai vuoto, che appariva evidentemente molto più grande e pesante del mezzo che avrebbe dovuto rimorchiarlo.

Riprese video contenute nel Rapporto della Goldsmith University smentivano i primi fotomontaggi prodotti dagli agenti infiltrati a bordo della Vos Hestia. Che le imbarcazioni sovraccariche fossero poi in stato di pericolo e richiedessero interventi non dilazionabili, trovandosi in alto mare, oppure che non fosse possibile attendere l’arrivo delle motovedette libiche prima di procedere ai soccorsi, veniva ribadito a livello di organismi internazionali, e nel corso di altri procedimenti penali in Italia. Gli stessi procuratori di Trapani negavano inoltre che fosse configurabile una associazione a delinquere tra i trafficanti e singoli appartenenti alle Organizzazioni non governative. Nel 2018 la Procura di Palemo chiedeva l’archiviazione, poi disposta dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo, di una indagine avviata sulla base di segnalazioni simili a quelle che nel 2017  erano state inviate alla Procura di Trapani, con riferimento a diverse ONG, tra cui la stessa Jugend Rettet.

4. Il fulcro del processo di Trapani si basa sulla circostanza che l’equipaggio della Juventa avrebbe agevolato l’”immigrazione clandestina”, ubicandosi al limite delle acque territoriali libiche, in qualche caso, secondo l’accusa ( che però non ha fornito prove di tale circostanza) spingendosi all’interno delle acque territoriali (dodici miglia dalla costa) per realizzare quelle che negli atti dei giudici trapanesi vengono definite “consegne concordate”. Tutto l’impianto accusatorio si regge su una ricostruzione dei fatti fornita dagli agenti della security presenti a bordo della Vos Hestia di Save The Children, e dall’agente infiltrato dallo SCO che era salito sulla nave a Malta presentandosi come un vigile del fuoco. L’accusa si basa quindi sulle dichiarazioni di agenti sotto copertura con un corredo di alcune foto e numerose intercettazioni relative a telefonate intercorse prevalentemente tra gli stessi, spesso commenti agli eventi di soccorso ai quali assistevano dalla Vos Hestia di Save the Children. Si è giunti così a evidenziare profili di responsabilità penale sulla base di circostanze anche banali, come l’innalzamento di una bandiera di cortesia, fatto normale in prossimità delle acque territoriali di un paese e in presenza di unità della guardia costiera di quel paese, o segni di saluto, non si comprende bene se rivolti ai trafficanti o dai “trafficanti”, all’indirizzo dell’equipaggio della Iuventa, o piuttosto verso le persone ancora a bordo del gommone in fase di soccorso.

E’ rimasta invece sullo sfondo la circostanza che in molti di questi eventi SAR era ben presente sulla “scena del crimine” anche qualche mezzo della sedicente Guardia Costiera libica, circostanza della quale pure la Procura di Trapani dà conto nel suo atto di accusa. Come sono rimaste fuori dalle valutazioni dei giudici trapanesi le prove evidenti di collusione tra trafficanti, milizie e Guardia costiera libica, oggetto di diversi rapporti e denunce, alcune già pubblicate nel 2017, ed il trattamento notoriamente riservato ai migranti riportati a terra dopo essere stati soccorsi ( meglio ripresi) dalle unità navali libiche. La ricostruzione dei fatti assunta acriticamente dalla stessa procura sulla base delle relazioni degli agenti informatori, infiltrati a bordo della nave Vos Hestia di Save the Children, apparivano immediatamente contraddittorie e manifestamente illogiche, anche alla luce dei rapporti internazionali e delle prassi adottate in quel periodo dai trafficanti e dalle autorità marittime che operavano nel Mediterraneo centrale, nella zona immediatamente contigua alle acque territoriali libiche (12-24 miglia dalla costa).. Dopo gli articoli di alcuni coraggiosi giornalisti e dopo le controdeduzioni della difesa della Jugend Rettet, alcune attività di indagine si rivolgevano anche nei confronti di uno dei più importanti testi dell’accusa, con esiti al momento ignoti.

Non si vede come si possa parlare di ” consegne concordate” tra trafficanti e Organizzazioni non governative se solo si tengono presenti le circostanze di fatto che caratterizzavano i giorni nei quali si sarebbero realizzate le condotte illecite contestate dalla procura di Trapani, giorni nei quali contemporaneamente decine di gommoni con centinaia di migranti a bordo erano stati fatti partire dalle coste libiche diretti verso le acque internazionali nelle quali, oltre alla IUVENTA ed alla VOS HESTIA di Save The Children, stazionavano numerose altre imbarcazioni militari e di altre ONG che, sotto il coordinamento della Centrale operativa della Guardia costiera italiana di Roma (IMRCC), provvedevano al soccorso di naufraghi. Persone che, in assenza di tali interventi ed a fronte della natura e delle finalità delle poche motovedette libiche presenti in zona, avrebbero fatto sicuramente naufragio. Così, solo a titolo di esempio, secondo quanto documentato dal Rapporto sulle attività SAR nel Mediterraneo centrale pubblicato dal Comando generale della Guardia costiera italiana, nella stessa zona di mare nella quale operava la IUVENTA, il 16 giugno del 2017, due giorni prima di uno degli interventi di soccorso contestati agli operatori della nave umanitaria, si erano verificati ben 21 eventi SAR (di soccorso) simultanei con il salvataggio di 2656 persone in una sola giornata. E lo stesso si verificava nei giorni precedenti. ad esempio il 18 e il 19 maggio di quell’anno venivano soccorse 4320 persone in 38 diverse operazioni SAR, e dal 23 al 26 maggio venivano salvate ben 9605 persone in 73 operazioni SAR, praticamente quante ne sono state soccorse nella stessa zona in tutto il 2019. Ed ancora tra il 25 ed il 26 giugno del 2017 8760 persone venivano soccorse in 60 eventi SAR realizzati in quei due soli giorni. Non si vede come in presenza di questa situazione di fatto, ben nota alle autorità marittime, e dunque certamente conosciute anche dalla autorità giudiziaria, si sia arrivati alla contestazione del reato di favoreggiamento dell’ingresso di clandestini, ex art. 12 del Testo Unico sull’immigrazione n.286/1998, adducendo la ricorrenza di “consegne concordate” con i trafficanti, prendendo in rilievo due singoli interventi di soccorso operati dalla IUVENTA, svolti peraltro a distanza di mesi ( il primo nel settembre del 2016 ed il secondo nel mese di giugno del 2017).

Non si può comunque escludere che le navi delle ONG  avessero il diritto-dovere di svolgere attività di ricerca  e salvataggio in acque internazionali al limite delle acque territoriali libiche. L’art. 17 della Convenzione di Montego Bay del 1982 (UNCLOS) prevede che le navi di tutti gli Stati, costieri o privi di litorale, godono del diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale. La Convenzione disciplina in modo tassativo le condizioni di esercizio di tale diritto. In particolare, il passaggio deve essere “continuo e spedito” (art. 18 UNCLOS). Tuttavia, “[i]l passaggio consente (…) la fermata el’ancoraggio, […] se questi […] sono finalizzati a prestare soccorso apersone, navi o aeromobili in pericolo o in difficoltà”. Qualora sia finalizzato ad attività di soccorso, persino il passaggio delle navi private, e dunque anche di quelle appartenenti alle ONG, attraverso il mare territoriale di qualunque Stato, non può essere considerato quale recante “pregiudizio alla pace, al buon ordine e allasicurezza dello Stato costiero” (art. 19.1 UNCLOS). L’art. 19.2.e UNCLOS prevede esplicitamente che l’imbarco e lo sbarco di persone al solo fine di ottemperare agli obblighi di salvare la vita in mare sono attività ricomprese nella nozione di passaggio inoffensivo.  A differenza di quanto sembrava ritenere la Procura di Trapani, piccoli sconfinamenti per ragioni di soccorso all’interno delle acque territoriali non integrano alcun illecito penale, anche se per ragioni di urgenza non sono autorizzati preventivamente dalla autorità SAR competente o dalle autorità del paese costiero. Esiste comunque un obbligo di avviso rispetto a queste autorità, quando si proceda ad un intervento di soccorso maturato sulla base di una visione diretta o di una chiamata telefonica che dia certezza del luogo e delle condizioni di urgenza del soccorso da operare. La circostanza che non sia possibile accertare la provenienza della telefonata di soccorso, ne i suoi autori, quando invece corrisponda al vero quanto segnalato – trovarsi una imbarcazione in una situazione di distress in un punto preciso individuato da coordinate geografiche- non esclude l’obbligo immediato di ricerca e soccorso.

5. Nei casi contestati all’equipaggio della IUVENTA Si riscontra peraltro una serie causale ben diversa da quella che ricorre nei casi esaminati in precedenza dalla giurisprudenza ( a partire dalle note sentenze di  Cassazione n.814/2014 e n. 1609/2014, fino alla sentenza della Cassazione n. 11165 del 22.12.2015.   Secondo questa giurisprudenza, “la competenza del giudice italiano per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998 art.12 si determina prima facie in base all’art. 6 c.p., essendosi nelle acque territoriali e sul territorio nazionale verificato l ‘ingresso e lo sbarco dei migranti, cioè l ‘evento del reato”). Alla stregua di questa giurisprudenza, “la condotta posta in essere in acque extraterritoriali si lega idealmente a quella da consumarsi in acque territoriali, dove l ‘azione dei soccorritori nella parte finale della concatenazione causale può definirsi l ‘azione di un autore mediato, costretto ad intervenire per scongiurare un male più grave (morte dei clandestini), che così operando di fatto viene a realizzare quel risultato (ingresso di clandestini nel nostro paese) che la previsione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12 intende scongiurare. Il nesso di causalità non può dirsi interrotto dal fattore sopravvenuto (intervento dei soccorritori) inseritosi nel processo causale produttivo dell’evento poiché non si ha riguardo ad evento anomalo, imprevedibile o eccezionale, ma a fattore messo in conto dai trafficanti per sfruttarlo a proprio favore e provocato”. E’ la tesi interpretativa dell’”autore mediato”, cioè del soggetto che si rende responsabile del reato di agevolazione dell’ingresso di “clandestini” anche se ha posto in essere in acque internazionali un frammento delle attività finalizzate all’ingresso degli stessi in territorio italiano.

Nei casi esaminati dalla giurisprudenza che ha ricostruito questa teoria, definita come teoria dell’autore mediato, che meriterebbe in altra sede una riflessione critica ben più articolata, la finalità e le modalità dell’ingresso agite dai trafficanti erano clandestine, mentre nel caso dell’ingresso nel territorio italiano delle persone soccorse dalla nave Iuventa negli eventi contestati dalla Procura di Trapani, tale ingresso avveniva per ragioni di soccorso, senza che gli operatori di nave Iuventa si proponessero un ingresso di immigrati irregolari. Che si realizzava solo a seguito della dichiarazione di un evento SAR da parte del comandante della nave che avvertiva il comando della guardia costiera a Roma (IMRCC) che a sua volta coinvolgeva i mezzi di altre ONG. In altri casi, le persone soccorse dalle ONG ai limiti delle acque territoriali libiche, nelle medesime circostanze di fatto contestate alla nave Iuventa, venivano trasbordati sui mezzi della Guardia Costiera e della Marina italiana.

Occorre ricordare infine che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15292/2019  che riguarda un’altra ipotesi di procurato ingresso irregolare via mare ex art. 12 TU, giudicata in primo grado dal GUP del Tribunale di Trapani, a fronte di un’eccezione di difetto di giurisdizione, motivata dal trasbordo dei circa 200 migranti, fin lì trasportati su un barcone in metallo proveniente dalle coste nord africane, su una nave militare olandese intervenuta in soccorso dei migranti in acque internazionali contigue alle coste greche,individua nell’ultima parte della condotta e in specie nel luogo di sbarco (Trapani) gli elementi per incardinare la giurisdizione italiana ex art. 6, co. 2 c.p. ed individuare la competenza territoriale ex art. 8 c.p.p. Secondo questa giurisprudenza «l’ultimo tratto del trasposto marittimo rappresenta un passaggio essenziale e pianificato di una concatenazione articolata di condotte che non può essere interrotta nella sua continuità», nel senso che il soccorso marittimo, doveroso sulla base delle vigenti Convenzioni internazionali e in particolare di quella delle Nazioni Unite sul diritto del mare sottoscritta a Montego Bay (in specie art. 98, par. 1), non rappresenta un’evenienza imprevedibile ed idonea ad interrompere il nesso causale e così a radicare la giurisdizione nel luogo di soccorso, ma è invece una circostanza prevista e provocata con l’abbandono alla deriva del natante, non idoneo ad assicurare una sicura navigazione. In questo modo si determina un’attività dei soccorritori scriminata dalla stato di necessità ex art. 54 c.p. e in particolare ai sensi del co. 3 per la determinazione dello stato di pericolo ad opera dell’altrui minaccia. Attività da addebitarsi, secondo la teoria dell’autore mediato, a coloro che hanno volutamente creato il pericolo, determinato il soccorso e così conseguito l’obiettivo finale dello sbarco in territorio italiano”. Non sono stati certo i soccorritori a bordo della nave IUVENTA, al pari degli operatori umanitari presenti sulle altre navi delle ONG in occasione degli eventi contestati, a “determinare il soccorso” con l'”obiettivo finale” dello “sbarco in territorio italiano” di migranti irregolari. Anche perchè in quelle circostanze non si trattava di migranti irregolari ma di naufraghi da soccorrere, come distingue bene l’art. 10 del Testo unico sull’immigrazione n. 286/98, laddove si fa riferimento a soggetti che ” sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso”.

6. Non si può dunque sostenere che la richiesta di soccorso in mare costituisse uno strumento previsto e voluto, in comune dai trafficanti e da componenti della ONG Jugend Rettet, per conseguire il risultato prefisso dello sbarco e dell’ingresso in territorio italiano. Non risultano provati nei casi contestati (peraltro ad ignoti) in occasione del sequestro della nave, che le richieste di soccorso poi trasmesse alla nave Iuventa provenissero da appartenenti al sodalizio criminale che gestiva le partenze dalla Libia. E la nave della ONG Jugend Rettet ha sempre agito sotto il coordinamento della Guardia costiera italiana, come emergerà in dibattimento, se ci si arriverà, dopo che il giudice del riesame di Trapani ha ritenuto irrilevante la documentazione fornita al riguardo dalla difesa della ONG tedesca.  Altre circostanze di fatto che sembrerebbero provare la “collusione” tra i trafficanti libici e componenti dell’equipaggio della Iuventa appaiono del tutto banali e penalmente irrilevanti.  Un gesto di saluto, diretto non si comprende bene a chi, dalle foto diffuse sembrerebbe ai migranti ancora a bordo del gommone, o una bandiera di cortesia issata sul pennone di poppa, come peraltro prescritto dalle norme internazionali non possono certo ritenersi elementi indiziari tali da costituire fumus commissi delicti ai fini del sequestro preventivo della nave umanitaria. In alcuni dei casi contestati, addirittura, l’intervento della Iuventa si era verificato dopo l’ordine di intervenire inviato dal Comando centrale della Guardia costiera italiana che aveva raccolto, o al quale erano state inoltrate le chiamate di soccorso.

Non si vede dunque in base a quale fondato indizio di reato sia stato attuato il sequestro preventivo della nave Iuventa. La serie di fotografie sulle quali si è impiantata l’accusa della riconsegna delle imbarcazioni utilizzate dai migranti a persone a bordo di imbarcazioni prive di segni di riconoscimento, asseritamente “trafficanti libici” non chiarisce il tipo di rapporti intercorrenti tra i diversi soggetti ritratti nelle immagini e non prova nulla sull’esistenza di una organizzazione criminale transnazionale, pure addotta dall’acccusa, nè fornisce alcuna certezza sulla identità e provenienza delle persone che riprendevano i barconi per riportarli probabilmente verso la costa libica. Attività che comunque non si sarebbe certo svolgere da parte del piccolo gommone di servizio alla Iuventa per evidenti ragioni di autonomia e di leggerezza del mezzo rispetto ai barconi che si assume avrebbe rimorchiato. barconi che in realtà erano stati allontanati dalla scena dei soccorsi, in direzione opposta rispetto alla costa libica, per garantire la sicurezza della nave soccorritrice ed evitare il rischio di una possibile collisione. Le stesse attività imputate ai componenti dell’equipaggio del piccolo gommone di servizio della IUVENTA venivano realizzate anche da un gommone di servizio appartenente alla nave Vos Hestia di Save the Children, ma scambiato, nella prima fase delle indagini, per un gommone appartenente alla Iuventa. Attività di routine che rientravano nell’esigenza di sgomberare il percorso della nave umanitaria in movimento dopo l’espletamento del soccorso, da mezzi che, trovandosi alla deriva, costituivano veri e propri pericoli per la navigazione. In ogni caso gli equipaggi agivano all’ordine dei rispettivi comandanti ed in continuo collegamento con i responsabili delle organizzazioni di appartenenza, per cui appare ancora priva di prova la contestazione di “consegne concordate” tra una moltitudine di trafficanti non meglio identificati e circa venti operatori umanitari coinvolti a vario titolo nelle operazioni di ricerca e salvataggio in acque internazionali. Tutti partecipi di un medesimo disegno criminoso, o interessati piuttosto alla mera salvaguardia della vita umana in mare ?

L’obbligo di distruggere i mezzi sui quali erano imbarcati i migranti soccorsi in alto mare, se incombe ai mezzi militari delle missioni Eunavfor Med e Frontex, non può certo ascriversi a mezzi privati, carichi fino all’inverosimile ed impegnati in successive operazioni di soccorso coordinate dalla Guardia costiera italiane. Non si comprende sulla base di quale giustificazione etica e giuridica gli operatori umanitari della Iuventa avrebbero dovuto ritardare operazioni di soccorso di gommoni in procinto di affondare per indugiare a dare fuoco ed attendere magari l’affondamento dei mezzi già svuotati dei migranti che li occupavano. Un qualsiasi ritardo per affondare questi mezzi, una volta svuotati, avrebbe fatto perdere tempo prezioso. E’ del resto fatto notorio che nel periodo dei fatti contestati agli operatori della Iuventa le imbarcazioni venivano fatte partire dalle coste libiche a decine, anche nel lasso di qualche ora. E dunque in acque internazionali occorreva provvedere al salvataggio del maggiore numero possibile di migranti, piuttosto che trascorrere il tempo dando fuoco, ed ovviamente a quel punto seguendo l’affondamento, perché altrimenti ne sarebbe derivato un pericolo ancora maggiore, di imbarcazioni ormai vuote di persone, abbandonate in fiamme alla deriva in alto mare.

7. Passando poi al presunto rilievo penale delle attività svolte in operazioni SAR da nave Iuventa e, più in generale, da molte altre navi delle ONG che hanno operato per mesi  nel Mediterraneo centrale, di fronte alla costa libica, ma in acque internazionali, sotto il Coordinamento della Guardia Costiera italiana (IMRCC) con le stesse identiche modalità, si deve osservare che anche a volere ritenere applicabile soltanto al territorio nazionale la specifica esimente da responsabilità costituita dall’art. 12 comma 2 del Testo Unico 286 del 1998 in materia di immigrazione ( avere agito senza finalità di lucro), non si possono trascurare le esimenti generali dettate dal Codice penale agli articoli 51 (Ordine impartito dall’autorità) e 54 ( Stato di necessità).

Il fondamento della scriminante umanitaria prevista dall’art. 12 comma 2 del T.U. e cioè quello di consentire il soccorso e l’assistenza a chi si trovi in una condizione di irregolarità può valere anche per chi si trovi in acque internazionali, dunque ma anche fuori dal territorio italiano quando, a seguito di una attività di soccorso e assistenza umanitaria, le persone soccorse si trovino soggette alla potestà esclusiva di autorità dello stato italiano ( come nel caso dei soccorsi operati dalle ONG) il Comando centrale della guardia costiera (IMRCC) ed il ministero dell’interno che, quando ancora la nave si trova in acque internazionali, decide il porto di destinazione della stessa, o di quella sulla quale sono stati effettuati i trasbordi. Se si dovesse ritenere infondata l’eccezione sulla giurisdizione in ordine al blocco della nave Iuventa, sarebbe illogico affermare, da una parte la giurisdizione italiana, e contestualmente negare l’operatività della scriminante per fatti posti in essere fuori dalle acque territoriali italiane, ma in area SAR  rimessa alla competenza esclusiva delle autorità italiane e subdelegata dal Comando centrale della Guardia costiera (IMRCC) di Roma con compiti di coordinamento alla nave Vos Hestia di Save The Children.

Il richiamo alle misure operative Fontex e delle operazioni PESC come Eunavfor Med, operato dalla Procura di Trapani, appare del tutto incongruo per modificare il quadro di riferimento offerto dal diritto internazionale con riferimento ad operazioni SAR condotte da navi private sotto il coordinamento dell’autorità SAR competente ( nel caso di specie la Guardia Costiera italiana). Dovrebbero essere a tutti note le diverse interpretazione degli obblighi di salvataggio, che portarono anche ad una pronuncia della Corte di Giustizia nel 2012 e quindi alla formulazione del Regolamento europeo 656 del 2014 che ribadisce anche per le operazioni Frontex l’assoluta preminenza dei doveri di soccorso nel rispetto delle Convenzioni internazionali. Appare del resto evidente che, se per attività di polizia internazionale, come quelle di Frontex o di Eunavfor Med, si stabilissero determinati parametri per gli interventi di ricerca e soccorso (SAR), questi non potrebbero ritenersi vincolanti per le navi private impegnate nelle medesime attività. Come appare evidente la possibilità di profilare una precisa responsabilità penale a carico di quei mezzi militari o di Frontex che non si attivassero immediatamente dopo una chiamata di soccorso, a prescindere dalla verifica delle condizioni di navigabilità del mezzo per il quale scatta l’intervento di soccorso. Punto che era stato oggetto di contestazione dopo l’improvvida adozione di un Regolamento europeo nel 2010, che limitava i doveri di soccorso di Frontex ai casi di imminente pericolo di naufragio, un limite poi spazzato via dalla pronuncia della Corte di Giustizia del 2012 e sostituito dal Regolamento, tuttora vigente, n.656 del 2014.

Il provvedimento di sequestro adottato nei confronti della nave Iuventa asserisce, con argomentazioni che dovranno essere verificate in sede dibattimentale, con l’escussione dei testi dell’accusa, e sulla base di risultanze documentali,  che le attività della nave si svolgevano al di fuori delle operazioni coordinate dal Comando centrale della Guardia costiera, ma non dedica neppure un rigo alla circostanza di stato di necessità nella quale avvenivano le attività di soccorso in alto mare,  che pure avevano portato in passato proprio a Trapani all’assoluzione di scafisti imputati per il reato di agevolazione ex art. 12 T.U. n.286 del 1998, circostanza che avrebbe dovuto portare quanto meno ad una verifica della applicabilità ( o meno) anche nel caso della Juventa dell’esimente di portata generale prevista dall’art. 54 del Codice penale (stato di necessità).  Il giudice del riesame giunge addirittura a qualificare come “eventi migratori” attività che andavano sicuramente valutate come rientranti in operazioni SAR di ricerca e salvataggio. La ricostruzione di un “rafforzamento del proposito criminoso dei concorrenti” imputata agli operatori umanitari della Juventa, avrebbe dovuto confrontarsi quanto meno con la situazione oggettiva nella quale si trovavano i migranti al momento del soccorso.

Si sarebbe dovuto stabilire se questi si fossero trovati in pericolo di vita, o meno, per attività riferibili alla stessa nave soccorritrice, o per la sua stessa presenza in acque internazionali ( la nota diatriba sul pull factor), e se il mancato intervento della Iuventa ne avrebbe potuto comunque causare il naufragio. In altri termini, accertata la presenza di imbarcazioni sul luogo del soccorso probabilmente riferibili agli scafisti, questa circostanza avrebbe dovuto, o potuto, bloccare le attività di soccorso consistente nel (più rapido possibile) imbarco a bordo della Iuventa delle persone in situazione di grave pericolo per la vita ? Le condizioni di galleggiabilità delle fatiscenti imbarcazioni soccorse avrebbe consentito una prosecuzione della loro rotta senza apprezzabili pericoli per la vita delle persone a bordo, magari in attesa di un intervento della cd. Guardia costiera libica ? Si poteva prevedere, almeno al tempo dei fatti, che in assenza di un intervento della nave Iuventa, i migranti a bordo delle imbarcazioni ormai in acque internazionali avrebbero potuto essere soccorsi da unità libiche ? Si poteva escludere uno stato di necessità rispetto a persone che seppure soccorse in mare, una volta riportate a tetta sarebbero state oggetto di abusi di ogni tipo, anche da parte di appartenenti delle stesse forze militari libiche che avevano provveduto al soccorso in mare ? Domande alle quali si poteva e si doveva fornire una risposta. Sulla base di rilievi ufficiali, come quelli provenienti dall’OIM e dall’UNHCR, agenzie delle Nazioni Unite. Per non fare riferimento alle numerose e concordanti circostanze di fatto, sulla sorte dei migranti intrappolati in Libia o riportati in quel paese,  che erano agevolmente dimostrabili in base ai Rapporti internazionali ed alla documentazione fotografica diffusa anche sui media da parte di tutte le ONG, come MSF, impegnate negli ultimi anni in attività di ricerca e salvataggio a nord delle coste libiche.

Si deve ricordare come successivamente proprio il Giudice delle indagini preliminari di Trapani abbia attribuito rilievo, al fine di valutare la condotta dei naufraghi che opponevano resistenza ad una loro riconsegna alle autorità libiche, dopo essere state soccorse da un rimorchiatore (Vos Thalassa) in acque internazionali, tanto allo stato di necessità per evitare un grave pericolo alla persona in mare, quanto allo stato di necessità per evitare pericoli altrettanto gravi a terra, una volta riportati indietro dalla sedicente Guardia costiera libica, o riconsegnati direttamente alle autorità libiche.

Non risultano neppure provate, neppure con un principio di prova, le “consegne concordate” dai trafficanti (rectius scafisti)  all’equipaggio della Juventa, che peraltro agiva sotto il coordinamento “a vista” della nave Vos Hestia di Save The Children, nominata dal Comando centrale della Guardia costiera italiana come SAR Coordinator. Manca la prova di un qualsiasi accordo preventivo in ordine alle consegne che sarebbero state concordate in acque internazionali al limite delle acque territoriali libiche, ed apparenti ceni di saluto, successivi all’operazione di soccorso, o l’innalzamento ( abituale ai limiti di acque territoriali di un paese straniero) della “bandiera di cortesia” non possono certo valere come prova di una precedente collusioni tra l’organizzazione “transnazionale” dei trafficanti e singoli membri della ONG Jugend Rettet, anche perché sono gli stessi giudici trapanesi che escludono l’esistenza di uno scopo di lucro o intese volte espressamente alla condivisione di un medesimo progetto criminale da realizzare in forma associata.

8. La posizione della Corte di Cassazione che ritiene rilevante ai fini della configurazione del reato di agevolazione dell’ingresso di clandestini ( art. 12 T.U. 286/1998), anche quando ricorra soltanto “una condizione, anche non necessaria, teleologicamente connessa al potenziale ingresso illegale” (così Cassazione 22 maggio 2014 n. 28819) si deve interpretare alla stregua del principio di legalità e di tipicità dell’illecito penale. In particolare, con sentenza del 28 febbraio 2014 la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione dello Stato italiano quantomeno laddove, nel caso di immigrazione clandestina, gli immigrati siano abbandonati in acque extraterritoriali su natanti del tutto inadeguati, onde provocare l’intervento del salvataggio in mare e far sì che i trasportati siano accompagnati nel tratto di acque territoriali dalle navi dei soccorritori. Una fattispecie che però differisce in modo sostanziale da quanto avviene normalmente nelle operazioni di ricerca e soccorso operate dalle ONG. Non si deve peraltro dimenticare che la teoria delll’autore mediato esonera da responsabilità chi abbia provveduto al soccorso ed allo sbarco a terra. da questo punto di vista, al di là della prova di un accordo diretto tra trafficanti e soccorritori, da provare in tutti i suoi elementi, non si vede quale ricostruzione possa permettere di differenziare le attività di ricerca e salvataggio operate dalle ONG dalle consimili attività SAR operate dalle navi della Marina militare, di Frontex o della Guardia costiera.

Le imbarcazioni che trasportano i migranti nella maggior parte dei casi sono unsafe, cioè prive dei requisiti di navigabilità secondo la Convenzione SOLAS. Come osservano Leanza e Caffio, “da ciò deriva la circostanza che la richiesta di soccorso può pervenire agli organi SAR nazionali prima che si verifichi un evento pregiudizievole per la vita delle persone trasportate. Il problema riguarda in particolare la questione dell’esistenza di un effettivo o imminente”distress potendosi anche presentare il caso che la richiesta sia avanzata in assenza di pericolo imminente, ma tuttavia pervenga da un’imbarcazione priva dei requisiti di sicurezza. La nozione di “distress” è così stabilita dalla convenzione di Amburgo del 1979 (Annex, ch. 1, para. 1.3.11) “a)situation wherein there is a reasonable certainty that a vessel or a per-son is threatened by grave and imminent danger and requires immediate assistance”.

La nozione di “distress” generalmente adottata in diritto internazionale demolisce la ricostruzione delle “consegne concordate”, prospettata nel caso Iuventa dalla Procura di Trapani, perché se è vero che la presenza della nave soccorritrice ai limiti delle acque territoriali libiche è largamente prevedibile dai trafficanti, non si può affermare che la nave si trovi in quella zona allo scopo di operare una attività di agevolazione dell’ingresso irregolare, quanto piuttosto per impedire che, come purtroppo continua a verificarsi in troppi casi, l’assenza delle imbarcazioni di soccorso o il loro ritardato arrivo, magari in attesa che intervenga qualche motovedetta libica, producano l’annegamento di tutti o parte dei migranti, che una volta abbandonati in alto mare sono soltanto naufraghi da soccorrere e non certo “clandestini” da fare entrare in territorio europeo in violazione delle leggi vigenti. Che invece prevedono espressamente l’ipotesi dell’ingresso per ragioni di soccorso di migranti privi di valido titolo di ingresso, per stabilire che, in assenza di una richiesta di protezione internazionale, può essere disposto il respingimento ( art. 10 del T.U. n.286/1998) o l’espulsione ( art. 13 dello stesso Testo Unico). Ma solo dopo il loro sbarco a terra nel porto sicuro più vicino.

In queste operazioni se i trafficanti abbandonavano i migranti in acque internazionali, o li scortavano fino alle acque internazionale all’evidente finalità di farle soccorrere dalle navi delle ONG, non si può configurare alcun disegno criminoso comune con i trafficanti, che agiscono per evidente scopo di lucro, in coloro che operano attività di soccorso per effettuare successivamente trasbordi su navi che arrivano poi i territorio italiano, ma sotto il controllo del Comando centrale del Corpo della Guardia Costiera (IMRCC) e per prevalenti finalità di soccorso, in adempimento agli obblighi SAR ( di ricerca e  salvataggio) derivanti dalle Convenzioni internazionali. Sono gli stessi magistrati, ed in particolare il Giudice delle indagini preliminari di Trapani, ad escludere l’esistenza di una comune finalità tra i trafficanti libici e gli operatori umanitari della IUVENTA.

E se rileva il “profilo teleologico”, la serie causale di una operazione di ricerca e salvataggio coordinata dalla Guardia costiera italiana, o da navi che ne ricevono delega, come la Vos Hesta,  non è certo assimilabile alle attività di trasporto e trasbordo poste in essere da navi madre, rispetto ad imbarcazioni più piccole che poi raggiungono la costa ( casi sui quali si era formata la giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamata nel decreto di sequestro della nave Iuventa).

Appare poi scarsamente attendibile la configurazione di un legame associativo con trafficanti libici non meglio identificati  in una fase processuale, il procedimento di sequestro della Iuventa, nel quale gli autori dei reati contestati vengono indicati come “ignoti”. La configurazione di un rischio di reiterazione del reato con i mezzi che non sono stati distrutti dai soccorritori equivale a considerare l’attività di ricerca e soccorso svolta dalle ONG come una potenziale occasioni di attività illecite, in linea con la campagna di stampa alimentata dai media dopo le prime denunce, poi parzialmente smentite da parte dell’agenzia Frontex. Per questo tutte le indagini della magistratura, quelle annunciate e quelle effettivamente avviate, malgrado le intenzioni dichiarate, hanno dato un contributo determinante alla campagna di odio verso i migranti in fuga dalla Libia e gli operatori umanitari che li assistevano in mare.

Non sembra dunque possibile assimilare alle attività di soccorso, operate da nave Iuventa in acque internazionali, sotto il coordinamento del Comando centrale della Guardia costiera italiana, alle attività criminose condotte in acque internazionali da navi prive di una bandiera nazionale che, nei pressi delle acque territoriali italiane erano solite mettere in acqua barche più piccole sulle quali fare salire i migranti da fare arrivare poi sulle coste italiane ( la tecnica delle cd. “navi madre”). Mentre in quest’ultimo caso i trasbordi erano finalizzati allo scopo criminoso di introdurre in Italia immigrati privi di visto di ingresso e/o di documenti di soggiorno, nel caso dei trasbordi effettuati dalla nave Iuventa su altre navi umanitarie, o della stessa Guardia Costiera italiana, si trattava di attività SAR coordinate e dirette dal Comando centrale della stessa Guardia costiera con il costante intervento di controllo da parte del Ministero dell’interno e in molti casi dell’agenzia europea Frontex presente presso la sede dell’IMRCC a Roma. Anche la sentenza richiamata dai giudici trapanesi nel decreto di sequestro (Cassazione n. 11165/2015 ) è relativa ad un caso assai diverso, vale a dire quello in cui i migranti si trovavano a bordo di una nave priva di bandiera e quindi di nazionalità).

9. Occorre infine fare riferimento alle diverse disposizioni della Convenzione sul Diritto del Mare firmata a Montego Bay il 10.12.1982 e ratificata dall’Italia con l. 2.12.1994, n. 689 e alle altre Convenzioni che impongono l’obbligo prioritario di soccorrere vite umane in mare, da interpretare in stretta correlazione con la Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951 che all’art. 33 sancisce il divieto di respingimento. Previsione rafforzata dagli articoli 3 della Convenzione EDU ( Divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti), dall’art. 4 del Quarto Protocollo allegato alla CEDU, ed all’art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che vietano i respingimenti collettivi.

Come è noto, gli obblighi di fonte internazionale costituiscono un limite alla potestà legislativa dello Stato e, in base all’art.11 della Cost., il diritto internazionale e le convenzioni internazionali sottoscritte dal nostro paese non possono essere derogate da scelte discrezionali dall’autorità politica o giudiziaria. Occorre ricordare come le Convenzioni internazionali possono avere una diretta efficacia in Italia, secondo quanto previsto dalla Costituzione italiana, ma hanno comunque efficacia prevalente ( anche rispetto al diritto interno) al di fuori del territorio dello stato, ovunque esso eserciti una giurisdizione, in conformità con gli obblighi assunti dallo stato italiano con l’atto di ratifica.

L’art. 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare (Unclos) prevede quanto segue: “Ogni Stato impone che il comandante di una nave che batta la sua bandiera, nei limiti del possibile e senza che la nave, l’equipaggio ed i passeggeri corrano gravi rischi: a) presti assistenza a chiunque si trovi in pericolo in mare; b) vada il più presto possibile in soccorso delle persone in difficoltà se viene informato che persone in difficoltà hanno bisogno d’assistenza”.Non appena il comandante di una nave viene a conoscenza della presenza di un imbarcazione in pericolo di affondare, per visione diretta o per richiamo da parte delle autorità competenti a cooordinare le attività di ricerca  e salvataggio nelle zone SAR (IMRCC), è obbligato ad intervenire in soccorso, avvertendo quanto prima il Comando della Guardia Costiera a Roma.

Altre convenzioni internazionali, tutte in vigore in Italia insieme all’Unclos, costituiscono un completamento della norma ora citata. Non ci si può limitare dunque alla mera considerazione della Convenzione di Montego Bay (UNCLOS). Le Convenzioni internazionali si devono interpretare con un metodo che ne integri la portata normativa, senza omissioni di alcun genere, soprattutto per quanto concerne le molteplici previsioni degli obblighi di soccorso.

In primo luogo, secondo l’art. 10 della Convenzione del 1989 di Londra sul soccorso in mare: ”Ogni comandante è obbligato, nella misura in cui ciò non crei pericolo grave per la sua nave e le persone a bordo, di soccorrere ogni persona che sia in pericolo di scomparsa in mare. Gli Stati adotteranno tutte le misure necessarie per far osservare tale obbligo”.

La Convenzione Internazionale per la sicurezza della vita in mare del 1974 (Convenzione Solas) impone poi gli interventi di soccorso  al comandante di una nave “ che si trovi nella posizione, di essere in grado di prestare assistenza”. In altri termini chi si trovi più vicino al mezzo in difficoltà, per il quale è giunta una chiamata di soccorso, ha l’obbligo di avvertire le competenti autorità SAR e di attivarsi immediatamente seguendo le istruzioni fornite dal Comando centrale della Guardia Costiera (IMRCC). Una prescrizione che non sempre è stata adempiuta tempestivamente, soprattutto quando sono venute in gioco questioni di competenza che ritardavano l’avvio delle azioni di soccorso, come nel caso, attualmente all’esame del Tribunale di Roma, della strage avvenuta a sud di Malta l’11 ottobre 2013.

La terza Convenzione internazionale che viene in considerazione riguarda anch’essa la ricerca ed il salvataggio marittimo. La Convenzione di Amburgo SAR (1979)8 impone un preciso obbligo di soccorso e assistenza delle persone in mare “…senza distinguere a seconda della nazionalità o dello stato giuridico, stabilendo altresì, oltre l’obbligo della prima assistenza anche il dovere di sbarcare i naufraghi in un “luogo sicuro”. La Libia non può essere considerata in alcun caso un “porto di sbarco sicuro”.  L’obbligo di proteggere la vita umana in mare si applica in qualsiasi spazio marittimo, a prescindere dalla sua condizione giuridica (acque marine interne, mare territoriale, alto mare). Tutti gli stati che hanno notizia dell’evento di soccorso devono concorrere al salvataggio delle vite dei naufraghi. Il primo stato che ha notizia di un evento di soccorso non può liberarsi dai suoi obblighi di intervento fino a quando non abbia certezza che un’altro stato può svolgere le attività di alvataggio con la massima tempestività e nel rispetto dei diritti umani.

L’Autorità competente così investita della questione deve accusare immediatamente ricevuta della segnalazione e indicare allo Stato di primo contatto, appena possibile, se sussistono le condizioni perché sia effettuata l’intervento . Sarà l’autorità nazionale che ha avuto il primo contatto con la persona in pericolo in mare a coordinare le operazioni di salvataggio tanto nel caso in cui l’autorità nazionale competente Sar dia risposta negativa alla possibilità di intervenire in tempi utili quanto in assenza di ogni riscontro da parte di quest’ultima. La cessione della competenza ad operare interventi Sar in acque internazionali non dovrà comunque pregiudicare la dignità e la vita delle persone che si devono soccorrere

Dopo le recenti inchieste che hanno messo in evidenza la visita in Italia di uno dei più noti trafficanti libici, adesso reintegrato nella Guardia costiera di Zawia, si dovrà verificare con quali milizie sono stati stretti gli accordi che hanno portato ad un forte rallentamento delle partenze nei mesi di luglio ed agosto del 2017. A quali costi umani e con quali conseguenze sui processi di riconciliazione in Libia, che appare oggi sempre più dilaniata dalla guerra civile?

Si dovrebbero piuttosto indagare i rapporti intercorrenti nel tempo tra la sedicente guarda costiera “libica” e le autorità marittime italiane ed europee. Quando le autorità italiane cedono alle autorità libiche la responsabilità Sar, inizialmente assunta dopo il primo avvistamento dei natanti da soccorrere, come accadeva già nel 2017, anche con riferimento alle persone che, trovandosi a bordo di gommoni in acque internazionali, ricadono già sotto la sua giurisdizione esclusiva, indipendentemente dallo stato di bandiera dei mezzi civili o militari che vengono soccorsi, si realizzano tutti gli estremi di un trasferimento di giurisdizione che equivale ad una consegna (rendition) di quelle stesse persone alle autorità di un Paese che non garantisce un luogo di sbarco sicuro, che non aderisce alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati, nel quale sono note le collusioni tra autorità statali e trafficanti, e che da ultimo si trova, e si trovava già nel 2017, in una fase di conflitto armato e di gravi violazione dei diritti umani anche ai danni della popolazione libica, al punto che a tale riguardo già dal mese di maggio del 2017 sono in corso indagini da parte della Corte Penale internazionale. Ed è lo stesso Giudice delle indagini preliminari di Trapani che, nei due casi contestati agli operatori umanitari, riferisce la collusione tra la guardia costiera “libica” presente nella zona dei soccorsi ed i trafficanti libici.

La conclusione delle indagini sulla Iuventa potrebbe offrire una occasione preziosa per verificare i fatti con la garanzia della sede dibattimentale, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, e quindi restituire credibilità alle operazioni di soccorso, facendo chiarezza sugli obblighi di salvataggio e di cooperazione a carico degli stati. Non sulla base di dichiarazioni estemporanee sui social, come fanno da tempo alcuni ministri, ma sulla base di tabulati e tracciati certi.  Una chiarezza che occorre per non perdere altre vite umane, a partire dalla suddivisione delle zone SAR in acque internazionali e dei ruoli di coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso (SAR), che non possono essere affidate a regole mutevoli, imposte dai decisori politici sotto la minaccia della sanzione penale delle attività di cittadini solidali. Che antepongono, ed anteporranno ancora in futuro, la salvaguardia della vita umana in mare, ed il divieto di trattamenti inumani o degradanti a terra, al preteso rispetto alle esigenze di pubblica sicurezza o di controllo dei confini. Esigenze che possono comunque essere garantite, da chi ne ha la competenza, con le doverose attività di indagine su scafisti e trafficanti, una volta che i naufraghi, perché di questi si tratta e non di comuni migranti, siano stati sbarcati in un place of safety, in un porto sicuro di sbarco.