di Fulvio Vassallo Paleologo
Aggiornamento di martedì 30 luglio ore 17
Nave Gregoretti, la Procura apre una inchiesta: Salvini rischia un nuovo caso Diciotti.
Aperto un fascicolo sulla nave Gregoretti, il capitano sentito in procura
“Al momento a noi compete la verifica della situazione a bordo – spiega a Repubblica il procuratore che sta ascoltando il comandante della nave per capire quale sia la situazione sulla Gregoretti . Abbiamo ricevuto informazioni dalla Capitaneria di porto che testimoniano condizioni delicate difficilmente tollerabili ancora. I migranti sono tenuti sul ponte scoperto, esposti al sole e al vento, a Catania hanno ricevuto dalla Croce Rossa dei kit di emergenza e un rifornimento di viveri e farmaci che sono già in esaurimento. E sono troppi per essere tenuti a bada in piena sicurezza dagli uomini dell’equipaggio. È evidente che la nave è in un pontile militare ma devono essere portati a terra in tempi rapidissimi”.
Non basta denunciare solo il ministro, e comunque l’ipotesi di reato non e’ cancellata dallo sbarco se questo avviene dopo 6 giorni dal soccorso. Per la Costituzione, se ancora e’ in vigore, non si puo’ limitare la liberta personale oltre le 96 ore (quattro giorni) senza convalida del magistrato. I trattamenti inumani o degradanti inflitti ai naufraghi della Gregoretti o il trattenimento arbitrario di minori non si cancellano con lo sbarco perche’ la lesione di un diritto fondamentale o del diritto internazionale che si e’ perpetrata NON e’ reversibile. Violazioni di legge come arma di propaganda elettorale, se non di distrazione di massa. Dunque fine dello stato di diritto se la magistratura non interviene o se e’ bloccata da un voto parlamentare sulla autorizzazione a procedere.
Dalla denuncia di Legambiente Siracusa di mercoledì 31 luglio 2019
1.Continua la situazione di stallo nel porto militare di Augusta (Siracusa) dove rimangono bloccati i naufraghi soccorsi dalla nave Gregoretti della Guardia costiera italiana, che li aveva trasbordati da un peschereccio siciliano e da una motovedetta della Guardia di finanza, intervenute prima che le imbarcazioni sulle quali erano stati fatti partire dalla Libia affondassero. Ad altre imbarcazioni partite lo stesso giorno dalla costa di Al Khoms nessuno aveva prestato aiuto. Per questa assenza di mezzi di soccorso, frutto dei sequestri e dell’allontanamento delle ONG, oltre che degli accordi con il governo Serraj e la sedicente guardia costiera “libica”, si è verificata la più grave tragedia del Mediterraneo di quest’anno, con oltre cento vittime. Dopo i primi soccorsi prestati da pescatori locali, sarebbero intervenute le motovedette “libiche”. Che hanno dimostrato una evidente inefficienza, secondo le testimonianze raccolte tra i naufraghi. Come si è appreso da Sky News 24, i superstiti hanno denunciato ritardi nei soccorsi. “Per 2 giorni abbiamo chiesto aiuto e non è arrivato nessuno. Si è salvato solo chi sapeva nuotare e grazie all’intervento dei pescatori”.
Almeno 115 morti, tra cui donne e bambini, altre 135 persone soccorse. Sono i numeri forniti dall’Unhcr, l’agenzia Onu per i rifugiati, del naufragio del 25 luglio al largo delle coste di Al Khoms, un porto a circa 100 chilometri a est di Tripoli, una zona in guerra. Altri numeri vengono dati dal portavoce della marina libica, che parla di 116 dispersi e, nel pomeriggio di venerdì, riferisce di aver recuperato decine di corpi.
Nelle stesse ore in cui avveniva il naufragio al largo della Libia, la Camera ha votato la fiducia al governo sul decreto sicurezza bis che prevede un’ulteriore criminalizzazione del soccorso in mare. Il decreto legge 53, approvato dal governo il 15 giugno scorso, dovrà ora essere approvato dal Senato entro il 13 agosto. Anche su questo avallo parlamentare si fondano le decisioni del ministro dell’interno che arriva a bloccare lo sbarco di una nave della Guardia costiera. Evidentemente il voto del Parlamento, che ha bloccato il processo sul caso Diciotti, fa ritenere a Salvini di potere impunemente violare il diritto internazionale, le norme europee ed i richiami della Costituzione italiana in materia.

La nave Gregoretti ha preso a bordo i 50 migranti che erano stati soccorsi dal peschereccio “Accursio Giarratano” e altri 91 salvati da un pattugliatore della Guardia di finanza. Entrambi gli interventi sono avvenuti in acque Sar (Ricerca e soccorso) maltesi. «Ho dato disposizione – ha informato in mattinata( del 26 luglio n.d.a.) il ministro dell’Interno – che non venga assegnato nessun porto prima che ci sia sulla carta una redistribuzione in tutta Europa di tutti i 140 migranti a bordo»
2. Un comunicato della Guardia costiera italiana, reso noto il 28 luglio, apre finalmente uno spiraglio di luce, dopo un lungo periodo di silenzi stampa, sugli ultimi sviluppi della guerra contro i soccorsi in mare ingaggiata dal governo italiano per dimostrare al suo elettorato l’efficacia dell’azione di contrasto contro l’immigrazione “illegale”. Una guerra a colpi di direttive ministeriali e decreti legge, che, dopo essere stata diretta contro le navi umanitarie delle ONG, coinvolge adesso unità navali appartenenti a corpi dello stato.
A questo punto, spiega la nota stampa del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, le motovedette intervenute hanno “trasbordato i rimanenti 135 migranti su Nave Gregoretti della Guardia Costiera dotata di un team medico del Cisom in grado di assistere adeguatamente i naufraghi in attesa di indicazioni relative al successivo trasferimento verso un place of safety”. …” Il primo porto che la CP920 ha raggiunto, Catania, è stato deciso “in previsione del peggioramento delle condizioni meteo la nave ha poi assunto rotta verso la Sicilia Orientale”. A Catania, spiegano dal Comando, la Gregoretti stata rifornita di viveri e medicinali. Ma pare che il porto di Catania non fosse abbastanza al riparo dalle avverse condizioni meteo marine – stando al comunicato stampa – per fermarvi ben ormeggiata la Gregoretti. Una spiegazione che non convince affatto, anche alla luce dei bollettini meteo di quelle ore.
Secondo lo stesso comunicato della Guardia costiera italiana, “nella serata di ieri, (27 luglio, n.d.a.) allo scopo di consentire riparo dal peggioramento delle condimeteo in zona – spiega il comunicato della Guardia Costiera – è stato disposto a Nave Gregoretti, su concorde parere del Ministro Toninelli e previa informazione al Viminale, di dirigere verso il porto di Augusta dove l’unità è giunta intorno alle ore 03:00 di questa mattina”

La Croce Rossa sta fornendo un minimo di assistenza, trasferendo sulla nave Gregoretti indumenti, kit igiene e scarpe, Ma questo non esonera il governo italiano dai suoi doveri, fin qui violati, di garantire lo sbarco a persone che sono state soccorse in acque internazionali da mezzi appartenenti alla Guardia di finanza ed alla guardia costiera.
Lo stallo che si sta verificando nel porto militare di Augusta dove 132 naufraghi, tra cui donne e minori, adesso 116, dopo lo sbarco dei minori, rimangono ristretti a bordo di una nave militare in violazione di leggi dello stato e di Regolamenti europei, dipende anche da due precedenti decisioni dei giudici di Strasburgo che non hanno avuto il coraggio di intimare al governo italiano lo sbarco immediato dei naufraghi in un porto sicuro. Sono queste le conseguenze del rifiuto di misure d’urgenza, da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo che, in un analogo precedente caso, si e’ limitata ad imporre obblighi di generica assistenza, senza però ordinare al governo italiano lo sbarco nel porto sicuro più vicino. Come se il trattenimento dei naufraghi a tempo indeterminato sulla nave soccorritrice o il respingimento collettivo, senza identificazione individuale, non violassero il divieto di respingimenti collettivi sancito dal Quarto Protocollo allegato alla Cedu, come se queste stesse decisioni rientrassero nei poteri del ministro dell’interno, o fossero qualificabili atti di indirizzo politico, sottratti al sindacato di una qualsiasi giurisdizione.
3. I giudici del Tribunale dei ministri di Catania avevano osservato correttamente nel caso Diciotti che” «la decisione del Ministro non è stata adottata per problemi di ordine pubblico in senso stretto, bensì per la volontà meramente politica […] di affrontare il problema della gestione dei flussi migratori invocando, in base ad un principio di solidarietà, la ripartizione dei migranti a livello europeo tra tutti gli Stati membri» (p. 40). Proprio a questo riguardo, peraltro, la motivazione evidenzia come, nel perseguire tali finalità di ordine politico, la decisione del Ministro abbia finito per travalicare precisi limiti di ordine costituzionale e sovranazionale che dovrebbero invece informare l’agire delle istituzioni. Si richiama, sul punto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 105 del 2001, che pur prendendo atto dei molteplici interessi pubblici coinvolti nella gestione dei flussi migratori, ha ribadito il carattere inviolabile dell’art. 13 Cost., spettante ai singoli in quanto essere umani, e dunque a prescindere dalla loro eventuale condizione di migranti irregolari. Ancora, si richiama la sentenza resa nel 2016 dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Khlaifia ed altri c. Italia, che ha già condannato il nostro Paese per la violazione dell’art. 5 della Convenzione, in un caso simile a quello in esame, dove i migranti appena sbarcati erano stati arbitrariamente trattenuti (anche) a bordo di navi”.
La successiva decisione di archiviazione dello stesso tribunale dei ministri di Catania, relativa ad un diverso procedimento penale avviato dalla Procura di Roma, per la stessa vicenda della Diciotti, a carico di Salvini, del Presidente del consiglio Conte e di altri ministri dell’attuale governo, non smentisce questa valutazione ma tiene soprattutto conto del voto politico espresso dal Parlamento che ha negato l’autorizzazione a procedere, per un “superiore interesse nazionale” relativo al controllo delle frontiere. Non si può che prendere atto, a fronte delle contraddizioni evidenti nel parere della giunta per le autorizzazioni a procedere e poi nelle motivazioni adottate di riflesso dal Senato, come dal Tribunale dei ministri di Catania non sia stato sollevato alcun conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale. E dunque, rischiando la decisione parlamentare “di porsi in una zona franca dell’ordinamento, non suscettibile di alcuna valutazione giurisdizionale neppure in sede di conflitto di attribuzioni.” Che poi è esattamente quello che è successo, e continua a succedere, con le decisioni politiche di “chiusura selettiva dei porti”, come si sta verificando con questo ennesimo blocco imposto dal ministero dell’interno, che impedisce addirittura lo sbarco di naufraghi da una nave della Guardia costiera italiana.
Se nel caso della Sea Watch 3, lo scorso gennaio, e poi ancora nei mesi scorsi, la Corte Europea non ha considerato nel dovuto rilievo i diritti fondamentali delle persone trattenute a bordo della nave soccorritrice per scelta del ministro dell’interno, la pronuncia negativa sulla richiesta di una misura d’urgenza non cancella certo gli obblighi di soccorso e sbarco nel porto sicuro più vicino, derivante dal diritto internazionale del mare e dalla Convenzione di Ginevra del 1951 che sancisce il principio di non respingimento ( art. 33). Sono troppe le stragi di migranti nel Mediterraneo centrale, effetto della rarefazione delle navi di soccorso, quelle militari ritirate dai governi e dall’Unione europea, quelle delle ONG sottoposte a sequestro o bloccate da cavilli burocratici. Questi i risultati della campagna d’odio contro i soccorsi umanitari. Per documentarsi sul crollo dell’impegno italiano ed europeo nei soccorsi in mare basta consultare gli ultimi rapporti di attività della Guardia costiera italiana relativi al 2017-2018.

4. Vedremo come giustificheranno il trattenimento arbitrario, soprattutto con riferimento ai minori non accompagnati che trovandosi gia’ su nave battente bandiera italiana, dunque in territorio italiano, non sono espellibili né respingibili. In favore dei minori non accompagnati devono scattare immediatamente misure di assistenza che fino ad oggi il ministro dell’interno ha impedito. Lo impone a chiare lettere la legge n.47 del 2017 (cd. Legge Zampa), infatti nel pomeriggio di lunedì 29 luglio si è diffusa la notizia che il ministro dell’interno, prima che ci fossero impegni certi da parte di altri paesi europei, è stato costretto ad ordinare lo sbarco di 16 minori non accompagnati. Una sconfitta bruciante per la linea della “fermezza” che contemplava la violazione di norme interne e di convenzioni internazionali. La disponibilità, resa nota dal governo tedesco già venerdì 26 luglio, non ha certo interferito con le decisioni del ministro Salvini che ha mantenuto indebitamente per altri tre giorni i naufraghi a bordo della Gregoretti, minori compresi, cedendo sullo sbarco dei minori solo di fronte al rischio sempre più concreto, dopo 4 giorni (96 ore) di indebito trattenimento, di altre denunce penali per la violazione della legge n.47 del 2017 e dell’art.13 della Costituzione italiana che impone la convalida giurisdizionale di tutte le misure che, a qualsiasi titolo, siano limitative della liberta’ personale.
Anche dopo lo sbarco dei minori non accompagnati, il trattenimento degli altri naufraghi a bordo della Gregoretti configura la stessa situazione di fatto che è stata portata all’attenzione dei magistrati nel caso Diciotti. Malgrado le diverse normative nel frattempo sopravvenute, si impone un intervento della magistratura che, in quest’ultimo caso, a quasi un anno di distanza, si trova di fronte a provvedimenti formali adottati dal ministro dell’interno. Provvedimenti di cui occorre accertare la legittimità. Anche a fronte dei dati riportati dall’UNHCR che escludono la ricorrenza di una qualsiasi “emergenza sbarchi”.
Per effetto del Regolamento Dublino attualmente in vigore tutti i naufraghi della Gregoretti devono essere sbarcati al piu’ presto e potere presentare in Italia una richiesta di protezione internazionale, anche se intendono poi trasferirsi in un altro paese o se un accordo europeo ne preveda un ricollocamento. In base all’art. 3 del Regolamento n.604/2013/UE, gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Come hanno ricordato i tribunali siciliani, lo impone anche l’art.10 ter del Testo Unico 286/1998 in materia di immigrazione, in base al quale “lo straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi.” (Hotspot).
Nell’ordinanza del GIP di Agrigento del 2 luglio 2019, infatti, si afferma che :”«l’art. 11 comma ter del D. Lgs 286-98 (introdotto dal D. L. n. 53/2019): difatti, ai sensi di detta disposizione, il divieto interministeriale da essa previsto (di ingresso, transito e sosta) può avvenire, sempre nel rispetto degli obblighi internazionali dello Stato, solo in presenza di attività di carico o scarico di persone in violazione delle leggi vigenti nello Stato Costiero, fattispecie qui non ricorrente vertendosi in una ipotesi di salvataggio in mare in caso di rischio di naufragio. Peraltro, l’eventuale violazione del citato art. 11 comma 1 ter – si ribadisce sanzionata in sola via ammnistrativa – non fa venir meno l’inderogabile disposto di cui all’art. 10 ter del Dlgs 286/98, avente ad oggetto l’obbligo di assicurare il soccorso, prima, e la conduzione presso gli appositi centri di assistenza, poi».
La Commissione europea non ha alcun potere vincolante in materia e non può adottare decisioni imperative in materia di ricollocazione di persone sbarcate in uno stato membro. Ne’ può evidentemente adottare prassi o regole che violino le Convenzioni internazionali di diritto del mare o in materia di rifugiati e richiedenti asilo (Convenzione di Ginevra).
I 14 stati europei che pochi giorni fa hanno concordato a Parigi un piano di ripartizione dei naufraghi soccorsi in mare non saranno certo disponibili ad intervenire tanto facilmente verso governi come quelli italiano e maltese che hanno irriso la loro decisione di condivisione delle responsabilita’, per un nuovo metodo di ricollocamento, senza neppure partecipare alle riunioni europee.
Chi non partecipa alle riunioni europee e fa solo campagna elettorale, non ha nessuna credibilita’ a livello internazionale e presto ne vedremo le conseguenze. Speriamo soltanto che la magistratura italiana sappia ripristinare lo stato di diritto che vige anche nel porto militare di Augusta, che non puo’ essere considerato come una zona rossa sottratta a qualsiasi giurisdizione. Per il resto ci aspetta sicuramente un procedimento di infrazione davanti la Corte di Giustizia UE e i giuristi che non si piegano ai diktat del governo sapranno rappresentare in tutte le sedi competenti, e per esteso, le gravi violazioni perpetrate dal governo italiano rispetto a Direttive e Regolamenti, o a precedenti decisioni della Corte di Lussemburgo, che per Salvini e Di Maio valgono quanto la carta straccia.
Migranti: Garante detenuti, Guardia costiera ci informi ++
”Su Gregoretti persone private di liberta”, chiarirne condizioni”
(ANSA) – ROMA, 30 LUG – “Urgenti informazioni” al comandante
generale della Guardia costiera, ammiraglio Giovanni Pettorino,
sono state chieste dal Garante per i diritti dei detenuti, Mauro
Palma, sulle condizioni dei migranti trattenuti sulla Gregoretti
nel porto militare di Augusta e “sulle circostanze del negato
sbarco”. La situazione delle persone a bordo, sottolinea Palma,
si configura “come una privazione de facto della liberta”
personale”. Il Garante chiede “delucidazioni in relazione alla
risposta o meno alla richiesta di un ”posto sicuro” (POS)”.
Migranti: Garante detenuti, Guardia costiera ci informi (2)
(ANSA) – ROMA, 30 LUG – Nella lettera inviata all”ammiraglio
Pattorino Palma ha anche chiesto “notizia circa la consistenza
numerica delle persone migranti a bordo e la presenza di
particolari vulnerabilita”; la sistemazione in ambienti coperti o
esterni; le condizioni materiali della nave (inclusa la
fruibilita” dei servizi igienici e la disponibilita” di acqua
corrente) e infine notizie circa le misure messe in atto per
rispettare gli obblighi inderogabili di cui all”articolo 3 della
Convenzione europea per i diritti umani – che vieta trattamenti
inumani o degradanti- con particolare riferimento all”accesso a
cibo e acqua e alla tutela della salute”.
Il Garante nazionale ha infine ricordato che – in qualita” di
Meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi del Protocollo Onu
alla Convenzione contro la tortura o altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti, ratificato dall”Italia con legge
195/2012 – “e” suo compito e obbligo intervenire a garanzia dei
diritti fondamentali delle persone che si trovano a essere
sottoposte a una misura di privazione di fatto della liberta”,
senza un ordine formale di un”autorita”, ricorribile davanti a un
giudice”. (ANSA).
30-LUG-19 16:57 NNNN
Migranti: inchiesta su Gregoretti, “carenza assistenza sanitaria”
(AGI) – Siracusa, 30 lug. – “Stiamo verificando le condizioni
igienico sanitarie della nave e naturalmente quelle delle
persone a bordo”. Lo dice all”Agi il procuratore di Siracusa
Fabio Scavone che, in merito alla vicenda della Gregoretti, ha
aperto un”inchiesta per “carenze nell”assistenza sanitaria”,
anche se per il momento non ci sono persone iscritte nel
registro degli indagati. “Dopo tanti giorni, occorre capire
quale e” la situazione e se ci sono migranti le cui condizioni
non consentono piu” di stare sulla nave”, spiega. Pochi minuti
fa, tre consulenti della procura, tra cui un carabiniere del
Nas, si sono recati sulla nave per compiere un”ispezione al
termine della quale riferiranno direttamente al Procuratore.
“Attendiamo l”esito della loro ispezione, frattanto abbiamo
sentito il comandante della nave ma solo per conoscere alcuni
aspetti legati alla tempistica in relazione agli spostamenti –
aggiunge Scavone – in merito alla vicenda dei minori, la
situazione e” fluida peraltro sono 15 e non 16 perche” nel
corso della deposizione uno di loro ha ammesso di essere
maggiorenne”. (AGI)
Sr1/Lil
301618 LUG 19
La relazione del Tribunale di Catania (Sez. reati ministeriali) 30/01/2019
La premessa da cui prende le mosse il Tribunale nella sua analisi del quadro sovranazionale è che «l’obbligo di salvare la vita in mare costituisce un preciso dovere degli Stati e prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare. Le Convenzione internazionali in materia, cui l’Italia ha aderito, costituiscono un limite alla potestà legislativa dello Stato e, in base agli artt. 10, 11 e 117 Cost., non possono costituire oggetto di deroga da parte di valutazioni discrezionali dell’autorità politica, assumendo un rango gerarchico superiore rispetto alla disciplina interna» (p. 7).
(estratto) “La richiamata Risoluzione MSC167-78 ha anche previsto che,
al fine di minimizzare i tempi per il trasporto delle persone soccorse in un “luogo sicuro ”e per evitare indebiti ritardi nello svolgimento delle operazioni di sbarco delle stesse a causa di adempimenti formali o di altre attività che fanno capo a diverse autorità (come operazioni di polizia di frontiera ed operazioni sanitarie), ogni Stato deve dotarsi di un Centro nazionale di coordinamento del soccorso in mare (MRCC-Maritime Rescue Coordination Centre), nonché di appositi “piani operativi” con tutte le varie amministrazioni interessate, nazionali ed internazionali.
In Italia tale “piano operativo” è stato attuato mediante l’adozione delle cosiddette procedure operative standard di cui all adirettiva SOP009/15 (“Procedure sperimentali per l’individuazione del POS– Place of Safety, nell’ambito di operazioni SAR connesse all’emergenza flussi migratori via
mare, coordinate da MRCC Roma ed effettuate con il concorso di unità navali private o di altre amministrazioni, italiane o straniere”), edita nel settembre 2015 dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto–Guardia Costiera.
La direttiva SOP ha perseguito l’obiettivo di individuare “le procedure da seguire per una più rapida e tempestiva individuazione del POS ”nei casi in cuil ’IMRCC(Italian Maritime Rescue Coordination Center)“abbia assunto il coordinamento di operazioni di soccorso SAR connesso al fenomeno emergenziale dei flussi migratori via mare” sulla scorta delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali UNCLOS, SOLAS e SAR, per come esplicitate in dettaglio nelle discendenti Linee guida IMO (Risoluzione MSC167-78), che hanno raccomandato agli Stati di assumere, mediante i propri Centri nazionali di Coordinamento e Soccorso, il coordinamento delle operazioni di salvataggio non soltanto quando le stesse avvengano nella propria Search and Rescue Region (SRR), ma anche quando avvengano al di fuori di tale area ,“allorquando abbiano per primi ricevuto notizia di persone in pericolo in mare, e ciò fino a quando ilRCC (Rescue Coordination Centre) competente per l’area non abbia formalmente accettato tale responsabilità”.
“Pertanto,sulla scorta della normativa internazionale di riferimento e delle citate Linee guida dell’IMO, il piano operativo SOP 009/15 ha previsto che, ove l’attività di soccorso in mare sia stata effettuata materialmente da unità navali della Guardia Costiera italiana , la richiesta di assegnazione delPOS debba essere presentata da MRCC Roma (Maritime Rescue Coordination Center) al Centro nazionale di coordinamento (NCC) ,che poi provvederà all’inoltro della stessa al competente Dipartimento per le Libertà Civili e per l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, competente all’indicazione del POS ove operare lo sbarco.
Sempre la richiamata direttiva SOP 009/15, inoltre, prevede che il Dipartimento per le Libertà Civili e per l’Immigrazione, nell’assegnazione del POS, oltre alle eventuali problematiche tecnico-nautiche che gli saranno rappresentate dal Comando richiedente e ad eventuali indicazioni o necessità rappresentate da MRCC Roma connesse alle operazioni SAR in atto,“ terrà in considerazione le citate previsioni delle pertinenti convenzioni internazionali, avendo cura di limitare, per quanto possibile, la permanenza a bordo delle persone soccorse e di far subire alle navi soccorritrici la minima deviazione possibile dal viaggi o programmato”….
…Non vi è dubbio, invero,che la protratta permanenza dei migranti per cinque giorni a bordo di una nave ormeggiata sotto il sole in piena estate dopo aver già affrontato un estenuante viaggio durato numerosi giorni, la necessità di dormire sul ponte della nave , le condizioni di salute precarie di
numerosi migranti, la presenza a bordo di donne e bambini, costituiscono circostanze che manifestano le condizioni di assoluto disagio psico–fisico sofferte dai migranti a causa di una situazione di“costrizione” a bordo non voluta e subita, sì da potersi qualificare come “apprezzabile” e, dunque,
penalmente rilevante, l’arco temporale di privazione della libertà personale sofferto.
Molto importante è poi il passaggio in cui il Tribunale ricostruisce i caratteri essenziali del procedimento delineato per i reati ministeriali dalla legge cost. n. 1/1989, ove è necessario tenere distinta la «valutazione di tipo tecnico-giuridico» demandata al Tribunale, che deve decidere della sussistenza del reato secondo i canoni della legislazione penale comune, e la valutazione politica che l’art. 9 della legge affida al Parlamento quando prevede che l’assemblea della Camera di appartenenza «può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l’autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo».
il Tribunale esclude di dover valutare i connotati politici della decisione di impedire lo sbarco dei migranti, richiamando puntualmente in senso conforme una decisione delle Sezioni unite della Cassazione, per cui «il carattere politico del reato, il movente che ha determinato il soggetto a delinquere, nonché il rapporto che può sussistere tra il reato commesso e l’interesse pubblico della funzione esercitata, proprio in conseguenza di quanto disposto dalla l. cost. n. 1/1989, sono criteri idonei a giustificare la concessione o negazione dell’autorizzazione a procedere da parte della Camera o del Senato, ma non sono certamente qualificabili come condizioni per la configurabilità dei reati ministeriali» (Cass., Sez. unite, n. 14/1994, citata a p. 14).
«La decisione del Ministro non è stata adottata per problemi di ordine pubblico in senso stretto, bensì per la volontà meramente politica – “estranea” alla procedura amministrativa prescritta dalla normativa per il rilascio del POS – di affrontare il problema della gestione dei flussi migratori invocando, in base al principio di solidarietà, la ripartizione dei migranti a livello europeo tra tutti gli Stati membri»
I giudici catanesi affermano la necessità di distinguere tra «atto politico», insindacabile tout court dal giudice penale, e «atto amministrativo adottato sulla scorta di valutazioni politiche», che non si sottrae al vaglio di legalità del giudice penale. In ogni caso, «il dogma dell’intangibilità dell’atto politico è oggi presidiato da precisi contrappesi, caratterizzati dal “principio supremo di legalità”, dalla Carta costituzionale e dal rispetto dei diritti inviolabili in essa indicati, tra i quali spicca in primo luogo il diritto alla libertà personale. Segnatamente, a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, i cui artt. 24 e 113 sanciscono l’indefettibilità ed effettività della tutela giurisdizionale, non è giuridicamente tollerabile l’esistenza di una particolare categoria di atti dell’esecutivo in relazione ai quali il sindacato giurisdizionale a tutela dei diritti individuali possa essere limitato o addirittura escluso» (p. 44).
«L’atto del Ministro Sen. Matteo Salvini costituisce un atto amministrativo che, perseguendo finalità politiche ultronee rispetto a quelle prescritte dalla normativa di riferimento, ha determinato plurime violazioni di norme internazionali e nazionali, che hanno comportato l’intrinseca illegittimità dell’atto amministrativo censurata da questo Tribunale (…). Va dunque sgomberato il campo da un possibile equivoco e ribadito come questo Tribunale intenda censurare non già un atto politico dell’Esecutivo, bensì lo strumentale ed illegittimo utilizzo di una potestà ammnistrativa di cui era titolare il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione, che costituisce articolazione del Ministero dell’interno presieduto dal Sen. Matteo Salvini» (p. 47)
#FermoIllegaleDiUnaNave
La Repubblica – 31/07/2019 – Vicenda Nave Gregoretti
Luigi Manconi
Il ministro Matteo Salvini opera in una situazione di palese extra-legalità. Dimentica, infatti, (a meno che non lo ignori, ma allora stiamo freschi) un dato essenziale della vicenda della nave Gregoretti, ancora ferma ad Augusta. La nave in questione appartiene alla Guardia costiera Italiana, che svolge funzioni di corpo specialistico della Marina militare: è, cioè, un’imbarcazione della nostra flotta nazionale, guidata da autorità e condotta da equipaggio del nostro Paese. Una prima e fondamentale conseguenza – e anche questa sembra sfuggire al ministro – è che tutte le persone a bordo, naufraghi compresi, si trovano da giorni, a tutti gli effetti, su suolo italiano. Dunque, il Ministro dell’Interno priva della libertà, del tutto illegalmente, 115 persone, presenti nel territorio italiano, impedendo loro sia lo sbarco che la possibilità di richiedere l’asilo.
Ecco la cronaca. Il 25 Luglio, quattro nostre motovedette soccorrono 141 profughi che vengono trasferiti sulla nave Gregoretti. Questa, prima si dirige a Lampedusa, e poi, a causa del divieto di approdo giunto dal Viminale, è costretta a cambiare rotta verso Catania. Qui dovrà rimanere fino a quando otterrà il permesso di attraccare ad Augusta, senza poter far sbarcare i profughi.
All’indecenza del “trattamento inumano e degradante” (è la definizione delle convenzioni internazionali) riservato a persone appena scampate a una strage (150 morti in mare nella medesima circostanza), e trattenuti su un ponte da oltre 120 ore, si aggiunge un elemento grottesco: i sopravvissuti sono in Italia ormai da una settimana. L’intento del ministro dell’Interno, in un macabro gioco di ruoli, è quello di impedire lo sbarco fino a che un certo numero di governi europei accetti di accogliere i profughi: un ricatto bell’e buono che il linguaggio liofilizzato della diplomazia vorrebbe chiamare “pressione politica”. Si tenga conto del fatto che questa “distribuzione coatta” è stata già realizzata nell’ultimo anno almeno nove volte. E, dunque, lo stile “chiacchiere e distintivo” adottato dal ministro dell’Interno, sembra concentrarsi innanzitutto sul primo termine, in una spirale di solipsismo narcisistico, che ormai sembra tendere a rassicurare più se stesso che la propria (certo amplissima) platea. Non stupisce: il ministro ha un disperato bisogno di auto conferme perché lo straripante consenso di cui gode potrebbe rivelare piedi d’argilla e una struttura assai fragile. Oggi si chiama “fact checking”, ma in realtà sono sufficienti un po’ di memoria, una Bic funzionante e i rudimenti dell’aritmetica per sottoporre l’attuale politica dell’immigrazione a una verifica rigorosa, sulla base dei dati forniti dallo stesso Viminale. L’ammiraglio Giuseppe De Giorgi, già Capo di Stato Maggiore della Marina e responsabile di una delle migliori imprese mai realizzate dall’Italia, l’operazione Mare Nostrum, intervistato da Nello Scavo su Avvenire, è stato chiaro: “Non ritengo sia l’efficacia dei soccorsi a incrementare le partenze, che risentono soprattutto della volontà delle milizie che gestiscono il traffico di esseri umani e delle condizioni meteorologiche”. Ma la menzogna, una di quelle che ottengono più successo mondano presso i tele-sovranisti, sul ruolo di “pull factor” (attrazione verso le coste italiane) attribuito ai mezzi di soccorso e, in particolare, alle ong, è già smentito proprio da quei dati istituzionali. Dal 1° Gennaio di quest’anno all’8 di Luglio, le ong hanno tratto in salvo 248 persone, ovvero il 7.78% del totale dei profughi sbarcati. Per quanto riguarda i rimpatri, vera chiave di volta della retorica salviniana, dei numeri favolosi (alla lettera: da favola) degli irregolari – prima 600 mila e poi, bizzarramente, “circa 90mila” – ne sono stati rimpatriati poco più di seimila.
Ancora due dati inequivocabili: il blocco delle partenze dalla Libia resta una distorsione ottica (oltre mille in pochi giorni) e i “porti chiusi” una catastrofica distopia: decine e decine di arrivi quotidiani sulle nostre coste meridionali e insulari. Insomma, un totale fallimento. Ma se nessuno lo dice – se l’opposizione non fa il suo mestiere con tutti i mezzi a disposizione e inventandone di nuovi – rischiano di crederci anche i più scettici tra no