I sovranisti europei isolano l’Italia sul Regolamento Dublino e sui movimenti secondari.

di Fulvio Vassallo Paleologo

Alla fine i nodi vengono al pettine. Il bluff giocato da Salvini e dalla Lega sui rapporti con l’Unione Europea in materia di immigrazione ed asilo viene scoperto e le conclusioni del Consiglio europeo su migrazione e sicurezza interna, tenutosi ieri a Bruxelles segnano l’isolamento delle posizioni italiane, schiacciate soprattutto dai pronunciamenti dei paesi guidati da partiti sovranisti e populisti, che Salvini considera ( a torto) suoi alleati, non solo nelle politiche di emarginazione dei migranti e di chiusura totale delle vie di ingresso, ma anche in campo economico. Una valutazione ottimistica che è stata spacciata agli italiani nel corso di una campagna elettorale che sembra non avere mai termine, che adesso viene smascherata dalle decisioni degli organismi europei proprio nel semestre di presidenza austriaca, di quell’Austria governata dall’astro nascente del nazionalismo europeo che si chiama Kurz, autore della proposta di dare il passaporto austriaco, e quindi la doppia cittadinanza, agli italiani abitanti in Alto Adige. Uno sconfinamento quello di Kurz in Alto Adige, più grave degli sconfinamenti degli agenti francesi che riportano richiedenti asilo in Italia.

Sui respingimenti alle frontiere interne, da ultimo soprattutto al confine italo-francese nella zona di Claviere hanno torto entrambi gli stati. Sia la Francia che l’Italia,dopo avere perseguitato il soccorso umanitario in mare, stanno processando persone colpevoli soltanto di avere rispettato i fondamentali obblighi di solidarietà, da Riace a Briancon. La maggior parte dei respingimenti collettivi ed informali, in violazione delle regole europee, sono concordati tra le autorità francesi e quelle italiane. Il ministro dell’interno italiano non ha alcun titolo per denunciare le gravi violazioni del Regolamento Dublino perpetrate dagli agenti di frontiera francesi. Gli accordi di Chambery firmati il 3 ottobre del 1997 (governo Prodi) prevedono la cooperazione in materia di polizia e di dogana tra i due Paesi ed hanno prodotto migliaia di respingimenti sommari, soprattutto al confine di Ventimiglia nel 2015, che derogano anche le regole dei controlli di frontiera Schengen e del Regolamento Dublino. Come si ricorda nel Rapporto di MSF “Insediamenti informali” il 23 giugno 2017 un’ordinanza del sindaco di Ventimiglia intimava la pulizia straordinaria del greto del fiume Roja: le persone accampate – tra le 300 e le 400, tra cui molti minori –erano invitate a spostarsi “avendo cura di portare con sé i propri effetti persojnali”. Molti migranti si dirigevano allora verso il confine con la Francia, scegliendo la via delle montagne. “Al termine di un’autentica caccia all’uomo la polizia francese, che fa ricorso all’uso di elicotteri e cani, rintraccia 200 persone e le consegna ai colleghi italiani: da Ponte San Luigi i migranti sono trasferiti all’hotspot di Taranto”. Le pratiche di cooperazione di polizia per sbarrare la frontiera italo-francese non sono una novità e sono state decise dai diversi governi che si sono succeduti nel tempo. Sulla modifica del Regolamento Dublino, come sulle procedure di redistribuzione nei paesi dell’Unione Europea dei migranti giunti in Italia e Grecia, si è giocata una partita dominata dagli egoismi nazionali e dalla ipocrisia. Nel ftattempo, diversi migranti morivano nel tentativo di passare dall’Italia in Francia, o dopo essere stati respinti.

La Lega a Bruxelles è rimasta prima su una posizione di assentesismo, poi di astensione, sulla proposta di  modifica che il Parlamento europeo ha votato con esito positivo. Una proposta che è rimasta poi bloccata per il veto dei paesi a guida di governi populisti o sovranisti. La Lega è alleata con i governi dei paesi europei ( guidati dal gruppo di Visegrad) che hanno bloccato la cd. relocation,dall’Italia e dalla Grecia verso altri paesi UE, e poi si sono opposti a qualunque ipotesi di superamento dei criteri Dublino, che stabiliscono la competenza del primo paese di ingresso per l’esame delle domande di protezione internazionale e per l’accoglienza dei richiedenti asilo.

Appare inoltre evidente in tutta Europa, quello che sta accadendo negli ultimi mesi in Italia a danno dei richiedenti asilo, compresi i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta. Aggressioni continue, chisura dei centri di accoglienza, criteri decisionali delle Commissioni territoriali imposti nel senso più restrittivo dalla Commissione nazionale per il diritto d’asilo su indirizzo del ministero dell’interno, dispersione sul territorio, disperazione fino al suicidio per chi si vede respinta la richiesta di protezione. Tutti fattori che, già prima dell’entrata in vigore del Decreto legge su immigrazione e sicurezza n. 113/2018, hanno spinto un numero sempre più elevato di richiedenti asilo, alcuni ancora in corso di procedura, oppure in attesa di una decisione sul ricorso contro il diniego, a fuggire dal nostro paese dopo anni di inutili attese, per cercare una soluzione di vita più dignitosa e un soggiorno regolare in altri stati europei. Come pure va sottolineato, sono bloccate le procedure di ricongiungimento familiare o procedono con enormi ritardi.

Da parte francese, come da parte di altri stati confinanti con l’Italia, alle procedure di ritrasferimento verso il primo paese di ingresso previste dal vigente Regolamento Dublino del 2013, si sta preferendo l’esecuzione di respingimenti collettivi informali, vietati anche alla luce del Regolamento Frontiere Schengen, che impone formalità e garanzie precise anche per le procedure di respingimento alle frontiere interne. Una prassi che si ripete da tempo,e che adesso Salvini vorrebbe strumentalizzare,  mentre da una parte e dall’altra si criminalizzazano i cittadini solidali che prestano assistenza ai migranti abbandonati su sentieri impervi o massacrati dalle forze di polizia che li bloccano, o li respingono con modalità violente che non rispettano neppure la dignità della persona. Anche Amnesty International ha denunciato la violenza della polizia francese nelle operazioni di respingimento verso il territorio italiano.

In base all’art.3 bis del Regolamento Schengen del 2013, che richiama i Diritti fondamentali In sede di applicazione, “gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto unionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Carta dei diritti fondamentali”), del pertinente diritto internazionale, compresa la Convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 (“Convenzione di Ginevra”), degli obblighi inerenti all’accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non-refoulement (non respingimento), e dei diritti fondamentali. Conformemente ai principi generali del diritto unionale, le decisioni adottate ai sensi del presente regolamento devono essere adottate su base individuale.”;

Si tratta di una norma di rango superiore che non può essere accantonata per effetto delle decisioni del governo francese che sta continuando a prorogare la “sospensione” della Francia rispetto ai protocolli operativi dettati dal Regolamento sul Codice delle frontiere Schengen 562 del 2006 per i casi di attraversamento dele frontiere interne all’Unione Europea.

Secondo l’articolo 20 del Regolamento Schengen n. 562 del 2006, “Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque punto senza che sia effettuata una verifica di frontiera sulle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità. In base al successivo articolo 21, “la soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne non pregiudica l’esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti degli Stati membri in forza della legislazione nazionale, nella misura in cui l’esercizio di queste competenze non abbia effetto equivalente alle verifiche di frontiera; ciò vale anche nelle zone di frontiera”.

La Francia si è avvalsa in diverse occasioni dell’art. 23 del regolamento, secondo cui è possibile il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera. Infatti, “in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, uno Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera alle sue frontiere interne per un periodo limitato a una durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se essa supera i trenta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 24 o, in caso d’urgenza, secondo la procedura di cui all’articolo 25. L’estensione e la durata del ripristino temporaneo di tale controllo di frontiera alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave. Se la minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna persiste al di là del periodo di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può prorogare il controllo di frontiera giustificato dalle stesse motivazioni indicate al paragrafo 1 e, tenuto conto di eventuali nuovi elementi, per periodi rinnovabili non superiori a trenta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 26. Sempre in caso di «circostanze eccezionali», si può arrivare a una proroga massima di due anni, anche se una modifica proposta dalla Commissione Europea vorrebbe ampliare questi termini. Da tre anni il governo francese continua a prorogare ogni sei mesi la sospensione del Regolamento. Anche oltre i limiti finora previsti dalla normativa europea. In questo campo una vera contrapposizione tra sovranisti e nazionalisti “alla francese” non esiste. Una prospettiva che sarà bene considerare in vista delle prossime elezioni europee.

In questi casi possono evidentemente verificarsi più frequentemente respingimenti in frontiera, che rimangono disciplinati dal diritto nazionale vigente, ma che non possono tradursi in atti che configurano trattamenti inumani o degradanti, non possono essere respingimenti collettivi, nè riguardare minori non accompagnati, o altri soggetti vulnerabili, come donne con prole al seguito.In ogni caso, nelle ipotesi di respingimento diretto come comportamento materiale adottato in frontiera dagli agenti di polizia che la presidiano, o che vi si trovano per attività di controllo, la riconsegna deve avvenire alle forze di polizia del paese dal quale i migranti sono transitati, e non può tradursi, come invece è accaduto in diverse occasioni, e non solo a Claviere, nell’abbandono “clandestino” nel territorio del paese ricevente. Ipotesi che potrebbe configurare anche la commissione di gravi reati, fino all’agevolazione dell’ingresso irregolare, come potrebbe emergere dall’inchiesta recentemente aperta a tale riguardo dalla Procura di Torino.

Se l’esecuzione dei  provvedimenti di respingimento non avviene nell’immediatezza dell’attraversamento della frontiera interna, caso nel quale è possibile il respingimento come mero comportamento materiale, occorre formalizzare il provedimento amministrativo di respingimento, e accordare la possibilità di un ricorso effettivo. Se una persona fa richiesta di asilo, una volta entrata nel territorio di un paese europeo di secondo ingresso, può comunque presentare una richiesta di protezione internazionale. Nel caso dei minori non accompagnati il vigente Regolamento Dublino ammette la competenza del paese di secondo ingresso, dunque la richoesta deve essere esaminata dal secondo paese di ingresso, che deve garantire anche l’accoglienza.  In tutti gli altri casi la riammissione verso il paese di primo ingresso non può limitarsi al trasferimento materiale nel territorio di questo paese, come avviene spesso al confine italo-francese, ma deve essere oggetto della specifica procedura stabilita dal vigente Regolamento Dublino del 2013.

In base a questo Regolamento, in ogni caso,quando una persona si rechi in uno Stato membro dopo aver presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, il primo non può decidere di trasferirla verso il secondo prima che quest’ultimo abbia dato il suo accordo alla richiesta di ripresa in carico. Lo afferma la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza sulla causa C-647/16 ( caso Hassan/Francia), nella quale si precisa che ” L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che lo Stato membro che abbia avanzato presso un altro Stato membro, ritenendolo competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale in applicazione dei criteri fissati da detto regolamento, una richiesta di presa o di ripresa in carico di una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del medesimo regolamento adotti una decisione di trasferimento e la notifichi a detta persona prima che lo Stato membro richiesto abbia dato il suo accordo esplicito o implicito a tale richiesta”.


Flop migranti, l”Ue silura solidarieta” obbligatoria
Dai movimenti secondari a missione Sophia, nuova fumata nera

  1. (ANSA) – BRUXELLES, 18 OTT – Il tentativo di risolvere l”impasse sulla riforma di Dublino col nuovo concetto di “solidarieta” obbligatoria” non decolla. L”idea, elaborata dalla
    presidenza di turno austriaca, e” stata silurata dai 28 leader al summit di Bruxelles, lasciando senza prospettive di soluzioni a breve le due questioni centrali della redistribuzione solidale dei richiedenti asilo, e della responsabilita” sui movimenti secondari. Un nulla di fatto – ampiamente atteso – che ha cristallizzato vecchie divisioni e scatenato rinnovate tensioni.
    Nessuna risposta anche alla richiesta italiana di modificare il piano operativo di Sophia, per evitare che tutti i migranti salvati dalle navi della missione, siano sbarcati nei porti
    italiani, argomento su cui sono tornati ad insistere l”Alto rappresentante Federica Mogherini e il premier Giuseppe Conte.
    L”idea di “solidarieta” obbligatoria” illustrata dal cancelliere Sebastian Kurz, che prevedeva l”opportunita” di aiutare i Paesi in prima linea, con impegni vincolanti, ma
    alternativi tra loro, per aggirare i paletti dei Paesi Visegrad, e” stata definita “un po” modesta” dalla cancelliera Angela Merkel. Lascerebbe i soliti volenterosi alla presa con i
    ricollocamenti. In molti hanno preso la parola per mettere una pietra tombale sull”ipotesi austriaca, compreso l”olandese Mark Rutte, tornato all”attacco sui movimenti secondari. “Il numero dei migranti che arrivano in Olanda, Belgio, Lussemburgo, Germania e Svezia e” piu” alto di quello di quanti giungono in Italia e Spagna. Oggi c”e” stata tensione fra i leader, perche” non condividiamo il modo di gestire” il fenomeno, ha avvertito. Ma “lo stallo sulla riforma dell”asilo e” un regalo a populisti ed euroscettici”, ha messo in guardia il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, invitando a non restare “ostaggio del consenso a tutti i costi, e votare a maggioranza”.
    (ANSA).18-OTT-18 20:34