di Fulvio Vassallo Paleologo
Questa volta erano mancati i comunicati della Guardia costiera “libica” che davano conto delle intercettazioni, camuffate da soccorsi, consentite alle motovedette di Tripoli dagli accordi stipulati da Serraj con il governo Gentiloni lo scorso anno, ed a partire dal 2 febbraio di quest’anno, agevolate dal nuovo dispiegamento operativo delle unità aeree e navali delle missioni Themis di Frontex ed Eunavfor med.
L’allontanamento imposto alle ONG operanti in passato nel Mediterraneo centrale ha radicalmente cambiato gli scenari delle operazoni di ricerca e salvataggio ed ha comportato un numero assai elevato di morti e dispersi.
Oltre diecimila persone, tra cui molte donne e minori non accompagnati, sono stati intercettati in acque internazionali nel corso di quest’anno, dove prima potevano essere soccorse dalle navi delle ONG sotto coordinamento della Guardia costiera italiana e quindi condotte in un “place of safety”, in un porto sicuro. Sempre più alto, il numero delle vittime, un aumento esponenziale in termini percentuali,anche se le partenze sono diminuite e le navi umanitarie costrette al ritiro.
Si dovrebbe trattare degli stessi due barconi intercettati dalla Guardia costiera libica il primo settembre scorso, per i quali il ministro degli interni ha “ringraziato il Governo libico” senza che nessuno facesse cenno alle vittime, che invece ci sono state proprio in quel giorno. Toccherebbe ad una inchiesta internazionale accertare se si tratta di persone naufragate in occasione degli stessi interventi di soccorso per i quali Salvini si è complimentato con i libici. Chi sono i responsabili dei ritardi nei soccorsi lamentati dai superstiti?
Le diverse organizzazioni delle Nazioni Unite presenti in Libia, a partire dall’UNHCR, potrebbero contribuire a raccogliere testimonianze, AD UTILIZZARE COME STRUMENTO DI PRESSIONE SUI GOVERNI I RAPPORTI CHE STILANO, in un momento in cui è probabile che i sopravvissuti al naufragio del primo settembre vengano dispersi nei centri in mano alle milizie. Altre stragi potrebbero ripetersi tra poco tempo, a fronte delle diverse posizioni dei governi europei sulla Libia e sulla Rotta del Mediterraneo centrale.
Dalla missione europea Eunavfor Med arrivano adesso attacchi contro MSF, che avrebbe diffuso una fake-news, come se le vittime fossero state soltanto due, ma si diffondono dati e fotografie che confermano i fatti denunciati dalla ONG, lanciare mezzi collettivi di salvataggio da un velivolo non sostituisce l’intervento delle navi europee presenti in quella zona. In questo caso i vertici militari coinvolti nell’operazione hanno preferito chiamare una motovedetta libica, la Ras Jedir, ben nota per altri precedenti interventi contro le ONG, per il completamento dell’operazione di salvataggio, in violazione delle regole internazionali di soccorso in mare (vedi nota), che impongono di portare a termine le attività di ricerca e salvataggio nel più breve tempo possibile, con il recupero dei naufraghi ed il loro sbarco in un “place of safety”, quale certamente non è la Libia, o quello che ne rimane, oggi. Dopo la parziale smentita da parte di Eunavfor Med, che vale cone un’ammissione di responsabilità, dai superstiti sbarcati a Khoms si continuano a raccogliere conferme dei fatti.
L’obbligo di soccorrere persone in alto mare che versino in una situazione di “distress” può e deve essere assolto dal mezzo più vicino all’evento, anche prima che vi sia una autorizzazione esplicita di una qualsiasi autorità di coordinamento SAR, soprattutto nella situazione attuale sulla rotta del Mediterraneo centrale, nella quale è documentato che le autorità di coordinamento nazionali (MRCC) maltese, tunisina e libica rispondono con grave ritardo o non rispondono affatto. Anche sul caso Diciotti Malta declina la propria responsabilità SAR con una durissima presa di posizione contro il governo italiano.
La portata del concetto di distress è chiarita dalle Convenzioni internazionali (vedi nota), e non può essere ridimensionata per le scelte operative delle missioni europee, comunque vincolate agli obblighi di soccorso immediato stabiliti dai Regolamenti Ue n. 656 del 2014 e 1624 del 2016, o per il mancato accoglimento da parte delle autorità maltesi dei più recenti emendamenti alle Convenzioni SAR e SOLAS.
Rimane comunque incontestabile come le autorità europee ed italiane abbiano tenuto segreta questa ennesima strage, dopo che si era diffusa la notizia dell’intervento dei libici il primo settembre, con i ringraziamenti del ministro Salvini. Senza il comunicato di MSF non si sarebbe saputo nulla. Non sarebbe peraltro la prima volta che i libici abbandonano cadaveri, o persone ritenute tali, in alto mare.
Salvini ringrazia il governo della Libia
Roma, 2 set. (askanews) – “Ringraziamo le autorità libiche per l’opera di soccorso e di rimpatrio, nonostante tutte le difficoltà interne e i boicottaggi esterni, in particolar modo quelli provenienti dall’Europa”, commenta il ministro dell’Interno Matteo Salvini dopo che ieri la Guardia costiera libica è intervenuta in due diverse operazioni, salvando in tutto 275 persone provenienti da Sudan, Mali, Niger, Ghana, Camerun, Algeria e Bangladesh. Nello specifico si tratta di 195 uomini, 54 donne e 26 bambini
Questo il racconto di un sopravvissuto, raccolto in Libia da Medici senza Frontiere, “According to the information received by MSF staff, two rubber boats reportedly left the Libyan coast early in the morning on Saturday 1 September. Each boat was carrying more than 160 people of different nationalities including Sudanese, Malians, Nigerians, Cameroonians, Ghanaians, Libyans, Algerians and Egyptians.
“While the first boat had stopped due to an engine failure, our boat continued to navigate and began deflating around 1pm. There were 165 adults and 20 children on-board”, explains a survivor of the shipwreck.
“At that time, the mobile satellite phone showed that we were not far from Maltese coast. We called the Italian coastguard and sent our coordinates, asking for assistance as people started to fall in the water. We were told they would send someone. But the boat started sinking. We couldn’t swim and only a few people had life jackets. Those among us who could hold on the boat’s floating hood stayed alive.”
“[European] Rescuers came later by air and threw life rafts but everybody was in the water; the boat had already sunk and capsized. A few hours later, other rescuers also came by air, throwing more life rafts. On our boat, only 55 people survived. Many people died, including families and children. They could have been saved if rescuers had come earlier”, the survivor continued
“More than 20 children have died, including two 17-months old twins who perished, along with their mother and father. The Libyan coastguard also arrived, rescuing first the shipwreck survivors and then recovering the second boat. We were all brought here to Libya.” Only two bodies were recovered.”
Come emerge dalle testimonianze raccolte da Medici senza Frontiere, i migranti riportati a terra in Libia dopo che le loro due imbarcazioni erano state intercettate dalle motovedette libiche, erano stati avvistati in precedenza da assetti aerei delle missioni europee, composte anche da unità italiane, che evidentemente avevano gettato qualche mezzo di salvataggio e si erano poi astenute dall’invio di mezzi navali, avvertendo i comandi militari di Tripoli, che hanno poi predisposto l’intervento di “salvataggio”.
Un intervento di “soccorso” che sembrerebbe tardivo perchè almeno cento persone sono annegate, nell’indifferenza più totale, dopo ore dalle prime chiamate di allarme. Eppure le autorità europee erano state avvertite. Non è il primo caso, e non sarà purtroppo neppure l’ultimo. Nessuno avrebbe dovuto sapere di questa strage, se operatori di Medici senza Frontiere, che ancora riescono ad operare in Libia, non avessero raccolto le testimonianze di alcuni superstiti. Altri cento morti che si aggiungono alla lunga lista di vittime dei “successi” italiani ed europei nella chiusura della rotta del Mediterraneo centrale. E chissà quante altre persone sono annegate in questi giorni in alto mare, tra la Libia e Lampedusa, mentre Salvini vanta la chiusura della rotta libica, dopo le scelte illegittime praticate sul caso della nave Diciotti. Senza contare le migliaia di persone vittime di tortura ed altri trattamenti inumani nei lager libici in cui i migranti, donne e bambini compresi, vengono rinchiusi dopo essere stati intercettati in mare.
Chi parla di “rimpatri in Libia”, come il ministro dell’interno, nega l’evidenza, quasi tutti i migranti che fuggono dalla Libia non sono libici ( per adesso almeno). Persone rigettate nelle mani di trafficanti senza scrupoli, per effetto delle scelte di abbandono in mare praticate dalle autorità europee e della diffusa corruzione delle guardie di frontiera libiche, che si rendono spèsso loro complici. Guardie di frontiera che appartengono a milizie che sono state ampiamente foraggiate dai governi europei che hanno sostenuto il governo Serraj a Tripoli. I ringraziamenti di Salvini, rivolti a giugno alla Guardia costiera libica, sono stati un segnale rivolto agli alleati di Tripoli, oggi piuttosto in difficoltà, ed agli sciacalli da tastiera che seguono fedelmente le indicazioni del ministro dell’interno, e si impegnano sistematicamente per diffondere i loro messaggi di odio contro chiunque, come MEDU ( Medici per i diritti umani) cerchi di ristabilire la verità dei fatti e il quadro normativo nel quale, a partire dalla Costituzione, anche il ministro dell’interno, come tutti gli italiani, dovrebbe riconoscersi. Ma i campi lager nei quali sono internati i migranti ripresi in alto mare dalla Guardia costiera “libica” compresi donne vittime di violenza e minori non accompagnati, sono un tragico dato che nessuno potrà nascondere. La Libia intera non può offrire alcun “porto sicuro di sbarco”, soprattutto in questo momento in cui sta divampando la guerra civile.
Nella giornata in cui l’Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite annuncia l’invio in Italia di una squadra di ispettori per monitorare la diffusione del razzismo e la criminalizzazione della solidarietà, si concretizzano gli effetti perversi delle politiche di abbandono in mare praticate con l’eliminazione delle unità di soccorso delle Organizzazioni non governative. Come è confermato anche dal sequestro di un peschereccio tunisino e dalla incriminazione del suo equipaggio dopo una azione di soccorso in acque internazionali, ormai le unità italiane della Marina e della Guardia costiera intervengono solo al limite delle nostre acque territoriali e della zona contigua ( 24 miglia dalla costa italiana), lasciando alla Guardia di Finanza ed alle unità aeree di Frontex il compito di avvistare le imbarcazioni dirette verso l’Italia, se riescono a superare anche la zona SAR maltese ed a entrare nella zona SAR italiana. Se non fanno naufrtagio prima.
Più a sud, in quella che si continiua a ritenere ancora in questi giorni come SAR libica si muore per abbandono, e nessuno testimonia più quello che è successo, dopo che tutte le ONG sono state costrette ad allontanarsi. Si tratta esattamente di quella zona molto vasta tra 24 e 60 miglia dalla costa libica nella quale intervenivano in precedenza le imbarcazioni delle organizzazioni non governative portando in salvo in un porto sicuro decine di migliaia di persone. Oggi in quella zona arrivano, quando arrivano, soltanto le motovedette che riescono a partire da Tripoli o da Zawia, ma sembra che, negli ultimi giorni, che le motovedette libiche riescano a partire soltanto da Khoms.
In quest’ultino periodo, come emerge dal racconto dei superstiti di questa ennesima strage, i libici intervengono solo dopo che i barconi sono stati avvistati e segnalati da aerei o elicotteri delle missioni europee. Se non arriva nessuno, in assenza di navi umanitarie, quando i motori si fermano o i natanti cominciano a imbarcare acqua, non ci sono speranze di sopravvivenza e si scompare nel silenzio dei mezzi di informazione. Con buona pace degli elettorati che hanno scelto uomini di governo che disprezzano la vita dei migranti e la dignità umana. l’Unione Europea non può utilizzare la delega dei soccorsi alle autorità di Tripoli e Khoms senza tradire i doveri di ricerca e salvataggio imposti dai Regolamenti europei, che fanno espresso richiamo alle Convenzioni di diritto del mare ed alla Convenzione di Ginevra del 1951, che afferma il principio di “non respingimento” (art.33). Eppure proprio a partire dalla fine di giugno e dalla notifica all’Imo di una zona SAR libica, le autorità italiane limitano i propri interventi ed indicano nelle autorità libiche quelle competenti ad intervenire prioritariamente nella vastissima zona di mare che ricade in quella zona.
Con dieci giorni di ritardo arriva oggi uno scarno comunicato del Comando centrale della Guardia costiera italiana (IMRCC) che conferma sostanzialmente di avere ricevuto lo scorso 1 settembre la notizia dell’evento SAR, prima di delegare alla Guardia costiera “libica” la responsabilità degli interventi di ricerca e salvataggio, trovandosi i mezzi da soccorrere, carichi di migranti, nella cosiddetta SAR “libica”. Non viene fornito alcun dettaglio cronologico.
Sent: mardi 11 septembre 2018 20:16
Subject: Comunicato Stampa 11.09.2018
In merito all’evento riportato da Medici senza Frontiere accaduto lo scorso 1° settembre, si informa che il soccorso è avvenuto in area SAR libica, sotto il coordinamento dell’Autorità libica, che dopo aver assunto il coordinamento delle operazioni, ha inviato sul posto i propri mezzi.
L’IMRCC ha ricevuto una segnalazione relativa all’evento e ha informato l’autorità SAR competente per quel tratto di mare.
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Ufficio Relazioni Esterne
Secondo quanto si leggeva sul Corriere della Sera del 4 settembre scorso, dopo l’intensificarsi degli scontri a Tripoli ed in altre località della Libia, “Adesso il rischio forte è che possa saltare l’intesa sui flussi migratori. L’accordo siglato dal governo Gentiloni è stato di fatto rinnovato dopo l’arrivo a Palazzo Chigi di Giuseppe Conte con la decisione di inviare a Tripoli le motovedette destinate alla Guardia Costiera locale. Ma la guerra civile per ora ha messo all’angolo il capo del governo libico Fayez Sarraj e la situazione appare ormai fuori controllo, anche perché sono saltati i presìdi che consentivano il pattugliamento della costa e le vie di accesso al mare.”
Dalle informazioni recepite dall’Imo alla fine di giugno, sembrerebbe che il Centro operativo di coordinamento libico (MRCC) risulti essere presso l’aeroporto internazionale di Tripoli. Si tratterebbe in realtà di un Joint Rescue Co-ordination Centre (JRCC), ovvero di un centro di coordinamento gestito da personale appartenente a forze militari o autorità civili, diverse. Inutile dire che si tratta di uno spazio strategico che da mesi è al centro di scontri tra le diverse milizie che si contendono Tripoli. E’ a tutti noto che l’aeroporto internazionale di Tripoli veniva bombardato e quindi chiuso a causa degli scontri tra le contrapposte milizie proprio il 31 agosto scorso, il giorno prima della partenza dei due barconi che poi hanno fatto naufragio in acque internazionali. Dopo una breve pausa i bombardamenti sono ripresi e l’aeroporto è stato di nuovo chiuso. Quale coordinamento negli interventi di ricerca e salvataggio hanno potuto garantire le autorità libiche nei giorni in cui sull’aeroporto di Mitiga a Tripoli, ed in altre località vicine, si sparava con il ricorso ad armi pesanti ? Da dove e da chi, ancora in questi giorni, sono coordinati gli interventi di ricerca e soccorso in alto mare demandate alle autorità di Tripoli nella vastissima zona notificata all’IMO come zona SAR “libica”, e tuttora riconosciuta come tale dalle autorità italiane ed europee ? Quali mezzi sono effettivamente a disposizione della “Guardia costiera libica” per garantire la salvaguardia della vita umana in mare ?
Amnesty International ha chiarito con un recente rapporto, “BETWEEN THE DEVIL AND THE DEEP BLUE SEA EUROPE FAILS REFUGEES AND MIGRANTS IN THE CENTRAL MEDITERRANEAN”, la situazione disastrosa della cd. zona SAR libica negli ultimi mesi e la condizione disumana dei migranti intercettati in alto mare e riportati in Libia. Forniremo agli ispettori ONU tutte le testimonianze che abbiamo sulla sorte dei migranti ripresi dalla Guardia costiera “libica”, che sono riusciti a partire un’altra volta e che sono arrivati in Italia, a partire da quelle raccolte nel mese di dicembre del 2017 durante la sessione di Palermo del Tribunale permanente dei popoli.
Saranno a disposizione di tutti le attività di indagine condotte in diversi tribunali italiani, prima contro le ONG, ed adesso anche contro le autorità statali che hanno impedito o ritardato lo sbarco di naufraghi soccorsi in alto mare dopo essere fuggiti dalla Libia. Comunque vadano a finire i processi, di certo la documentazione che sarà possibile ricavare dalle fasi dibattimentali non sarà cancellata da archiviazioni e prescrizioni. Ogni processo diventerà una pagina di storia, comunque vada a finire, una storia che potrebbe segnare l’abbandono dello stato di diritto e la fine del diritto internazionale. Le minacce rivolte da Salvini all’Unione Europea prima, e adesso alle Nazioni Unite, già al momento dell’annuncio di una missione di monitoraggio, lasciano comprendere facilmente quale è la posta in gioco.
Le Nazioni Unite dovranno fare un rigoroso lavoro di monitoraggio della discriminazione e dell’odio razziale, e sulla correlata politica di criminalizzazione delle ONG in Italia. Ma se vorranno essere coerenti con le finalità del loro mandato, dovranno anche obbligare l’Italia a rispettare i doveri di ricerca e salvataggio derivanti dalle Convenzioni internazionali, a porre fine alla pratica “informale” di chiusura dei porti derivante dalla mancata indicazione del porto di sbarco da parte del ministero dell’interno, come si è verificato, davanti le coste di Lampedusa, poche settimane fa, nel caso Diciotti, un caso che adesso si intorbidisce con le minacce rivolte al Procuratore di Agrigento.
Le stesse Nazioni Unite dovranno però costringere l’IMO ( Organizzazione internazionale marittima) che è una emanazione delle Nazioni Unite, a rivedere la ripartizione delle zone SAR (per la ricerca in mare ed il salvataggio di vite umane) nel Mediterraneo centrale, ridimensionando la zona SAR maltese e sospendendo, ammesso che sia operativa, la cd. zona SAR libica, nata su spinta italiana e “notificata” all’IMO il 28 giugno scorso. Da quella data si sono verificate stragi a catena, che adesso, una volta allontanate le ONG, si possono nascondere più facilmente all’opinione pubblica, come stava succedendo amche in questo ultimo caso, reso noto soltanto perchè alcuni operatori di una ONG come MSF, presente in Libia, hanno potuto raccogliere le testimonianze dei sopravvissuti. E tutti possono esserne certi, i migranti ripresi in alto mare ci riproveranno, per salvare la vita.
Malta va monitorata dall’ONU, come l’Italia, il governo maltese deve essere costretto a rispettare gli obblighi di ricerca e soccorso nella vastissima zona SAR che si continua ad attribuire, e deve rilasciare le tre navi delle ONG (Seawatch, Lifeline, e Seefuchs) che continua illegittimamente a bloccare nel porto di La Valletta. Presto potrebbe essere chiamata per questo davanti ad un Tribunale internazionale. Le navi umanitarie bloccate a Malta, anche in queste ultime settimane,come l’aereo privato Moonbird, pure tenuto a terra dalle autorità maltesi, avrebbero potuto evitare centinaia di vittime.
L’incertezza sulle responsabilità di coordinamento degli interventi di ricerca e salvataggio nelle diverse zone SAR, in parte sovrapposte ( come tra quella italiana e quella maltese) o ineffettive ( come quella” libica”), nel Mediterraneo centrale, costituisce una causa, concorrente con l’allontanamento delle ONG, per l’aumento esponenziale delle vittime, in percentuale rispetto al ridotto numero delle partenze, e per il ripetersi di stragi nascoste come quelle denunciate da MSF.
Gli stati europei titolari di zone SAR confinanti dovranno rispettare gli obblighi di cooperazione nelle attività di ricerca e salvataggio sanciti dalle Convenzioni internazionali. Alle esigenze tanto sbandierate di contrasto dell’immigrazione irregolare, oggetto di una martellante campagna mediatica, dovrà essere anteposta la salvaguardia della vita umana in mare.
L’Unione Europea dovrà decidere se dichiarare la sua inesistenza nel Mediterraneo, con una delega ai singoli stati, o procedere ad una ridefinizione delle missioni operative in mare,che si allontanano sempre più dal rispetto dei Regolamenti Europei ( a cui tutti sarebbero vincolati) n. 656 del 2014 e 1624 del 2016, che stabiliscono la priorità della salvaguardia della vita rispetto al contrasto delle migrazioni irregolari. Chi rischia di morire ( e spesso muore) in alto mare, nel tentativo di fuggire dall’inferno libico, non è un “clandestino” o un “illegale” che può essere respinto, ma è una persona che va soccorsa, e portata in un porto sicuro. Fermo restando il diritto degli stati di controllare le proprie frontiere e di applicare le proprie leggi. Quando le persone sono in salvo a terra, senza utilizzare le stragi che si continuano a ripetere come strumento di deterrenza e di “controllo dei flussi migratori”. Le Organizzazioni non governative, gli operatori umanitari ed i cittadini solidali non si tireranno certamente indietro, a terra ed in mare.
Queste le richieste di Medici senza Frontiere, dopo l’ultima strage che si è riusciti a documentare, le facciamo nostre, su questi stessi punti non arretreremo dinanzi a possibili denunce o ad operazioni di disinformazione di massa.
MSF reiterates its call to end the arbitrary detention of thousands of refugees and migrants across Libya and scale ways to evacuate them to safety out of the country. Specifically, MSF urges:
UN Refugee Agency (UNHCR) and safe countries to rapidly organise the evacuation of refugees and asylum-seekers from Libya and expedite their resettlement.
UN Migration Agency (IOM) and countries of origin to expedite the evacuation and repatriation of migrants in Libya who wish to return to their home countries.
European States and Libyan authorities to stop intercepting people who flee by sea and returning them to Libya as a mean to prevent arrivals to Europe.
NOTA CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI VINCOLANTI PER LE MISSIONI MILITARI DELL’UNIONE EUROPEA NEL MEDITERRANEO.
Articolo 3 Sicurezza in mare
Le misure adottate ai fini di un’operazione marittima sono attuate in modo da assicurare in ogni caso l’incolumità delle persone intercettate o soccorse, delle unità partecipanti o di terzi.
Articolo 4 Protezione dei diritti fondamentali e principio di non respingimento
1. Nessuno può, in violazione del principio di non respingimento, essere sbarcato, costretto a entrare, condotto o altrimenti consegnato alle autorità di un paese in cui esista, tra l’altro, un rischio grave di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, o in cui la vita o la libertà dell’interessato sarebbero minacciate a causa della razza, della religione, della cittadinanza, dell’orientamento sessuale, dell’appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche dell’interessato stesso, o nel quale sussista un reale rischio di espulsione, rimpatrio o estradizione verso un altro paese in violazione del principio di non respingimento.
2. In sede di esame della possibilità di uno sbarco in un paese terzo nell’ambito della pianificazione di un’operazione marittima, lo Stato membro ospitante, in coordinamento con gli Stati membri partecipanti e l’Agenzia, tiene conto della situazione generale di tale paese terzo. La valutazione della situazione generale di un paese terzo è basata su informazioni provenienti da un’ampia gamma di fonti, che può comprendere altri Stati membri, organi, uffici e agenzie dell’Unione e pertinenti organizzazioni internazionali e può tener conto dell’esistenza di accordi e progetti in materia di migrazione e asilo realizzati conformemente al diritto dell’Unione e con fondi dell’Unione. Tale valutazione fa parte del piano operativo, è messa a disposizione delle unità partecipanti e, se necessario, è aggiornata.
Qualora lo Stato membro ospitante o gli Stati membri partecipanti siano o avrebbero dovuto essere a conoscenza del fatto che un paese terzo mette in atto le pratiche di cui al paragrafo 1, le persone intercettate o soccorse non sono sbarcate, costrette a entrare, condotte o altrimenti consegnate alle autorità di tale paese.
3. Durante un’operazione marittima, prima che le persone intercettate o soccorse siano sbarcate, costrette a entrare, condotte o altrimenti consegnate alle autorità di un paese terzo e tenuto conto della valutazione della situazione generale di tale paese terzo ai sensi del paragrafo 2, le unità partecipanti utilizzano, fatto salvo l’articolo 3, tutti i mezzi per identificare le persone intercettate o soccorse, valutare la loro situazione personale, informarle della loro destinazione in un modo per loro comprensibile o che si possa ragionevolmente supporre sia per loro comprensibile e dar loro l’opportunità di esprimere le eventuali ragioni per cui ritengono che uno sbarco nel luogo proposto violerebbe il principio di non respingimento.
Per tali fini sono previsti ulteriori dettagli nel piano operativo, compresa, se necessario, la disponibilità a terra di personale sanitario, interpreti, consulenti legali e altri esperti competenti degli Stati membri ospitanti e partecipanti. Ciascuna unità partecipante comprende almeno una persona dotata di una formazione di pronto soccorso di base.
La relazione di cui all’articolo 13, basata sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri ospitanti e partecipanti, comprende ulteriori dettagli relativi ai casi di sbarco in paesi terzi e il modo in cui ciascun elemento delle procedure di cui al primo comma del presente paragrafo sia stato applicato dalle unità partecipanti per assicurare il rispetto del principio di non respingimento.
4. Nel corso di un’operazione marittima le unità partecipanti rispondono alle particolari esigenze dei minori, compresi i minori non accompagnati, delle vittime della tratta di essere umani, di quanti necessitano di assistenza medica urgente, delle persone con disabilità, di quanti necessitano di protezione internazionale e di quanti si trovano in situazione di particolare vulnerabilità.
5. Eventuali scambi con paesi terzi di dati personali ottenuti durante un’operazione marittima ai fini del presente regolamento sono strettamente limitati a quanto assolutamente necessario e sono effettuati a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio ( 2 ) e delle pertinenti disposizioni nazionali sulla protezione dei dati.
Lo scambio con paesi terzi di dati personali riguardanti persone intercettate o soccorse, ottenuti durante un’operazione marittima, è vietato qualora sussista un serio rischio di violazione del principio di non respingimento.
6. Le unità partecipanti esercitano le loro funzioni nel pieno rispetto della dignità umana.
7. Il presente articolo si applica a tutte le misure adottate dagli Stati membri o dall’Agenzia a norma del presente regolamento.
8. Le guardie di frontiera e altro personale che partecipano a un’operazione marittima ricevono una formazione sulle disposizioni pertinenti in materia di diritti fondamentali, del diritto dei rifugiati e del regime giuridico internazionale in materia di ricerca e soccorso a norma dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2007/2004.
Articolo 6 Intercettazione nelle acque territoriali
1. Qualora sussistano fondati motivi per sospettare che un natante possa trasportare persone intenzionate a eludere le verifiche ai valichi di frontiera o sia utilizzato per il traffico di migranti via mare, lo Stato membro ospitante o uno Stato membro partecipante limitrofo autorizza le unità partecipanti ad adottare una o più delle seguenti misure nelle proprie acque territoriali:
a) chiedere informazioni e documenti riguardanti la proprietà, l’immatricolazione ed elementi relativi al viaggio del natante, nonché l’identità, la cittadinanza e altri dati pertinenti delle persone a bordo, compreso se vi sono persone che necessitano di assistenza medica urgente, e comunicare alle persone a bordo che non possono essere autorizzate ad attraversare la frontiera;
b) fermare il natante e provvedere alla visita a bordo, all’ispezione del natante, del carico e delle persone a bordo e interrogare le persone a bordo e informarle che i conducenti del natante potrebbero essere passibili di sanzioni per aver favorito il viaggio.
2. Qualora siano riscontrate prove a conferma di tale sospetto, lo Stato membro ospitante o lo Stato membro partecipante limitrofo in questione può autorizzare le unità partecipanti ad adottare una o più delle seguenti misure:
a) sequestrare il natante e fermare le persone a bordo;
b) ordinare al natante di cambiare la rotta per uscire dalle acque territoriali o dalla zona contigua o per dirigersi altrove, anche scortandolo o navigando in prossimità fino a che non sia confermato che il natante stia rispettando la rotta indicata;
c) condurre il natante o le persone a bordo nello Stato membro costiero in conformità al piano operativo.
3. Le misure adottate a norma del paragrafo 1 o 2 sono proporzionate e si limitano a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi del presente articolo.
4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, lo Stato membro ospitante dà opportune istruzioni all’unità partecipante attraverso il centro internazionale di coordinamento.
L’unità partecipante comunica allo Stato membro ospitante, tramite il centro internazionale di coordinamento, se il comandante del natante ha chiesto la notifica di un agente diplomatico o funzionario consolare dello Stato di bandiera.
5. Qualora sussistano fondati motivi di sospettare che un natante privo di nazionalità stia trasportando persone intenzionate a eludere le verifiche ai valichi di frontiera o sia utilizzato per il traffico di migranti via mare, lo Stato membro ospitante o lo Stato membro partecipante limitrofo nelle cui acque territoriali è intercettato il natante privo di nazionalità autorizza una o più delle misure elencate al paragrafo 1 e può autorizzare una o più delle misure di cui al paragrafo 2. Lo Stato membro ospitante dà opportune istruzioni all’unità partecipante attraverso il centro internazionale di coordinamento.
6. Tutte le attività operative nelle acque territoriali di uno Stato membro che non partecipa all’operazione marittima si svolgono in conformità all’autorizzazione di tale Stato membro. Lo Stato membro ospitante dà istruzioni all’unità partecipante attraverso il centro internazionale di coordinamento sulla base delle azioni autorizzate da tale Stato membro.
Articolo 7 Intercettazione in alto mare
1. Qualora sussistano fondati motivi di sospettare che un natante in alto mare sia utilizzato per il traffico di migranti via mare, le unità partecipanti adottano una o più delle seguenti misure, previa autorizzazione dello Stato di bandiera, conformemente al protocollo per combattere il traffico di migranti e, se del caso, al diritto nazionale e internazionale:
a) chiedere informazioni e documenti riguardanti la proprietà, l’immatricolazione ed elementi relativi al viaggio del natante, nonché l’identità, la cittadinanza e altri dati pertinenti delle persone a bordo, compreso se vi sono a bordo persone che necessitano di assistenza medica urgente;
b) fermare il natante e provvedere alla visita a bordo, all’ispezione del natante, del carico e delle persone a bordo e interrogare le persone a bordo e informarle che i conducenti del natante potrebbero essere passibili di sanzioni per aver favorito il viaggio.
2. Qualora siano riscontrate prove a conferma di tale sospetto, le unità partecipanti possono adottare una o più delle seguenti misure, previa autorizzazione dello Stato di bandiera, conformemente al protocollo per combattere il traffico di migranti e, se del caso, al diritto nazionale e internazionale:
a) sequestrare il natante e fermare le persone a bordo;
b) avvertire il natante e ordinargli di non entrare nelle acque territoriali o nella zona contigua e, se necessario, chiedere al natante di cambiare la rotta per dirigersi verso una destinazione diversa dalle acque territoriali o dalla zona contigua;
c) condurre il natante o le persone a bordo in un paese terzo o altrimenti consegnare il natante o le persone a bordo alle autorità di un paese terzo;
d) condurre il natante o le persone a bordo nello Stato membro ospitante o in uno Stato membro limitrofo partecipante.
3. Le misure adottate a norma del paragrafo 1 o 2 sono proporzionate e si limitano a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi del presente articolo.
4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, lo Stato membro ospitante dà opportune istruzioni all’unità partecipante attraverso il centro internazionale di coordinamento.
5. Qualora il natante batta bandiera dello Stato membro ospitante o partecipante o ne rechi i dati di immatricolazione, detto Stato membro, previa conferma della nazionalità del natante, può autorizzare una o più delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro ospitante dà in seguito opportune istruzioni all’unità partecipante attraverso il centro internazionale di coordinamento.
6. Qualora il natante batta bandiera ovvero rechi dati di immatricolazione di uno Stato membro che non partecipa all’operazione marittima o di un paese terzo, lo Stato membro ospitante o partecipante, a seconda dell’unità partecipante che ha intercettato tale natante, notifica lo Stato di bandiera e a questo chiede conferma della matricola e, se la nazionalità è confermata, l’adozione di azioni per inibire l’uso del natante per il traffico di migranti. Qualora lo Stato di bandiera non voglia o non possa procedere in tal senso, direttamente o con l’assistenza dello Stato membro di appartenenza dell’unità partecipante, detto Stato membro chiede allo Stato di bandiera l’autorizzazione ad adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro ospitante o partecipante informa il centro internazionale di coordinamento delle comunicazioni con lo Stato di bandiera e delle azioni o misure previste autorizzate da quest’ultimo. Lo Stato membro ospitante dà in seguito opportune istruzioni all’unità partecipante attraverso il centro internazionale di coordinamento.
7. Se sussistono fondati motivi di sospettare che, pur battendo bandiera straniera o rifiutando di esibire la bandiera, il natante abbia in effetti la nazionalità dell’unità partecipante, quest’ultima provvede a verificare il diritto del natante di battere la sua bandiera e a tal fine può avvicinarsi al natante sospetto. Se i sospetti permangono, essa procede con ulteriori indagini a bordo, che sono svolte con ogni possibile riguardo.
8. Ove sussistano fondati motivi di sospettare che, pur battendo bandiera straniera o rifiutando di esibire la bandiera, il natante abbia in effetti la nazionalità dello Stato membro ospitante o di uno Stato membro che partecipa all’operazione, l’unità partecipante verifica il diritto del natante di battere la sua bandiera.
9. Qualora, nei casi di cui al paragrafo 7 o 8, siano riscontrate prove a conferma di sospetti sulla nazionalità del natante, tale Stato membro ospitante o partecipante può autorizzare una o più delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro ospitante dà in seguito opportune istruzioni all’unità partecipante attraverso il centro internazionale di coordinamento.
10. In attesa o in mancanza dell’autorizzazione dello Stato di bandiera, il natante è sorvegliato a prudente distanza. Non può essere disposta nessun’altra misura senza l’esplicita autorizzazione dello Stato di bandiera, salvo quanto necessario per far fronte a un pericolo imminente per la vita umana o quanto previsto da accordi bilaterali o multilaterali pertinenti.
11. Qualora sussistano fondati motivi di sospettare che un natante privo di nazionalità sia utilizzato per il traffico di migranti via mare, l’unità partecipante può salire a bordo e ispezionare il natante al fine di verificarne l’assenza di nazionalità. Qualora siano riscontrate prove a conferma di tale sospetto, l’unità partecipante ne informa lo Stato membro ospitante che può adottare, direttamente o con l’assistenza dello Stato membro di appartenenza dell’unità partecipante, ulteriori opportune misure ai sensi dei paragrafi 1 e 2, nel rispetto del diritto nazionale e internazionale.
12. Lo Stato membro la cui unità partecipante ha adottato misure ai sensi del paragrafo 1 informa tempestivamente lo Stato di bandiera dei risultati di tali misure.
13. Il funzionario nazionale che rappresenta lo Stato membro ospitante o partecipante presso il centro internazionale di coordinamento è responsabile per l’agevolazione delle comunicazioni tra le autorità pertinenti di tale Stato membro in sede di richiesta dell’autorizzazione a verificare il diritto di un natante di battere la sua bandiera o ad adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
14. Qualora non siano riscontrate prove a conferma di sospetti che un natante sia utilizzato per il traffico di migranti in alto mare o qualora l’unità partecipante non sia competente per intervenire, ma sussistano fondati sospetti che il natante trasporti persone intenzionate a raggiungere la frontiera di uno Stato membro e a eludere le verifiche ai valichi di frontiera, il natante in questione continua a essere monitorato. Il centro internazionale di coordinamento comunica le informazioni su tale natante ai centri nazionali di coordinamento degli Stati membri verso i quali esso è diretto.
Articolo 8 Intercettazione nella zona contigua
1. Nella zona contigua dello Stato membro ospitante o di uno Stato membro partecipante limitrofo, le misure di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, sono adottate conformemente a detti paragrafi e ai paragrafi 3 e 4. Un’autorizzazione di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, può essere concessa solo per misure necessarie a impedire la violazione di pertinenti disposizioni legislative e regolamentari all’interno del territorio o delle acque territoriali di tale Stato membro.
2. Le misure di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, non sono adottate nella zona contigua di uno Stato membro che non partecipa all’operazione marittima, senza l’autorizzazione di tale Stato membro. Il centro internazionale di coordinamento è informato di ogni comunicazione con detto Stato membro e delle azioni successive da questo autorizzate. Se detto Stato membro non concede l’autorizzazione e sussistano fondati motivi per sospettare che il natante trasporti persone intenzionate a raggiungere la frontiera di uno Stato membro, si applica l’articolo 7, paragrafo 14.
3. Ove un natante privo di nazionalità transiti nella zona contigua, si applica l’articolo 7, paragrafo 11.
Articolo 9 Situazioni di ricerca e soccorso
1. Gli Stati membri osservano l’obbligo di prestare assistenza a qualunque natante o persona in pericolo in mare e durante un’operazione marittima assicurano che le rispettive unità partecipanti si attengano a tale obbligo, conformemente al diritto internazionale e nel rispetto dei diritti fondamentali, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla situazione giuridica dell’interessato o dalle circostanze in cui si trova.
2. Al fine di affrontare le situazioni di ricerca e soccorso che possono presentarsi durante un’operazione marittima, il piano operativo contiene, conformemente al pertinente diritto internazionale, compreso quello in materia di ricerca e soccorso, almeno le seguenti disposizioni:
a) se, nel corso di un’operazione marittima, le unità partecipanti hanno motivo di ritenere di trovarsi di fronte a una fase di incertezza, allarme o pericolo per un natante o qualunque persona a bordo, esse trasmettono tempestivamente tutte le informazioni disponibili al centro di coordinamento del soccorso competente per la regione di ricerca e soccorso in cui si è verificata la situazione e si mettono a disposizione di tale centro di coordinamento del soccorso;
b) le unità partecipanti informano quanto prima il centro internazionale di coordinamento di ogni contatto con il centro di coordinamento del soccorso e di quanto da esse eseguito;
c) si considera che un natante o le persone a bordo siano in una fase di incertezza, in particolare:
i) quando una persona è stata segnalata come scomparsa o un natante è in ritardo; oppure
ii) quando una persona o un natante non ha inviato il rapporto di posizione o di sicurezza previsto;
d) si considera che un natante o le persone a bordo siano in una fase di allarme, in particolare:
i) quando in seguito a una fase di incertezza, i tentativi di stabilire un contatto con una persona o un natante sono falliti e le richieste di informazioni rivolte ad altre fonti appropriate non hanno dato esito; oppure
ii) quando sono state ricevute informazioni secondo cui l’efficienza operativa di un natante è compromessa, ma non al punto di rendere probabile una situazione di pericolo;
e) si considera che un natante o le persone a bordo siano in una fase di pericolo, in particolare:
i) quando sono ricevute informazioni affermative secondo cui una persona o un natante è in pericolo e necessita di assistenza immediata; oppure
ii) quando in seguito a una fase di allarme, ulteriori tentativi falliti di stabilire un contatto con una persona o un natante e più estese richieste d’informazioni senza esito portano a pensare alla probabilità che esista una situazione di pericolo; oppure
iii) quando sono ricevute informazioni secondo cui l’efficienza operativa del natante è stata compromessa al punto di rendere probabile una situazione di pericolo;
f) per valutare se un natante si trovi in una fase di incertezza, allarme o pericolo, le unità partecipanti tengono in conto, e trasmettono al centro di coordinamento del soccorso competente, tutte le informazioni e osservazioni pertinenti, anche per quanto riguarda:
i) l’esistenza di una richiesta di assistenza, anche se tale richiesta non è l’unico fattore per determinare l’esistenza di una situazione di pericolo;
ii) la navigabilità del natante e la probabilità che questo non raggiunga la destinazione finale;
iii) il numero di persone a bordo rispetto al tipo di natante e alle condizioni in cui si trova;
iv) la disponibilità di scorte necessarie per raggiungere la costa, quali carburante, acqua e cibo;
v) la presenza di un equipaggio qualificato e del comandante del natante;
vi) l’esistenza e la funzionalità di dispositivi di sicurezza, apparecchiature di navigazione e comunicazione;
vii) la presenza a bordo di persone che necessitano di assistenza medica urgente;
viii) la presenza a bordo di persone decedute;
ix) la presenza a bordo di donne in stato di gravidanza o di bambini;
x) le condizioni e previsioni meteorologiche e marine;
g) in attesa delle istruzioni del centro di coordinamento del soccorso, le unità partecipanti adottano tutte le opportune misure per salvaguardare l’incolumità delle persone interessate;
h) qualora un natante sia considerato in una situazione di incertezza, allarme o pericolo ma le persone a bordo rifiutino l’assistenza, l’unità partecipante ne informa il centro di coordinamento del soccorso competente e segue le sue istruzioni. L’unità partecipante continua ad adempiere al proprio dovere di diligenza sorvegliando il natante e adottando tutte le misure necessarie per salvaguardare l’incolumità delle persone interessate ed evitando qualsiasi azione che possa aggravare la situazione o aumentare le probabilità di lesioni alle persone o perdite di vite umane;
i) qualora il centro di coordinamento del soccorso di un paese terzo competente per la regione di ricerca e soccorso non risponda alle informazioni trasmesse dall’unità partecipante, questa contatta il centro di coordinamento del soccorso dello Stato membro ospitante, salvo che tale unità partecipante ritenga che un altro centro di coordinamento del soccorso riconosciuto a livello internazionale sia in condizione di assumere in maniera più efficace il coordinamento della situazione di ricerca e soccorso.
Il piano operativo può contenere dettagli adattati alle circostanze dell’operazione marittima interessata.
3. Qualora la situazione di ricerca e soccorso si sia conclusa, l’unità partecipante, in consultazione con il centro internazionale di coordinamento, riprende l’operazione marittima.
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Articolo 3
Guardia di frontiera e costiera europea
1. L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia») e le autorità nazionali degli Stati membri preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, costituiscono la guardia di frontiera e costiera europea.
2. L’Agenzia, con decisione del consiglio di amministrazione e su proposta del direttore esecutivo, definisce una strategia operativa e tecnica per la gestione europea integrata delle frontiere. L’Agenzia tiene conto, ove giustificato, della situazione specifica degli Stati membri, in particolare della loro ubicazione geografica. Detta strategia deve essere conforme all’articolo 4. Essa promuove e sostiene l’attuazione della gestione europea integrata delle frontiere in tutti gli Stati membri.
3. Le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, definiscono le rispettive strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere. Dette strategie nazionali devono essere coerenti con l’articolo 4 e con la strategia di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 4
Gestione europea integrata delle frontiere
La gestione europea integrata delle frontiere consiste dei seguenti elementi:
a) | controllo di frontiera, comprese, se del caso, misure volte ad agevolare l’attraversamento legittimo delle frontiere e misure connesse alla prevenzione e all’individuazione della criminalità transfrontaliera, come il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e il terrorismo, e misure relative all’orientamento in favore delle persone che necessitano di protezione internazionale o intendono presentare domanda in tal senso; |
b) | operazioni di ricerca e soccorso per le persone in pericolo in mare, avviate e svolte a norma del regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) e del diritto internazionale, che hanno luogo e sono avviate in situazioni che possono verificarsi nel corso di operazioni di sorveglianza delle frontiere in mare; |
c) | analisi dei rischi per la sicurezza interna e analisi delle minacce che possono pregiudicare il funzionamento o la sicurezza delle frontiere esterne; |
d) | cooperazione tra gli Stati membri sostenuta e coordinata dall’Agenzia; |
e) | cooperazione inter-agenzia tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro responsabili del controllo di frontiera o di altri compiti svolti alle frontiere e tra le istituzioni, gli organi, gli organismi e i servizi dell’Unione competenti, compreso lo scambio regolare di informazioni tramite gli strumenti di scambio di informazioni esistenti, ad esempio il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere («EUROSUR») istituito dal regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (29); |
f) | cooperazione con i paesi terzi nei settori contemplati dal presente regolamento, con particolare attenzione ai paesi del vicinato e ai paesi terzi che sono stati individuati tramite un’analisi dei rischi come paesi di origine e/o di transito dell’immigrazione illegale; |
g) | misure tecniche e operative nello spazio Schengen che sono connesse al controllo di frontiera e destinate ad affrontare meglio l’immigrazione illegale e a combattere la criminalità transfrontaliera; |
h) | rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggetti a decisioni di rimpatrio adottate da uno Stato membro; |
i) | uso di tecnologie avanzate, compresi sistemi d’informazione su larga scala; |
j) | un meccanismo di controllo della qualità, in particolare il meccanismo di valutazione Schengen ed eventuali meccanismi nazionali, per garantire l’applicazione della normativa dell’Unione nel settore della gestione delle frontiere; |
k) | meccanismi di solidarietà, in particolare gli strumenti di finanziamento dell’Unione. |
Articolo 6
Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
1. Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è il nuovo nome dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004. Le sue attività sono basate sul presente regolamento.
2. Per assicurare una gestione europea integrata delle frontiere coerente, l’Agenzia facilita e rende più efficace l’applicazione delle misure dell’Unione esistenti e future relative alla gestione delle frontiere esterne, in particolare il codice frontiere Schengen istituito dal regolamento (UE) 2016/399.
3. L’Agenzia contribuisce a un’applicazione continua e uniforme della legislazione dell’Unione, compreso l’acquis dell’Unione in materia di diritti fondamentali, a tutte le frontiere esterne dell’Unione. Il suo contributo include lo scambio di buone prassi.
Articolo 14
Interventi dell’Agenzia alle frontiere esterne
1. Uno Stato membro può chiedere all’Agenzia assistenza nell’adempimento dei propri obblighi riguardo al controllo delle frontiere esterne. L’Agenzia attua anche misure conformemente all’articolo 19.
2. L’Agenzia organizza la necessaria assistenza tecnica e operativa per lo Stato membro ospitante e può adottare, in conformità del pertinente diritto dell’Unione e internazionale, compreso il principio di non respingimento, una o più delle seguenti misure:
a) | coordinare operazioni congiunte per uno o più Stati membri e dispiegare squadre della guardia di frontiera e costiera europea; |
b) | organizzare interventi rapidi alle frontiere e dispiegare squadre della guardia di frontiera e costiera europea attinte dalla riserva di reazione rapida, nonché, se del caso, squadre della guardia di frontiera e costiera europea aggiuntive; |
c) | coordinare attività per uno o più Stati membri e paesi terzi alle frontiere esterne, comprese operazioni congiunte con Stati membri vicini; |
d) | dispiegare squadre della guardia di frontiera e costiera europea nell’ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi; |
e) | nell’ambito delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo e a norma del regolamento (UE) n. 656/2014 e del diritto internazionale, fornire assistenza tecnica e operativa agli Stati membri e ai paesi terzi, a sostegno delle operazioni di ricerca e soccorso per le persone in pericolo in mare, che possono svolgersi nel corso di operazioni di sorveglianza delle frontiere in mare; |
f) | impiegare i propri esperti e membri delle squadre che erano stati distaccati dagli Stati membri presso l’Agenzia per sostenere le autorità nazionali competenti degli Stati membri in questione per il tempo necessario; |
g) | impiegare attrezzatura tecnica. |
3. L’Agenzia finanzia o cofinanzia le attività di cui al paragrafo 2 a titolo del proprio bilancio, conformemente alla normativa finanziaria applicabile all’Agenzia.
4. In caso di sostanziale fabbisogno finanziario supplementare ascrivibile a una particolare situazione alle frontiere esterne, l’Agenzia ne informa tempestivamente il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.
Articolo 34
Protezione dei diritti fondamentali e strategia in materia di diritti fondamentali
1. La guardia di frontiera e costiera europea garantisce la tutela dei diritti fondamentali nell’esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento in conformità del pertinente diritto dell’Unione, in particolare la Carta, il diritto internazionale pertinente, compresi la convenzione del 1951 relativa allo status di rifugiati e il suo protocollo del 1967, così come degli obblighi inerenti all’accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento.
A tal fine, l’Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente e attua una strategia in materia di diritti fondamentali, che preveda un meccanismo efficace per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le proprie attività.
2. Nell’esecuzione dei suoi compiti, la guardia di frontiera e costiera europea provvede affinché nessuno sia sbarcato, obbligato a entrare o condotto in un paese, o altrimenti consegnato o riconsegnato alle autorità dello stesso, in violazione del principio di non respingimento, o in un paese nel quale sussista un rischio di espulsione o di rimpatrio verso un altro paese in violazione di detto principio.
3. Nell’esecuzione dei suoi compiti, la guardia di frontiera e costiera europea tiene conto delle particolari esigenze dei minori, dei minori non accompagnati, delle persone con disabilità, delle vittime della tratta di esseri umani, delle persone bisognose di assistenza medica, delle persone bisognose di protezione internazionale, delle persone in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità.
La guardia e di frontiera e costiera europea presta particolare attenzione ai diritti dei minori in modo da garantire che in tutte le sue attività sia rispettato il loro interesse superiore.
4. Nell’esecuzione dei suoi compiti, nelle sue relazioni con gli Stati membri e nel quadro della cooperazione con i paesi terzi, l’Agenzia tiene conto delle relazioni redatte dal forum consultivo di cui all’articolo 70 («foro consultivo») e dal responsabile dei diritti fondamentali.
INCONTRO TECNICO IN MATERIA DI SEARCH AND RESCUE NEL MEDITERRANEO CENTRALE.
Roma, 12 e 13 Febbraio – Il “Libyan Maritime Rescue Coordination Centre Project” è un’iniziativa, promossa dalla Guardia Costiera italiana, finanziata dalla Commissione Europea, che ha l’obiettivo di condurre uno studio di fattibilità finalizzato alla creazione di un Centro Nazionale per il Soccorso in mare in Libia ed all’identificazione e dichiarazione della area di responsabilità per le attività di Ricerca e Soccorso in mare.
Nell’ambito di tale iniziativa, nei giorni 12 e 13 febbraio si sono tenuti, a Roma, due rilevanti incontri.
Lunedì 12 il Team di Progetto ha incontrato una Delegazione Libica composta da 11 membri appartenenti ai vari Ministeri interessati al Progetto (Ministero degli Affari Esteri, Ministero della Difesa, Ministero dei Trasporti, Ministero delle Comunicazioni, Guardia Costiera), per discutere lo stato di avanzamento delle attività progettuali.
Alla riunione hanno preso parte anche rappresentanti della Commissione Europea – che è intervenuta inviando funzionari del Directorate-General Migration and Home Affairs (DG Home) e del Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations (DG Near) – e dell’Ambasciata Italiana a Tripoli. L’occasione si è rivelata propizia per trattare temi di assoluto rilievo, quali la cornice legale libica di riferimento, l’addestramento da offrire al personale libico che sarà impiegato nel Centro Nazionale di soccorso marittimo e la stesura di procedure operative da adottare in caso di emergenza in mare.
Martedì 13 febbraio, invece, ha avuto luogo un incontro tecnico, sempre in materia di soccorso marittimo ma allargato al bacino centrale del Mediterraneo. In tale contesto, agli attori che hanno preso parte all’incontro del giorno precedente, si sono aggiunti i maggiori interlocutori Europei, internazionali e nazionali interessati alla materia: primo fra tutti l’International Maritime Organization (Agenzia specializzata delle Nazioni Unite e più importante organismo a livello mondiale nell’ambito marittimo); e poi, la Delegation of the European Union to Libya (EUDEL Libya), la European Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), la European Border and Coast Guard Agency (Frontex), la European Union Naval Force Mediterranean (EUNAVFOR MED – Operation Sophia), il Ministero Italiano degli Affari Esteri ed il Ministero Italiano degli Interni.
In tale occasione, si sono ritrovati per la prima volta intorno allo stesso tavolo le competenti Autorità SAR Libiche e quelle omologhe dei Paesi confinanti: Egitto, Grecia, Malta e Tunisia.
La conferenza, in particolare, ha consentito alle Autorità libiche di presentare la propria neo dichiarata area di responsabilità per la Ricerca e il Soccorso (la comunicazione all’IMO risale, infatti, al dicembre scorso) ed ha creato le condizioni per facilitare il dialogo tra tutte le Autorità SAR responsabili nel Mediterraneo Centrale.
Numerosi sono stati i contributi e gli spunti forniti da tutti i convenuti che, a più riprese, hanno manifestato il proprio sincero apprezzamento per l’intera iniziativa della Guardia Costiera Italiana.
Da segnalare, in particolare, l’intervento da parte del rappresentante dell’International Maritime Organization che ha colto l’occasione per rimarcare l’importanza di concludere accordi internazionali finalizzati alla cooperazione in materia di soccorso in mare nella regione del Mediterraneo centrale.
TECHNICAL MEETING IN THE FIELD OF SEARCH AND RESCUE IN THE CENTRAL MEDITERRANEAN SEA.
Rome, 12 and 13 February – The “Libyan Maritime Rescue Coordination Centre Project” is an initiative promoted by the Italian Coast Guard, funded by the European Commission, in order to conduct a feasibility study aimed to establish a Maritime Rescue Coordination Centre in Libya and to support the Libyan Authorities in identifying and declaring their Search and Rescue Region.
On 12 and 13 February, in Rome, two relevant meeting have been organized as part of this initiative.
On Monday 12 the Project Team met the Libyan Delegation composed by 11 members (representatives of the Ministries of Foreign Affaires, Defence, Communications and of the Libyan Coast Guard) with the aim to discuss about the progress of the Project’s activities.
Also two representatives of the European Commission – Directorate-General Migration and Home Affairs (DG Home) and Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations (DG Near) – and a representative of the Italian Embassy to Libya attended the meeting.
In this occasion, highly important issues were of course addressed, such as the Libyan legal framework, the training programme for the Libyan Coast Guard personnel and the Standard Operating Procedures to be adopted in case of emergency at sea.
On Tuesday 13, a technical meeting in the field of Search and Rescue in the Central Mediterranean Sea took place. In this regard, in addition at participants in the meeting of the day before, the main European, International and National stakeholders attended the technical meeting: first of all, the International Maritime Organization (specialised Agency of the United Nations and the most important body worldwide in the maritime field); and then, the Delegation of the European Union to Libya (EUDEL Libya), the European Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), the European Border and Coast Guard Agency (Frontex), the European Union Naval Force Mediterranean (EUNAVFOR MED – Operation Sophia), the Italian Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Interior.
In this occasion, the central Mediterranean concerned SAR Authorities (namely Libyan, Egyptian, Greek, Maltese and Tunisian) were sitting around the same table for the first time.
The technical meeting gave the opportunity to the Libyan Delegation to present their newly declared Search and Rescue Region (as communicated to the IMO last December) and created the conditions to encourage dialogue between the concerned SAR Authorities of the Central Mediterranean Sea.
A large number of contributions, observations and suggestions were shared, such as the appreciation for the initiative leaded by the Italian Coast Guard.
In particular, it should be pointed out what the representative of the IMO said: he took the opportunity to re-emphasise the importance to conclude Agreements for cooperation concerning Search and Rescue.