di Fulvio Vassallo Paleologo
1. Dopo l’odissea inflitta ai naufraghi raccolti dalla nave umanitaria Aquarius, il governo italiano ha cambiato ancora una volta le prassi applicate dalla Centrale Operativa della Guardia costiera di Roma (IMRCC), su indicazione del Ministero dell’interno, rifiutando il coordinamento delle attività di ricerca e salvataggio in acque internazionali, in quella che si asserisce essere la zona SAR ( Ricerca e salvataggio) “libica” ed indicando nella Guardia costiera di Tripoli ed in una fantomatica Centrale di coordinamento libica (MRCC), le autorità di riferimento per coordinare le attività SAR in alto mare e designare un porto ( sicuro ?) di sbarco.
Giovedì 21 giugno la nave Lifeline, della omonima ONG tedesca, provvedeva al soccorso di 224 persone, tra cui decine di donne e di minori., imbarcati a bordo, in acque internazionali, da due gommoni che stavano per affondare. La richiesta di aiuto e di coordinamento rivolta alla Centrale operativa della Guardia costiera italiana rimaneva senza esito. L’unica risposta pervenuta al comandante della Lifeline dalla Guardia Costiera italiana ordinava di rivolgersi alla Guardia costiera libica, sulla falsariga di una analoga serie di comunicazioni rivolte negli ultimi giorni dalla Centrale Operativa MRCC di Roma alle navi in transito a nord della Libia. Ma dalla Guardia costiera libica, dai numeri telefonici ed indirizzi mail indicati dalla Centrale operativa di Roma (MRCC), non giungeva alcuna risposta. La Lifeline restava quindi per un’intera giornata nella stessa zona dell’evento SAR, in acque internazionali, a 40 miglia circa dalle coste libiche, in attesa che le autorità italiane assumessero il doveroso coordinamento dei soccorsi ed indicassero un porto sicuro di sbarco ( Place of safety-POS), come prescritto dalle Convenzioni internazionali di diritto del mare. Ma il governo italiano aveva deciso il blocco dei porti per quell’unica nave, con il suo carico di esseri umani, non “carne umana” come la definiva in modo sprezzante il ministro dell’interno Salvini.
Già poche ore dopo il soccorso, il ministro delle Infrastrutture Toninelli, da cui in Italia dipende la Guardia Costiera, attaccava pesantemente la ONG tedesca, arrivando a sostenere che la nave era priva di bandiera in quanto non iscritta nel registro olandese delle navi commerciali e scambiando per acque territoriali libiche le acque internazionali rientranti in quella che, a detta del governo italiano, sarebbe stata riconosciuta dall’IMO (Organizzazione internazionale della navigazione) come “zona SAR libica”. Accusa che dopo i primi giorni è apparsa destituita di fondamento, in quanto la Lifeline risultava iscritta nei registri navali internazionali con regolare bandiera olandese, anche senza numero identificativo IMO, come previsto per le imbarcazioni più piccole che non hanno lo status di navi commerciali. Un’accusa, quella del ministro per le infrastrutture, che probabilmente mirava a legittimare il sequestro della nave in acque internazionali, come se si fosse trattata di una nave madre gestita da trafficanti, una ipotesi che poi veniva scartata dallo stesso governo italiano, per la evidente carenza di basi legali, nel diritto interno e nel diritto internazionale.
Nave Ong #Lifeline agisce fuori da regole in acque Libia. Ha a bordo 224 naufraghi senza mezzi per garantire incolumità a migranti ed equipaggio. Vite umane vanno salvate, ma in legalità e sicurezza. Olanda nega nazionalità imbarcazione: ho dunque avviato indagine di bandiera.— Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) June 21, 2018
In un successivo comunicato, lanciato in modalità informali attraverso i social, il ministro dell’interno Salvini minacciava la ONG che avrebbe commesso “un atto di forza non ascoltando la Guardia costiera italiana e libica”. Il ministro continuava quindi affermando: “Bene, questo carico di esseri umani ve lo portate in Olanda, fate il giro un po’ largo. Le navi di queste pseudo-Ong non toccheranno più il suolo italiano”.
La NAVE FUORILEGGE #Lifeline è ora in acque di Malta, col suo carico di 239 immigrati.
Per sicurezza di equipaggio e passeggeri abbiamo chiesto che Malta apra i porti.
Chiaro che poi quella nave dovrà essere sequestrata, ed il suo equipaggio fermato.
Mai più in mare a trafficare. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 22, 2018
Eppure un esponente della Guardia costiera italiana, il Comandante De Falco, oggi eletto in Parlamento, rilevava che “per effetto dei Trattati – e andiamo all’aspetto operativo – c’è un coordinatore unico di queste operazioni che è la Guardia Costiera italiana che opera dall’Italia. E’ pacifico che il coordinamento operativo, in caso di emergenza, si deve servire della risorsa tattica di soccorso che è in zona. Da quello che sappiamo, la Lifeline ha dichiarato esserci le condizioni di attualità, urgenza ed emergenza”.
Aggiunge il Comandante De Falco, “Ho consultato il Gisis, uno dei più forniti database della marina di tutto il mondo, e non risulta che Lifeline sia esattamente una nave fantasma. Lifeline, nave di circa 30 metri, ha un numero Imo, che è il codice che accompagna la nave dalla nascita alla sua distruzione. Lifeline ha anche il codice MMSI che è l’identificativo nazionale: è il 244 che identifica l’Olanda. L’Italia, ad esempio, ha il 247. Insomma, si tratta di due codici che attestano in modo inequivoco che la nave è stata iscritta. Ora, non so perché l’Olanda abbia detto di non riconoscerla, può essere un errore ma anche una circostanza specifica, le dimensioni, le funzioni tali da non essere iscritta nei registri mercantili”.
La Lifeline dirigeva quindi verso Malta, che non solo negava lo sbarco dei migranti, ma fino ad oggi impediva persino l’uscita dal porto di altre navi umanitarie ormeggiate a La Valletta, che intendevano portare aiuti e viveri alla nave umanitaria, ferma in acque internazionali nella zona SAR maltese, a trenta miglia dall’isola. I giornalisti che potevano raggiungerla documentavano le condizioni di difficoltà dei migranti stipati a bordo e le richieste del comandante ai governanti europei.
Al quinto giorno di blocco in mare aperto, lunedì 25 giugno, con le condizioni meteo in peggioramento, la situazione a bordo è diventata molto difficile. Il comandante Klaus Peter Reisch ha lanciato un accorato appello a diversi governi europei, ma ancora non è giunta alcuna risposta, e l’imbarcazione, così carica di migranti, ben difficilmente potrà reggere in trasferimento tanto lungo come quello imposto due settimane fa alla Aquarius.
Per la Francia, spetta “all’Italia” accogliere la nave Lifeline, bloccata al largo di Malta con 239 migranti a bordo. Come riferisce ll’Huffington Post, “è quanto ha detto la ministra francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, in un’intervista all’emittente France 2. “La Francia ricorda il diritto internazionale: quando c’è un’imbarcazione e si fa un salvataggio in mare, come nel caso dei passeggeri della Lifeline, si fanno sbarcare nel porto più vicino” cioè “Malta o l’Italia”, ha dichiarato la ministra. “Tecnicamente, praticamente, “sta all’Italia accoglierla”, ha proseguito Loiseau. “Questo non sta bene a tutti, è il diritto internazionale, e non siamo lì per sostituire il diritto con la legge della giungla”, ha aggiunto.”. Per i francesi dunque sono Salvini e Toninelli i fuorilegge.
A bordo della Lifeline, tra gli altri migranti, ci sono anche 44 donne e 4 bambini piccoli, due dei quali sotto i due anni, e 77 minori non accompagnati. Donne con bambini tanto piccoli ed i minori non sarebbero da respingere non solo per effetto delle Convenzioni internazionali che si esamineranno più avanti, quanto soprattutto per rispetto dei più elementari principi di solidarietà e di umanità. Principi evidentemente al di fuori dell’orizzonte dei governi di Malta e di Roma.
Le autorità italiane e maltesi insistono ancora sulla circostanza che i soccorsi sarebbero avvenuti in acque internazionali ma nella pretesa “zona SAR libica”. In realtà una zona di ricerca e soccorso (SAR) libica ancora non esiste. Lo ha confermato oggi l’International Maritime Organization (IMO) in una corrispondenza via e-mail con Vita.it: «Sì, hanno inserito un’informazione su un’entità chiamata “RCC-Libya” come autorità nazionale responsabile della SAR marittima ma non vediamo alcuna menzione di una “zona SAR libica”».
In base alle vigenti Convenzioni internazionali, dunque, che vanno applicate tutte con una interpretazione complessiva, senza isolare per opportunità singole disposizioni tratte da quella più risalente, la Convenzione Solas del 1974, le operazioni di ricerca e soccorso nelle acque internazionali al largo della Libia, devono continuare ad essere coordinate all’MRCC di Roma. Come è avvenuto negli anni scorsi, a partire dall’Operazione Mare Nostrum, e poi durante le missioni di Frontex che nel 2015 avevano esteso il loro ambito di operatività, sotto coordinamento della centrale operativa della Guardia costiera italiana, fino a 135 miglia a sud di Lampedusa e Malta, dunque all’interno di quella che oggi si vorrebbe indicare come “zona SAR libica”.
Il 12 giugno scorso, contattata da Vita.it, l’International Maritime Organization aveva confermato che era stata inserita l’indicazione relativa ad un’autorità nazionale libica nel piano globale di ricerca e soccorso dell’IMO. Mancava però un’informazione fondamentale: la presenza di un MRCC libico, cioè di un Centro di coordinamento dei soccorsi, il corrispettivo, per intenderci, del nostro MRCC di Roma che negli ultimi ha condotto il coordinamento e supervisionato i soccorsi nelle acque internazionali al largo della Libia. Come riferisce Vita.it , nella corrispondenza del 12 giugno, la stessa IMO aveva detto che «si aspettava l’integrazione di altre informazioni a breve». In realtà, secondo la stessa fonte, “a due settimane di distanza, un centro di coordinamento a Tripoli non è stato identificato, né è stata definita ufficialmente la presenza di una zona SAR libica, la cui stessa legittimità è stata più volte messa in discussione, anche per l’impossibilità di definire il Paese, un luogo sicuro”. Nell’ultima settimana passata la Guardia costiera libica avrebbe recuperato nelle sue missioni almeno 25 cadaveri, dopo che nel fine settimana precedente (16-17 giugno), secondo l’UNHCR, ci sarebbe stata una strage con oltre 200 morti. Ancora nella giornata di domenica 24 giugno, quando la Centrale IMRCC di Roma intimava alle ONG di non intervenire, la Guardia costiera libica riportava a terra oltre 1000 migranti intercettati in acque internazionali, con almeno dieci cadaveri recuperati, ed un numero imprecisato di dispersi.
In assenza di una zona SAR libica operativa, con una effettiva capacità della Centrale di coordinamento libica di gestire gli eventi di ricerca e soccorso in acque internazionali, si può ritenere che non sia eludibile la responsabilità di coordinamento delle autorità italiane in quella stessa area che, sulla carta ed in qualche progetto, è indicata come “zona SAR libica”. Secondo le autorità italiane, “from now on, under the Solas Convention (Safety of life at Sea), captains who are at sea in the area in front of Libya will have to turn to the Tripoli Centre and the Libyan Coast Guard for help.” La cessione delle responsabilità di coordinamento degli eventi SAR a motovedette libiche indirizzate sul luogo dei salvataggi, sovente dalla Marina italiana, con la missione Nauras presente a Tripoli, come hanno ritenuto anche i magistrati di Catania, non esclude invece che la prima autorità che riceve le segnalazioni di soccorso debba garantire il regolare esito delle attività SAR fino allo sbarco in un luogo sicuro. Luogo sicuro che per i giudici del Tribunale di Palermo e della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, che hanno archiviato le indagini contro alcune ONG, non può essere un porto libico.
Nella giornata in cui il ministro dell’interno Salvini ha fatto una visita lampo in Libia per rinsaldare la collaborazione con il governo Serraj e con la Guardia costiera di Tripoli, rilanciando la prospettiva di bloccare i migranti in transito in nuovi centri di detenzione che si dovrebbero aprire ai confini meridionali della Libia, occorre precisare quali sono i diritti fondamentali riconosciuti dalle Convenzioni internazionali, ed in particolare dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo. Diritti fondamentali che le scelte del governo italiano stanno ledendo con grave pregiudizio per la vita, la libertà personale e la dignità dei migranti bloccati da giorni a bordo della nave umanitaria Lifeline. Tra le altre dichiarazioni Salvini ha affermato testualmente : «Faremo di tutto perché siano le autorità libiche a presidiare il territorio marittimo libico bloccando l’invasione di campo delle associazioni che vorrebbero sostituirsi ai governi e alle autorità e che di fatto aiutano mafie e trafficanti». Anche per il ministro della difesa Trenta le ONG vanno processate, un chiaro invito rivolto alla magistratura.
2. Le persone bloccate da cinque giorni a bordo della Lifeline sono soggette alla giurisdizione concorrente dei governi italiano e maltese, in quanto, seppure in acque internazionali, e su una imbarcazione battente bandiera olandese, sono state oggetto di poteri di imperio esercitati dai ministri dell’interno di questi governi che hanno negato lo sbarco in un porto sicuro, come sarebbe stato imposto dalle Convenzioni internazionali. Non si può ritenere peraltro che le persone bloccate a bordo delle navi in navigazione in alto mare, dopo essere state coinvolte in eventi di soccorso, la cui responsabilità è riconducibile a paesi parte di una Convenzione, non siano soggette ad alcuna giurisdizione, soprattutto quando la ubicazione dello stato di bandiera, o il suo rifiuto, non consentono alcuna tutela effettiva rispetto alle Convenzioni che tutelano i diritti della persona umana. Per tale ragione le stesse persone, immediatamente in via d’urgenza, o anche dopo lo sbarco a terra, in un diverso paese, quando siano state private del diritto ad un ricorso effettivo contro gli atti lesivi dei propri diritti fondamentali riconosciuti da una Convenzione internazionale, come a titolo di esempio la Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo, possono rivolgere ricorsi e denunce contro gli Stati che si sono resi responsabili di tali violazioni.
3. Il richiamo isolato ad una singola norma della Convenzione SOLAS del 1974 non esclude la imperatività degli obblighi di soccorso immediato stabiliti, a carico del paese che per primo riceve la segnalazione di un evento SAR, dalla successiva Convenzione di Amburgo (SAR -1979) e dalla più recente Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS – 1982) e dai relativi emendamenti, tutti ratificati dall’Italia con una specifica legge. Gli emendamenti ribadiscono l’obbligo per il comandante di soccorrere chiunque venga trovato in difficoltà in mare e per gli Stati responsabili delle rispettive zone SAR di adottare tutte le misure necessarie affinché le operazioni di soccorso e salvataggio vadano a buon fine (art. 3.1.9 della Convenzione SAR). Per quanto riguarda l’identificazione di un porto sicuro, poi, gli emendamenti stabiliscono che: “The Contracting Government responsible for the search and rescue region in which such assistance is rendered shall exercise primary responsibility for ensuring such co-ordination occurs, so that survivors assisted are disembarked from the assisting ship and delivered to a place of safety, taking into account the particular circumstances of the case and guidelines developed by the Organization. In these cases, the relevant Contracting Government shall arrange for such disembarkation to be effected as soon as reasonably practicable” . Gli emendamenti alle Convenzioni SOLAS e SAR sono stati poi completati dalle Guidelines in the Treatment of Persons Rescued at Sea, anch’esse adottate dall’IMO nel 2004 (IMO, Maritime Security Committee (MSC), Guidelines in the Treatment of Persons Rescued at Sea, IMO Resolution MSC.167(78), adottate il 10 maggio 2004, IMO Doc. MSC 78/26/Add.2 Annex 34), volte a supportare l’effettiva applicazione degli emendamenti, con particolare riguardo a “humanitarian obligations and obligations under the relevant international law relating to treatment of persons rescued at sea”. La stessa Convenzione SOLAS, peraltro, prevede ( art. IV) che “le persone che si trovano a bordo di una nave per causa di forza maggiore o in conseguenza dell’obbligo imposto al comandante di trasportare naufraghi o altre persone, non devono essere computate allorché si tratta di verificare l’applicazione alle navi di una qualsiasi prescrizione della presente Convenzione”.
Con l’entrata in vigore (luglio 2006) degli emendamenti della Convenzione Sar 1979 (luglio 2006) e alla Convenzione Solas 1974 (e successivi protocolli) e con le linee guida – adottate in sede IMO – viene fatta maggiore chiarezza sul concetto di place of safety e sul fatto che la nave soccorritrice è un luogo puramente provvisorio di salvataggio, il cui raggiungimento non coincide con il momento terminale delle operazioni di soccorso. Le “linee guida” insistono particolarmente sul ruolo attivo che deve assumere lo Stato costiero nel liberare la nave soccorritrice dal peso non indifferente di gestire a bordo le persone salvate. Secondo le linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare adottate nel maggio del 2004 dal Comitato marittimo per la sicurezza, che emendano le convenzioni Sar e Solas, “il governo responsabile per la regione Sar in cui sono stati recuperati i sopravvissuti è responsabile di fornire un luogo sicuro o di assicurare che tale luogo venga fornito”. Secondo le stesse linee guida “un luogo sicuro è una località dove le operazioni di soccorso si considerano concluse e dove la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non è più minacciata; le necessità umane primarie (come cibo, alloggio e cure mediche) possano essere soddisfatte; e possa essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale.
Il porto di sbarco definibile come “place of safety” deve trovarsi all’interno di un paese che garantisca l’effettiva applicazione della Convenzione di Ginevra e delle altre Convenzioni internazionali che salvaguardano i diritti della persona umana. Questo paese oggi non è certo la Libia, o quello che ne rimane, nei diversi governi che si contendono il controllo del paese, anche perché la Libia non ha mai aderito alla Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati. Nei centri di detenzione libici, anche in quelli governativi, continuano a verificarsi abusi ed estorsioni che i migranti testimoniano anche con i propri corpi, dopo che vengono soccorsi e sbarcati in Italia.
Va ricordato inoltre che Malta non ha riconosciuto gli ultimi emendamenti delle convenzioni SAR e SOLAS, e dunque legittimamente, dal suo punto di vista, riconosce la responsabilità per gli interventi di salvataggio, a livello di coordinamento, ma non consente lo sbarco nell’isola, di tutti i naufraghi che sono soccorsi nella immensa zona SAR di sua competenza. Inoltre Malta ha concluso nel 2009 un accordo di riammissione con la Libia e in qualche occasione ha pure tentato di eseguire respingimenti collettivi verso quel paese, in violazione del principio di non respingimento, affermato dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra. In quell’occasione era intervenuta, su un ricorso in via d’urgenza ex art. 39, la Corte Europea dei diritti dell’Uomo che aveva bloccato i respingimenti in Libia.
La normativa internazionale di rango primario, non può essere cancellata dalle esternazioni sui social di Salvini, anche per il chiaro disposto degli articoli 10,11 e 117 della Costituzione italiana, che impongono a tutte le autorità dello stato, inclusi i ministri, di applicare le leggi e di esercitare i loro poteri senza contravvenire alle Convenzioni internazionali sottoscritte dal nostro paese.
La violazione dei doveri di salvataggio imposti agli stati da queste Convenzioni internazionali non è solo rilevante dal punto di vista della sicurezza del traffico marittimo, eventualmente anche sotto il profilo dell’omissione di soccorso, ma può corrispondere a gravi violazioni dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo, come il diritto alla vita ( art. 2), il diritto a non subire trattamenti inumani o degradanti ( art. 3) , il diritto ad un ricorso effettivo (art.13) ed infine il diritto a non subire respingimenti collettivi, sancito dall’art. 4 del Quarto protocollo allegato alla CEDU. In caso di un respingimento collettivo verso un paese che non garantisce i diritti fondamentali della persona, come la Libia, o meglio la Tripolitania che è controllata in parte dal governo di Tripoli, dotato di un riconoscimento internazionale, ma ancora privo di una legittimazione elettorale, è inoltre configurabile la violazione del divieto di respingimento, sancito dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra.
Si tratta delle stesse norme per la cui violazione l’Italia è stata condannata nel 2012 nel caso Hirsi dopo i respingimenti collettivi effettuati dalla Guardia di finanza nel maggio del 2009 con la riconsegna diretta dei migranti nel porto di Tripoli. Oggi non si può assistere inerti all’aggiramento di quell’importante decisione della Corte di Strasburgo, con la invenzione di una “zona Sar libica” e con l’attribuzione alle motovedette libiche del potere di intervenire in acque internazionali e di riportare a terra i migranti intercettati in acque internazionali, mentre le navi umanitarie sono costrette a ritirarsi dopo gli ordini di stand by ricevuti dalla Centrale operativa della guardia costiera italiana.
Occorre valutare da questo punto di vista il Memorandum d’intesa sottoscritto il 2 febbraio del 2017 tra il governo Gentiloni, con Minniti ministro dell’interno, ed il governo Serraj a Tripoli, alla luce dell’attuazione che se ne sta facendo in questo ultimo periodo, e delle norme della Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo. Gli accordi operativi conclusi dal nuovo governo italiano, e oggi direttamente dal ministro dell’interno Salvini, con le autorità di Tripoli, sono stati già anticipati dalle prassi imposte alla Guardia costiera italiana dal ministero dell’interno, con la sostanziale delega alla sedicente Guardia costiera libica, di attività di intercettazione a mare e di riconduzione a terra, con una totale privazione della libertà personale dei naufraghi ricondotti nei centri di detenzione libici, ancora oggi luogo di abusi e di violenze indicibili, non certo luoghi sicuri come oggi racconta da Tripoli il vicepremier Salvini.
Nel Memorandum d’intesa firmato da Serraj e Gentiloni, si individuava come obiettivo principale “attuare gli accordi sottoscritti tra le Parti in merito, tra cui il Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione firmato a Bengasi il 30/08/2008, ed in particolare l’articolo 19 dello stesso Trattato, la Dichiarazione di Tripoli del 21 gennaio 2012 e altri accordi e memorandum sottoscritti in materia”.
Nello stesso Memorandum d’intesa si ribadiva “la ferma determinazione di cooperare per individuare soluzioni urgenti alla questione dei migranti clandestini che attraversano la Libia per recarsi in Europa via mare, attraverso la predisposizione dei campi di accoglienza temporanei in Libia, sotto l’esclusivo controllo del Ministero dell’Interno libico, in attesa del rimpatrio o del rientro volontario nei paesi di origine, lavorando al tempo stesso affinché i paesi di origine accettino i propri cittadini ovvero sottoscrivendo con questi paesi accordi in merito”. La precisazione che la detenzione nei centri libici finanziati dall’accordo avviene sotto “l’esclusivo controllo” delle milizie libiche costituiva un evidente tentativo di allontanare responsabilità dal governo italiano per le condizioni disumane di trattenimento nei centri libici. Un espediente ancora una volta contrario al principio di buona fede internazionale per aggirare il rischio di una nuova condanna da parte della Corte Europea dei diritti dell’Uomo.
In base all’art.19 del Trattato di amicizia sottoscritto nel 2008 dal governo Berlusconi, con ministro dell’interno Maroni, titolato significativamente alla “Collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti, all’immigrazione clandestina”, “le due Parti intensificano la collaborazione in atto nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e all’immigrazione clandestina, in conformità a quanto previsto dall’Accordo firmato a Roma il 13/12/2000 e dalle successive intese tecniche, tra cui, in particolare, per quanto concerne la lotta all’immigrazione clandestina, i Protocolli di cooperazione firmati a Tripoli il 29 dicembre 2007. A distanza di dieci anni emerge la continuità della politica italiana nella negazione dei diritti fondamentali della persona migrante. Oggi ,come nel 2007, in Libia non sono garantiti i diritti fondamentali delle persone, neppure con riferimento ai cittadini libici, oggetto di gravi violenze da parte delle contrapposte milizie.
Secondo l’art. 2 dello stesso “Protocollo operativo aggiuntivo” firmato nel 2007, dal governo Prodi,“al fine di garantire una efficace direzione e coordinamento delle attività addestrative ed operative di pattugliamento marittimo, le Parti convengono di istituire, presso una idonea struttura che sarà individuata a cura della Parte libica, per l’intera durata del Protocollo di Cooperazione, un Comando Operativo Interforze, con il compito di:
– disporre l’attuazione quotidiana delle crociere addestrative e di pattugliamento, valutandone, eventualmente, l’annullamento in relazione alle condizioni meteorologiche e meteo-marine presenti nell’area o per qualsiasi altro sopravveniente motivo;
– individuare, se necessario, nell’area di pattugliamento, zone di specifico approfondimento, sulla base degli elementi informativi nel frattempo acquisiti; raccogliere, quotidianamente, le informazioni operative acquisite dalle unità operative; impartire le direttive di servizio necessarie in caso di avvistamento e/o fermo di natanti con clandestini a bordo; svolgere compiti di assistenza logistica alle unità impiegate, adottando le iniziative indispensabili per il soccorso delle stesse in caso di necessità; svolgere compiti di punto di contatto con le omologhe strutture italiane. In tal senso, il citato Comando ha la facoltà di richiedere l’intervento e/o l’ausilio delle unità navali italiane ordinariamente schierate presso l’isola di Lampedusa per le attività antiimmigrazione”. Ancora oggi si insiste nella stessa direzione, senza che oggi vi siano maggiori tutele per i diritti umani e per i corpi degli uomini, delle donne e dei minori intrappolati o detenuti a vario titolo in Libia.
Secondo quanto indicato nell’ultimo Rapporto annuale (2017) di attività della Guardia costiera italiana, “The Italian Govern is pursuing activities to allow Libyan Navy and Coast Guard to improve their operational capabilities; there are several on-going projects as, for example, one for the personnel training, and one for the provision of adequate equipment. In this respect, Libyan Authorities, are increasing their presence at sea, even if within specific areas; the 14th on December 2017, Libya filed a declaration at International Maritime Organization (IMO) about the declaration of a Search and Rescue Region (SRR), following a previous declaration of July, later cancelled by the December one. By the way, the presence in the area of Libyan units led,sometimes, to critical issues, due to communication difficulties with the naval on-duty assets; such were partially solved at the end of the year, when Italy launched operation “Nauras”.
4. Consideriamo adesso quali sono le norme della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo che le scelte del governo italiano sul caso della nave umanitaria Lifeline stanno violando. Sulla base di queste violazioni le persone che sono a bordo della Lifeline, o in futuro quelle che si dovessero trovare in situazioni analoghe, potrebbero ricorrere alla Corte di Strasburgo chiedendo la condanna dei governi responsabili che le hanno realizzate, per le decisioni politiche, le prassi operative, le omissioni poste in essere.
Si deve ricordare innanzitutto la lesione del diritto a non subire trattamenti disumani o degradanti, garantito dall’art. 3 della CEDU. Questa grave violazione può essere invocata sia con riferimento alle condizioni di estremo disagio alle quali si costringono le persone abbandonate in alto mare per tanti giorni su una nave come la Lifeline, che non riceve alcuna indicazione sul porto di sbarco, sia con riferimento alla possibilità che queste persone vengano ricondotte in Libia, come ordinato dai governi italiano e maltese che designano nelle autorità di Tripoli le autorità competenti a coordinare i soccorsi ed a indicare un porto di sbarco.
L’art. 3 della CEDU offre una protezione più ampia, anche rispetto all’art. 33 della Convenzione di Ginevra, perché vale per qualunque essere umano e non è necessario, per invocare tale norma, rispettare i criteri di eleggibilità previsti da questa Convenzione; inoltre la protezione accordata è assoluta, non valendo i limiti dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale invocabili invece se si richiama la Convenzione di Ginevra.
Sono note da anni le condizioni disumane nelle quali sono trattenuti i migranti nei centri di detenzione di Khoms e di Zawiya, dove recentemente la Guardia costiera libica ha riportato decine di migranti ripresi in acque internazionali, grazie alle motovedette veloci cedute dal governo italiano. La Guardia costiera libica ( di Tripoli) comandata da Qassem, sulla quale punta oggi il vicepremier Salvini, in diverse occasioni ha espressamente confermato che i migranti “soccorsi” in mare dopo l’arrivo delle prime motovedette restituite dagli italiani sono stati riportati proprio ” nel centro di detenzione di Zawya”.
In ordine alla impossibilità di qualificare la Libia come un paese che offre porti sicuri di sbarco si può richiamare ancora una volta la giurisprudenza che si è formata con la decisione del Tribunale di Ragusa sul caso Open Arms e sulla richiesta di archiviazione, poi accolta dal GIP di Palermo, con riferimento ad altre indagini penali a carico delle ONG Open Arms e Sea Watch.
Si possono poi richiamare l’art. 4 del Protocollo n. 4 (che vieta le espulsioni collettive), come del resto l’art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, a causa della mancanza di un esame individuale dei singoli casi e di una qualsiasi base legale per i respingimenti di persone che devono essere sbarcate in un porto che può essere definito come un porto sicuro, e l’art. 13 (che prevede il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi alle autorità nazionali), non avendo le persone stipate sulla nave umanitaria Lifeline alcuna possibilità di impugnare il respingimento dinanzi alle autorità italiane e far valer il rischio di trattamenti inumani in Libia, rischio molto concreto se il comandante della nave dovesse agli ordini provenienti dal Comando della Guardia costiera italiana.
Il diritto all’accesso alla frontiera costituisce una manifestazione del diritto di lasciare il proprio paese o altro paese di transito. Nessuno può essere respinto in modo indiscriminato, soprattutto se si ritrova nella condizione di naufrago. Appare dunque possibile una condanna dell’Italia in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 4 in quanto è mancato del tutto “a reasonable and objective examination of the particular cases of each individual alien of the group” (requisito richiesto dalla giurisprudenza di Strasburgo: cfr. Commissione europea dei diritti umani, Becker c. Danimarca, ricorso n. 7011/75, decisione di irricevibilità del 3 ottobre 1975, e in maniera analoga la sentenza della Corte europea dei diritti umani, Conka c. Belgio, del 5 febbraio 2002, par. 59). Ciò anche se l’articolo in questione parla di “espulsione”, il che dovrebbe implicare secondo il governo una previa presenza sul territorio dello Stato]. La Corte di Strasburgo potrebbe ritenere ancora una volta di dare un’interpretazione della nozione di “espulsione” come comprendente anche i respingimenti in alto mare.
Riisulta ancora molto concreto il rischio – se non la certezza – che dopo gli interventi di pattugliamento praticati dalle unità libiche con le motovedette fornite dal governo italiano, talvolta dall’esito tragico, si possano verificare vere e proprie espulsioni o respingimenti collettivi, dalla Libia, anche a danno di potenziali richiedenti asilo, come eritrei, somali, sudanesi, verso i paesi di provenienza. In questa prospettiva l’Italia ha recentemente stipulato accordi con il Niger per favorire le deportazioni di migranti “illegali” dalla Libia verso quel paese. Prospettiva adesso rilanciata da Salvini nel suo viaggio a Tripoli, Niente di nuovo, si potrebbe dire. se si ricordano le dichiarazioni del ministro degli esteri Alfano soltanto due anni fa. Alfano said that if a deal could be reached with Niger, Italy would then help Libya with removing migrants from it. However, he did not clarify how that would be done.
Il divieto di respingimento tende ad evitare anche l’ulteriore rinvio forzato dal paese di accoglienza verso un altro paese in cui la vita o la libertà del rifugiato sarebbe minacciata. L’allargamento del divieto di respingimento indiretto o “a catena” è stato riconosciuto dal diritto europeo (T.I. c. Regno Unito (dec.) no43844/98, CEDU 2000-III, Müslim c. Turchia, no 53566/99, §§ 72-76, 26 aprile 2005, e M.S.S. c.Belgio e Grecia [GC], no 30696/09, § 286, 21 gennaio 2011), dal diritto universale dei diritti dell’uomo (Comitato dei diritti dell’uomo dell’ONU, Osservazione generale n. 31). Il “nuovo” governo italiano, dopo che il precedente governo Renzi ha trattato con i governi del Sudan e del Niger per concludere Memorandum d’intesa volti a favorire la riammissione di migranti irregolari in questi paesi, non può ignorare le condizioni disumane nelle quali si trovano i migranti “illegali” che la Libia respinge o espelle in Niger, nello stesso Sudan e verso altri paesi dell’Africa subsahariana. Ma per Salvini la priorità sono gli Hotspot a sud della Libia. Dovrebbe essere noto a tutti che la Libia non ha mai sottoscritto la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato. Tutti elementi che il vicepremier Salvini e l’intero governo italiano ignorano o fingono di ignorare.
Si potrebbe infine aggiungere il profilo della violazione dell’art. 13 della CEDU in relazione all’art. 3, in quanto ai naufraghi bloccati sulla Lifeline viene negato del tutto un rimedio nazionale in Italia o a Malta per contestare il rischio di tortura nel paese nel quale le autorità italiane e maltesi vorrebbero che fossero ricondotti. A tal fine occorre richiamare la sentenza CEDU Abdolkhani e Karimnia c. Turchia del 22 settembre 2009, che ha visto lo Stato convenuto condannato, tra le altre motivazioni, per la violazione dell’art. 13 in combinato disposto con l’art. 3, sulla base, con riferimento all’assenza di un provvedimento formale di respingimento e, di conseguenza, di qualsiasi garanzia procedurale.
5. Non avrebbe infine alcun valore oggi l’eventuale riproposizione, da parte del governo italiano, dell’asserita esistenza di accordi tra Italia e Libia stipulati in base alla Convenzione contro il Crimine transnazionale sottoscritta a Palermo nel 2000, e dei due Protocolli aggiuntivi, contro la tratta e contro il traffico di esseri umani. In base all’articolo 19 § 1 del Protocollo di Palermo, come ricordato anche dai giudici di Strasburgo nel caso Hirsi “nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica gli altri diritti, obblighi e responsabilità degli Stati e degli individui derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale relativo ai diritti dell’uomo e, in particolare, laddove applicabili, la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo status dei Rifugiati e il principio di non respingimento ivi enunciato.” La tutela del diritto alla vita ed il divieto di trattamenti inumani o degradanti, come il principio di non respingimento, prevalgono su qualsiasi esigenza di ordine pubblico o di controllo delle frontiere. Sarebbe bene che Salvini e gli altri ministri dell’attuale governo italiano ne prendessero finalmente atto, prima che giunga una ennesima condanna da parte della Corte Europea dei diritti dell’Uomo.
Dopo l’allontanamento delle ONG, o la loro criminalizzazione, per lungo tempo ancora saranno gli stati europei che hanno attivato missioni militari di contrasto dell’immigrazione irregolare, come l’Operazione Triton di Frontex e l’Operazione Sophia di Eunavfor Med, a dovere assolvere gli obblighi di ricerca e soccorso che competerebbero alla Guardia Costiera libica. Dovranno essere gli stati a garantire soprattutto un luogo di sbarco che sia qualificabile come “place of safety”, e dunque non in territorio libico, anche quando l’intervento di soccorso dovesse avvenire nella zona SAR attribuita sulla carta a quel paese o in acque territoriali libiche. Una diversa opzione, di delega totale delle competenze di ricerca e salvataggio, esclusivamente alle autorità cittadine ed ai governi locali di Tripoli, di Zawia o di Khoms, potrebbe comportare ulteriori gravi violazioni dei diritti umani dei migranti, soccorsi e sbarcati in territorio libico in condizione di migranti “illegali”, dunque da detenere ed abusare a tempo indeterminato o da respingere verso altri paesi terzi o verso i paesi di origine nei quali comunque non potrebbe garantirsi alcun rispetto dei loro diritti fondamentali e dei loro stessi corpi.
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