Migranti economici e richiedenti asilo: una distinzione per escludere. Quali tutele per i veri migranti economici ?

 

Di Fulvio Vassallo Paleologo


Introduzione

Nei processi migratori più recenti il Mediterraneo ha assunto una ruolo di cerniera ed al tempo stesso di frontiera, tra sud e nord del mondo, ed in qualche misura anche tra alcuni stati del vicino o del lontano Oriente (Turchia, Siria, Giordania, Libano, Iraq, Palestina, Afghanistan, Pakistan, India, Sri Lanka, Cina, Bangladesh ) ed i paesi definiti “occidentali”. Mentre si va sfaldando una identità unitaria dell’Europa, travolta da nazionalismi e populismi, frutto di scelte di politiche ed economiche senza sbocco, ma che crescono proprio sulla “paura dell’invasione”, le migrazioni di diverso segno e provenienza sono aumentate. Questo indipendentemente dalle politiche di contrasto e di esternalizzazione dei controlli di frontiera che i singoli stati, e poi l’Unione Europea, hanno rilanciato a cadenze periodiche, segnate da un rapido aumento delle stragi con un numero impressionante di morti e di dispersi nelle acque del Mediterraneo. L’inasprimento dei controlli di frontiera, da ultimo per effetto dei rinnovati allarmi sul terrorismo internazionale, non ha sortito alcun effetto di contenimento sugli arrivi dei migranti in Europa, come è confermato anche dagli esiti della missione europea Sophia (Eunavfor Med) e dai modesti risultati delle missioni dell’agenzia europea Frontex.

La centralità del Mediterraneo non è certo una novità storica, ma si ripropone oggi con caratteri peculiari se si considera l’aumento delle aree di conflitto, da ultimo con lo sfaldamento della Libia, le ricorrenti crisi economiche su entrambe le sponde, e l’aumento degli arrivi dei migranti, che alcuni vorrebbero distinguere immediatamente, subito dopo lo sbarco, o addirittura già nei paesi di transito, tra “migranti economici” e “richiedenti asilo” o “rifugiati”. Questa distinzione viene utilizzata oggi in una duplice direzione. In entrambi i casi per realizzare pratiche di esclusione dall’accesso ai diritti fondamentali della persona, se non al territorio europeo.

Sul piano dei rapporti internazionali con i paesi terzi di origine, o di transito, la definizione di “migrante economico” serve a giustificare accordi di riammissione e politiche di contrasto della cd. immigrazione illegale che si abbattono come un maglio su persone che avrebbero diritto ad uno status di protezione ( sussidiaria o umanitaria) se giungessero in Europa, ma che, considerate in questi paesi alla stregua della Convenzione di Ginevra del 1951 e della categoria ristretta di “rifugiato”, vengono qualificati come “migranti economici” e, nella quasi totalità dei casi, trattati come “migranti illegali”. Persone che sono dunque private della loro libertà personale già nei paesi di transito, spesso al di fuori di procedure formali, e quindi abbandonate, se non vendute, ai trafficanti o respinte nei paesi di origine senza alcun riguardo per la loro condizione individuale e per i rischi che corrono in caso di rimpatrio.

A livello nazionale ed europeo, come emerge anche dagli atti dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa, dopo anni nei quali si era correttamente parlato di flussi misti, soprattutto per legittimare iniziative di soccorso e di tutela nei paesi di transito, o in mare, la categorizzazione sempre più rigida dei “migranti economici” serve a giustificare la possibilità di un respingimento o di una espulsione da eseguire subito dopo lo sbarco nel territorio nazionale, in tempi rapidi e con procedure semplificate, anche se l’ingresso irregolare è conseguenza di una azione di ricerca e soccorso nelle acque internazionali. Il termine inglese che si utilizza a tale riguardo in tutti i documenti europei è “removal”. E vale in entrambi i sensi, la rimozione fisica (o quantomeno il tentativo di rimozione) delle persone che non si ritiene di ammettere ale procedure di protezione internazionale come strumento di rimozione, anche politica e sociale, di un problema ormai strutturale. Anche in questo caso si cerca di offrire una legittimazione degli accordi di riammissione con paesi terzi, che spesso sono governati da regimi autoritari che non garantiscono l’effettivo rispetto dei diritti umani, neppure nei confronti dei propri cittadini, come nei casi dellEgitto, del Sudan e della Nigeria. Paesi nei quali sono provate le collusioni tra autorità governative ed organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di esseri umani. Ma anche questa consapevolezza è oggetto di rimozione.

La definizione di migrante economico, da respingere immediatamente, è frutto del cd. Hotspot Approach deciso dal Consiglio europeo nel settembre del 2015 con due Decisioni prive di valore legislativo ( la n. 1523 del 14 settembre 2015 e la n. 1601 del 22 settembre dello stesso anno), nel quadro dell’Agenda sull’immigrazione adottata il 10 maggio del 2015 dopo il naufragio del 18 aprile dello stesso anno, a sud di Malta, nella quale persero la vita più di ottocento persone. Nei mesi successivi il governo italiano presentava a Bruxelles una Roadmap, per garantire all’Unione Europea una maggiore severità nel prelievo delle impronte digitali ( che nel 2014, anno dell’operazione Mare Nostrum, erano state prelevate a meno della metà dei migranti sbarcati in Italia) ed una piena effettività delle misure di allontanamento forzato, in cambio di un avvio delle procedure di rilocation e di sostegni economici nei rapporti con i paesi terzi. Anche sul piano interno l’Hotspot Approach, e con esso la distinzione tra “migranti economici” e richiedenti asilo, subito dopo lo sbarco, restavano privi di una base normativa, e le relative prescrizioni erano contenute in due circolari del ministero dell’interno del 6 ottobre 2015 e del’8 gennaio 2016, poi riassunte in un atto regolamentare di natura amministrativa, emanato nel giugno del 2016 che, per fornire una disciplina agli hotspot, prevedeva le cd. SOP ( Procedure operative standard), al fine di aumentare il numero dei migranti ai quali prelevare “ anche con il ricorso all’uso della forza” le impronte digitali, in modo da realizzare con maggiore tempestività la relocation o le eventuali attività di allontanamento forzato, proprio a seguito della immediata identificazione e distinzione tra “migranti economici” e “richiedenti asilo. Gli Hotspot, anzi il cd. Hotspot Approach, rimangono però ancora privi di una base legislativa, disciplinati dalla discrezionalità delle forze di polizia sulla base delle direttive fornite dal Ministero dell’interno. Ma in tempi di attacchi terroristici si giustifica la detenzione amministrativa anche in violazione della riserva di legge, della tutela giurisdizionale e dei diritti di difesa. Il decreto Minniti n. 13 del 2017, adesso convertito in legge, legge n.46 del 13 aprile 2017, ha solo “assimilato” gli Hotspot ai centri di prima accoglienza e soccorso, già previsti dal regolamento di attuazione del Testo Unico n.286 del 1998, ed ha stabilito il trattenimento nei Cie, adesso denominati centri per il rimpatrio (CPR), di coloro che, una volta sbarcati e trattenuti negli Hotspot, o nelle “aree attrezzate di sbarco” che vengono considerate tali, rifiutano di farsi prelevare le impronte digitali. Ma ormai quasi nessuno si oppone alla richiesta di fotosegnalamento e di prelievo delle impronte digitali. Le possibilità di attraversare una frontiera interna dell’area Schengen sottraendosi ai controlli di polizia, per presentare poi una richiesta di protezione in un secondo paese europeo, sono ormai fortemente ridotte. Pero’ l’approccio Hotspot rimane una evidente “rottura” del sistema di garanzie proprie dello stato di diritto e legittima l’idea che la polizia possa limitare a discrezione la liberta’ personale ed i diritti fondamentali della persona migrante. E lo Stato di emergenza permanente, vediamo con quali risultati per la sicurezza e l’accoglienza dei migranti. Anche se il fine appare chiaramente irrealizzabile ed aumenta precarietà e frustrazione, la finalità dell’Approccio Hotspot e della stessa definizione come “migrante economico” rimane soprattutto quella di semplificare e rendere effettive le procedure di allontanamento forzato, subito dopo gli sbarchi. Con l’effetto di ridurre anche il numero delle persone da inserire nei sistemi di accoglienza.

Dietro la costruzione della categoria di “migrante economico” si cela alla fine la doppia morale di “aiutiamoli a casa loro”, come se le persone che cercano di arrivare in Europa fossero spinte a partire dai loro paesi solo da motivazioni economiche, per migliorare il loro tenore di vita, come se non fosse ormai accertato quanto le risorse destinate alla cooperazione internazionale siano assorbite quasi per interno dai sistemi amministrativi corrotti negli stati di origine o dalle operazioni di blocco delle frontiere, delegate ad autorità di polizia spesso colluse con i trafficanti o con le milizie paramilitari.

Il Processo di Khartoum ed il Migration Compact, proposti dal governo italiano a partire dal 2015, hanno legittimato le peggiori dittature, come il Sudan, con le quali si è trattato per concludere diversi accordi di riammissione e di collaborazione nelle attività di contrasto di quella che si definisce soltanto come “immigrazione illegale”. Le operazioni di respingimento o di espulsione che ne sono derivate si sono svolte con modalità “semplificate” sempre più rapide, tali da vanificare qualunque possibilità di esercizio effettivo dei diritti di difesa.

Anche la qualifica di “richiedente asilo” risulta rimessa alla discrezionalità delle autorità di polizia, in quanto non tutti coloro che manifestano intenzione di chiedere asilo, o altra forma di protezione, vengono ammessi alla relativa procedura, e dopo la prima “manifestazione di volontà” passano anche mesi prima che la persona richiedente sia condotta in questura per la compilazione del modello C 3. Nel frattempo, possono essere adottati, ed in qualche caso eseguiti, provvedimenti di respingimento immediato o differito, ai sensi dell’art. 10 del T.U. n.286/98 sull’immigrazione, privando nei fatti il (potenziale) richiedente asilo del diritto all’accesso nel territorio dello stato che la Convenzione di Ginevra del 1951 garantisce a tutti, indipendentemente dal paese di provenienza, sia pure al solo fine di esaminare nel merito l’istamza di protezione. Sembra quasi che gli stati debbano violare le garanzie procedurali dello stato democratico, come il diritto alla libertà personale ( art. 13 Cost.) e il diritto di difesa ( art.24 Cost.) per garantire effettività ai provvedimenti di allontanamento forzato o per svuotare il sistema di accoglienza ( esemplare al riguardo, nel caso di Ventimiglia, il cd. Piano Gabrielli, con le deportazioni nell’Hotspot di Taranto).

Tutto sembra legittimo, anche se le prassi amministrative non hanno una base legale, allo scopo di dare una immediata esecuzione ai respingimenti adottati spesso in maniera collettiva, senza una compiuta identificazione individuale, come nel caso dei nigeriani e degli egiziani che ancora di recente sono stati respinti direttamente dopo lo sbarco a Lampedusa, misure di natura collettiva, dietro la forma di tanti identici provvedimenti individuali, che colpiscono una esigua minoranza di persone, ma rimangono simboliche, rispetto al numero dei potenziali destinatari, di fatto del tutto prive di una qualsiasi deterrenza. Mentre producono un senso di generale frustrazione e di emarginazione sociale che alimenta circuiti criminali e senso di rivalsa dalle conseguenze oggi imprevedibili. Il fine non giustifica i mezzi.

L’Italia non ha ancora accolto nella sua legislazione la categoria di paese terzo “sicuro”, come pure suggeriscono le direttive europee in materia di protezione internazionale allo scopo di aumentare i casi di respingimento immediato. Una volta definito il migrante, magari dopo una rapida intervista all’interno di un Hotspot, come “migrante economico”, dunque da respingere o da espellere se privo di un visto di ingresso o di un permesso di soggiorno, risulta però superflua la valutazione del paese di riammissione come “paese terzo sicuro”. In alcuni Hotspot, come ad esempio nel centro di contrada Imbriacola a Lampedusa, viene generalmente negato l’accesso alla procedura e non sono neppure disponibili i moduli per presentare una istanza di protezione.

Da parte di autorevoli Rapporteur europei si è poi contestato all’Italia un riconoscimento troppo ampio della protezione umanitaria, che l’art.5.6 del Testo Unico sull’immigrazione n.286 del 1998 prevede per coloro che, pur non risultando meritevoli del riconoscimento dello status di protezione dell’asilo e della protezione sussidiaria, tuttavia, non possono essere rimpatriati nel paese di origine per i gravi rischi per la persona o per la libertà personale, che correrebbero una volta rimpatriati. La norma che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari si applica in verità in un numero molto ampio di casi, quando si deve comunque riconoscere un diritto al soggiorno legale al fine del riconoscimento di diritti previsti dalle Convenzioni internazionali o dalla Carta Costituzionale italiana. La vasta applicazione dell’art. 5.6 del T.U. n.286/98 è stata da ultimo oggetto di severa critica da parte di una delegazione del Consiglio d’Europa guidata da  Tomas Bocek, rappresentante speciale per le migrazioni e i rifugiati del segretario generale dell’organizzazione, che ha ritenuto che l’Italia, con il riconoscimento della protezione umanitaria, procederebbe di fatto alla regolarizzazione di persone che hanno fatto ingresso per motivi economici. Altre critiche sono state espresse nei confronti dell’Italia, proprio con riferimento all’Approccio Hotspot ed alle procedure di prima accoglienza, per quanto riguarda la scarsa tutela accordata a giovani donne vittime della tratta ed ai minori non accompagnati. Manca invece una analisi compiuta sui casi, sempre più numerosi, di riconoscimento di uno status di protezione a persone che dopo lo sbarco venivano frettolosamente definite come “migranti economici”.

Sarebbe bastato tuttavia leggere almeno una parte delle numerose sentenze che in Italia riconoscono il diritto alla protezione umanitaria, dopo un provvedimento di diniego adottato dalle Commissioni territoriali, ad esempio a proposito di migranti provenienti dalla Nigeria, dal Senegal, dal Bangladesh, dall’Egitto o dal Mali, per cogliere la inconsistenza di questa critica, motivata probabilmente dalla circostanza che l’istituto della “protezione umanitaria”, previsto dal legislatore italiano, non ha riscontro in altre legislazioni di paesi appartenenti all’Unione Europea.

Continuano a mancare corridoi umanitari per chi fugge e canali legali di ingresso per i veri “migranti economici”, né si applicano le Convenzioni internazionali che riconoscono loro precisi diritti anche quando prestano attività lavorativa in condizioni di irregolarità. La Convenzione delle Nazioni Unite del 1990 per la protezione dei diritti dei lavoratori migranti è rimasta lettera morta in tutti i paesi dell’Unione Europea. E sempre a livello europeo, è stata ormai archiviata la proposta di una Direttiva che prevedesse ingressi per lavoro, un tentativo fallito dopo gli attentati di New York dell’11 settembre 2001, e mai più ripreso. La guerra al terrorismo ha avuto tra le sue vittime collaterali qualsiasi proposta europea di disciplinare gli ingressi per lavoro. I modesti progetti dell’Unione Europea in questa materia hanno riguardato soltanto piccole nicchie di mercato, come i lavori particolarmente qualificati, ad esempio con la cd. Carta blu, e non hanno garantito significative possibilità di ingresso legale per ricerca di lavoro.

Dopo il fallimento dei rari tentativi di governo degli ingressi per lavoro, magari legati ad accordi di riammissione con i paesi terzi, nell’ambito del principio di condizionalità migratoria, ai principali paesi europei non è rimasta, almeno fino a qualche anno fa, altra soluzione che il ricorso a periodiche regolarizzazioni. Nel frattempo, nei confronti di coloro che sono stati definiti come migranti economici prima, e poi come migranti irregolari, se non addirittura illegali o “clandestini”, si sono sperimentate pratiche di riduzione quotidiana dei diritti fondamentali che si sarebbero comunque dovuti riconoscere a qualunque migrante come persona, stando almeno alla lettera dell’art. 2 del Testo Unico sull’immigrazione e dei principi affermati nella nostra Carta Costituzionale e nelle Convenzioni internazionali richiamate tanto dalla Costituzione, quanto dall’art. 5 comma 6 dello stesso Testo Unico.

  1. La Convenzione ONU del 1990 sui diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie

Il principio fondamentale sul quale si basa la Convenzione ONU del 1990 per la protezione dei diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie è il riconoscimento a tutti questi soggetti di uno standard minimo di protezione anche se si trovino nella condizione di immigrati irregolari. A seconda della situazione di regolarità o di irregolarità si prevedono misure diverse con un elenco più ampio di diritti per coloro che si trovano in posizione regolare. Ma tutta la prima parte della Convenzione è dedicata a previsioni specifiche che tendono a dare effettività al principio di parità di trattamento nel riconoscimento dei diritti fondamentali della persona umana, diritti da riconoscere a tutti i lavoratori stranieri, quale che sia il loro status legale. Questa visione del migrante lavoratore, ma soprattutto persona, inserita anche in un contesto familiare, anche quando nessuno possegga regolari documenti di soggiorno, contrasta con la netta distinzione che si suole fare in tutti i paesi europei tra immigrazione regolare ed immigrazione irregolare. Da recente, tuttavia,si è dovuto riconoscere la natura mista dei flussi migratori, composti anche oltre che dai cd. migranti economici anche, ed in misura crescente, da migranti che sono costretti all’ingresso illegale ma che comunque hanno diritto all’ingresso, come i richiedenti asilo, le donne in stato di gravidanza ed i minori non accompagnati. Esiste già un preciso invito,rivolto nel 2004 dal Comitato economico e sociale europeo agli Stati membri ed alla Commissione, di procedere alla ratifica della Convenzione Onu del 1990, ma a distanza di molti anni, dopo l’allargamento dell’Unione alla Romania ed alla Bulgaria, e quindi all’Ungheria, alla Polonia alla Slovacchia ed alla Repubblica Ceca, che ormai costituiscono un cuneo all’interno dell’Unione, con la stipula del cd. Patto di Visegrad, quell’invito rimane ancora disatteso, e il tema neppure rientra nell’agenda del dibattito degli organi dell’Unione Europea.

I principali paesi di immigrazione in Europa hanno finora ignorato la Convenzione ONU del 1990 sui diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie. Timidi, ed ormai risalenti, tentativi di implementare la Convenzione in Belgio ed in Gran Bretagna non hanno avuto successo. Le ragioni sono diverse, e derivano soprattutto dai contrastanti interessi degli stati che “producono” i flussi migratori e dei paesi di destinazione o di transito. Ma sono evidenti anche i contrasti tra i diversi stati europei quando si tratta di adottare misure che vadano oltre una considerazione meramente repressiva dei fenomeni migratori. Gli appelli, lanciati dopo la strage del 3 ottobre del 2013, davanti alle coste di Lampedusa, per la riapertura di canali legali di ingresso per lavoro, sono rimasti del tutto inascoltati, ed anzi l’Unione Europea ha affrontato con gli strumenti delle attività militari e di polizia per il contrasto dell’immigrazione irregolare, come con le missioni Frontex, la domanda di protezione che viene da decine di migliaia di persone, anche “migranti economici” rispetto al apese di origine, ma in fuga dalla Libia, e dal altri paesi di transito, come l’Egitto ed il Sudan nei quali non sono più garantite le condizioni minime di sicurezza per la vita e la libertà delle persone. Persone che fuggono dittature e guerre, anche nei paesi terzi di transito, che i paesi occidentali non sono riusciti ad evitare, e sulle quali prosperano le industrie di morte, i fabbricanti di armi, e gli sfruttatori istituzionali delle risorse energetiche. Un mercato globale che ormai è diventato un mercato dominato dai capitali illeciti e dalla speculazione finanziaria che si avvale di una corruzione sistemica nei paesi più poveri,e non solo, tale da negare qualsiasi effettiva garanzia dello stato di diritto, in modo da cancellare la dignità degli esseri umani e le loro speranze di vita.

La Convenzione ONU sulla protezione dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, nella prima parte,in particolare all’art.18, e dunque anche in favore degli immigrati irregolari, ribadiva invece espressamente che il principio di legalità, la riserva di legge nella disciplina della condizione giuridica degli stranieri, il principio del contraddittorio e del giusto processo, il diritto di difesa, la presunzione di non colpevolezza, il principio del doppio grado di giurisdizione, ed il diritto all’informazione ed alla comprensione linguistica valgono per tutti i lavoratori migranti, siano essi regolari o irregolari. Si tratta peraltro, in molti casi, di previsioni già presenti in molte Costituzioni nazionali, come la Costituzione italiana, e nella Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo del 1950, a favore della persona, indipendentemente dalla sua condizione giuridica, come ricorda anche l’art.2 del Testo Unico n.286 /98 sull’immigrazione, tuttora vigente in Italia.

Le difficoltà più gravi nell’implementazione della Convenzione consistono nella considerazione meramente sicuritaria delle migrazioni, che si ritrova nel senso comune prevalente e nella politica di tutti i grandi paesi occidentali, con uno squilibrio crescente tra interventi e risorse destinate alla repressione dell’immigrazione cd. “clandestina” a scapito degli interventi in materia di integrazione sociale e degli accordi di cooperazione economica con i paesi di transito o di provenienza .

L’esigenza di una effettiva cooperazione internazionale affermata dalla Convenzione ONU anche in vista di accordi tra stati su scala regionale ( es. euromediterranea) è cosa affatto diversa da come i paesi europei intendono oggi le politiche di “vicinato” e di collaborazione con i principali paesi di transito dei flussi migratori. Il costante richiamo all’operazione FRONTEX da parte della Commissione UE, ancora più evidente dopo le primavere arabe e la crisi libica, la crescente richiesta di risorse per militarizzare le frontiere sud del Mediterraneo ed esternalizzare i controlli di frontiera, addirittura affidando compiti di sorveglianza alla NATO, sono assai distanti dalle politiche di cooperazione e di circolazione dei lavoratori migranti e delle loro famiglie richiamate dalla Convenzione ONU del 1990.

In questo quadro, appare evidente come le possibilità di una attuazione dei principi inseriti nella prima parte della Convenzione sui diritti dei lavoratori migranti risultino ormai assai dubbie, anche per gli equilibri che vanno prevalendo a livello europeo, con l’affermazione di partiti di stampo populista o apertamente xenofobo. Tuttavia sarà opportuno individuare quelli che potrebbero essere oggetto di interventi che vadano oltre la sfera meramente repressiva, che nel tempo alimenta criminalità e clandestinità, per procedere invece nella direzione di nuove pratiche di governo di un fenomeno ormai strutturale, anche nelle sue componenti irregolari, che non appare arginabile con le prassi di polizia come i respingimenti o la detenzione amministrativa, e che necessiterebbe di scelte di lungo periodo per una svolta nelle politiche economiche e sociali del paese.

  1. a) Occorre dare innanzitutto effettiva attuazione all’art. 16 ed in particolare all’articolo 17 della Convenzione ONU del 1990, secondo cui “I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie che siano privati della loro libertà dovranno essere trattati con umanità e con rispetto della persona umana e della loro identità…”. Ancora, in base alla stessa norma, “qualsiasi lavoratore emigrante o membro della sua famiglia che sia detenuto in uno stato di transito o in uno stato di arrivo per violazione delle norme relative all’emigrazione deve essere tenuto, per quanto è possibile, separato da persone condannate o da persone detenute in attesa di giudizio. Durante qualsiasi periodo di reclusione in esecuzione di una sentenza emessa da un tribunale, lo scopo essenziale del trattamento di un lavoratore emigrante o di un membro della sua famiglia deve essere il suo emendamento e la sua riabilitazione sociale”. Una previsione questa che dovrebbe escludere qualsiasi automatismo nei procedimenti di allontanamento forzato dopo l’espiazione della pena, peraltro in sintonia con l’impostazione della Direttiva sui rimpatri 2008/115/CE.

La pena detentiva in carcere dovrebbe avere dunque una funzione riabilitativa anche per i migranti, come previsto dal dettato costituzionale italiano, e per questa ragione si deve abrogare qualunque disposizione preveda un automatismo tra la fine dell’esecuzione delle misure penali e la espulsione e l’allontanamento forzato dell’immigrato, da valutare solo caso per caso. Ma si tratta anche di ridurre le fattispecie penali proliferate nel tempo a ridosso del fenomeno dell’immigrazione e del soggiorno irregolare di un numero sempre più elevato di migranti privati del tutto di qualsiasi possibilità di ingresso e soggiorno legale. Il traffico e il lavoro clandestino dei migranti possono essere contrastati, ma ancor meglio sostituiti, da politiche di ingresso controllato e legale, e da procedure di regolarizzazione permanente, riportando le strategie di contrasto dell’immigrazione irregolare al rispetto dei diritti umani fondamentali, che spettano a tutti i migranti, seppure in una condizione di irregolarità, come peraltro ricorda l’art. 2 del T.U. n.286 del 1998, in materia di immigrazione una norma tuttora vigente, anche se nei fatti spesso dimenticata.

Occorre modificare non solo le normative nazionali, ma anche le prassi amministrative e anche la legislazione penale in materia di immigrazione, a partire dalla effettiva attuazione di questi fondamentali principi dello stato democratico, soprattutto per eliminare il “diritto penale speciale” , o meglio, il diritto penale-amministrativo, che in questi anni si è costruito con riferimento alle diverse fattispecie criminose connesse all’”immigrazione clandestina”.

Va abrogato l’art. 10 bis che prevede il reato di immigrazione clandestina, e modificato l’art. 14 dello stesso Testo Unico nella parte in cui prevede ancora la sanzione detentiva in seguito al reingresso ed alla seconda inottemperanza dell’ordine di espulsione. Andrebbe anche modificato l’art. 12 del vigente T.U. in materia di immigrazione che, così come formulato, consente di fatto alla pubblica amministrazione la definizione discrezionale della fattispecie penale di “agevolazione” all’ingresso di ”clandestini”, in contrasto con la riserva di legge ed il principio di legalità in materia penale, principi ribaditi, oltre che dalla Convenzione ONU, anche dalla Costituzione italiana. La norma va definita in termini che non consentano apprezzamenti di carattere discrezionale e la cd. esimente umanitaria va estesa anche agli operatori umanitari a terra ed agli interventi di salvataggio operati da soggetti privati ( come i pescatori o le organizzazioni non governative) in acque internazionali. La Convenzione ONU sui diritti dei lavoratori migranti, considera i migranti e non soltanto gli immigrati, ribadendo dunque la necessità di una protezione dei diritti fondamentali, a partire dal diritto alla vita, di tutte le persone nell’intero periodo che comprende il percorso di migrazione. Per questa ragione andrebbe maggiormente salvaguardata la sicurezza degli operatori volontari che cercano di contendere alle organizzazioni criminali gli interventi di assistenza “sul campo”, ripristinando i controlli di legalità sui sistemi di accoglienza, ed evitando che il welfare minimo (vitto, alloggio, mediazione linguistica,informazioni varie, assistenza sanitaria) sia fornito da soggetti che operano sistematicamente per trarre profitto dalla loro attività di “pseudo assistenza” a carico della finanza pubblica.

  1. b) Andrebbero poi riviste le prassi di polizia che per effetto di accordi bilaterali, come nel caso dell’Egitto, della Tunisia e della Nigeria, prevedono procedure“semplificate” di riconoscimento consolare e rimpatri con accompagnamento forzato in tempi molto brevi che non consentono un accertamento definitivo dell’età della persona, l’acceso ad una procedura di asilo, e l’esercizio pieno di tutti i diritti di difesa previsti dalla nostra legislazione.

Secondo l’ articolo 22 della Convenzione del 1990,

  1. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie non devono essere soggetti a misure di espulsione collettiva. Ciascun caso di espulsione deve essere esaminato e deciso individualmente.
  2. I lavoratori emigranti e i membri delle loro famiglie possono essere espulsi dal territorio di uno stato aderente alla Convenzione solo in seguito a una decisione presa dall’autorità competente secondo la legge.
  3. La decisione deve essere comunicata loro in una lingua che comprendono. Su loro richiesta, ove il mandato non disponga diversamente, la decisione deve essere comunicata loro per iscritto e, salvo circostanze eccezionali per la sicurezza nazionale, le ragioni della decisione devono essere altresì dichiarate. Le persone interessate devono essere informate dei loro diritti prima o al più tardi al momento in cui la decisione è comunicata.

Occorre quindi introdurre nelle legislazioni nazionali il principio dell’effetto sospensivo del ricorso contro i provvedimenti di espulsione e di respingimento, e ribadire il divieto assoluto di espulsioni collettive, come quelle realizzate dall’Italia verso la Nigeria, l’Egitto e la Tunisia.

  1. c) La Convenzione ONU del 1990 ribadisce l’esigenza di una implementazione della Convenzione e del programma di Durban ( 2001) contro la discriminazione razziale. A partire da questo richiamo, e dalle numerose previsioni contenute nelle due convenzioni contro la discriminazione razziale ( e non solo) e sugli organismi indipendenti di monitoraggio, occorrerebbe rivedere la legislazione interna in materia di discriminazione, con la costituzione di una Agenzia di monitoraggio indipendente, composta prevalentemente da rappresentanti delle ONG, articolata anche su base regionale, e con una modifica degli artt. 43 e 44 del T,U. 286 del 1998. Va poi finalmente introdotto il principio dell’inversione totale dell’onere della prova in favore della vittima della discriminazione, un principio che potrebbe avere importanti ripercussioni nei vari comparti lavorativi, ed anche nei rapporti con gli agenti della pubblica amministrazione. A tale riguardo vanno stabilite norme di legge riguardo la legittimazione degli organismi autorizzati ad intentare azioni collettive contro atti di discriminazione poste in essere da agenti istituzionali. Al di là delle modifiche legislative, occorre intervenire anche sul rispetto delle “buone prassi” da parte delle autorità pubbliche, oggetto di numerosi richiami in diversi punti della Convenzione ONU, per sostanziare il principio di parità di trattamento,in modo da intervenire in via regolamentare ed organizzativa a fronte degli abusi che si consumano quotidianamente in molti uffici dove vengono trattate le pratiche amministrative riguardanti gli immigrati.
  1. d) La politica di limitazione e di selezione delle quote di ingresso annuali attraverso il cd “decreto flussi” ha ormai dimostrato in modo inconfutabile come sia impossibile arginare i flussi di ingresso irregolare senza consentire un canale effettivo di ingresso legale per ricerca di lavoro. La Convenzione dell’ONU del 1990, se ratificata senza riserve a livello europeo, per la parte delle sue previsioni dedicate alla immigrazione regolare, potrebbe essere utilizzata in difesa dei più elementari diritti dei lavoratori migranti, rendendo meno precaria la loro condizione. Si ricorda soprattutto l’art. 68 secondo comma della Convenzione ONU, nel quale si ribadisce che le misure contro l’immigrazione clandestina e il lavoro nero non devono pregiudicare i lavoratori migranti irregolari. La riapertura dei canali di ingresso legale, piuttosto che la proliferazione dei centri di detenzione, e meglio degli accordi di riammissione, costituisce il più efficace deterrente contro l’immigrazione clandestina. Purtroppo le ultime decisioni della Commissione e del Consiglio UE, nonché dei vertici politici dei paesi dell’Unione, e le posizioni di chiusura, se non apertamente xenofobe, di molti paesi di recente adesione, adesso coalizzati nel cd. Gruppo di Visegrad ( Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia) non autorizzano a sperare nulla di buono per il futuro dell’Unione Europea. In materia di immigrazione e asilo si dovrà puntare probabilmente verso procedure di cooperazione rafforzata che riuniscano almeno le iniziative di paesi che sono governati da maggioranze che hanno respinto l’opzione populista e nazionalista.

 

  1. L’Europa e le politiche del lavoro migrante: dalla condizionalità migratoria al ricatto del lavoro irregolare

Il principio della condizionalità migratoria ( risorse e quote flussi in cambio di un blocco dei flussi migratori) è ormai al centro delle politiche comunitarie ed in questo quadro qualunque riconoscimento dei diritti dei lavoratori migranti irregolari e delle loro famiglie, tema centrale della Convenzione ONU del 1990, appare in decisa controtendenza. Affermare la necessità di individuare forme legali di ingresso per lavoro e poi basare le politiche dell’Unione Europea sugli interventi repressivi e sul pericoloso concetto di “immigrazione scelta”, o affidare agli uffici consolari una ingestibile funzione di “filtro”, significa mantenere le condizioni che hanno prodotto nel tempo la diffusione della condizione di clandestinità dei lavoratori migranti. Anche gli accordi di Partenariato conclusi dall’Unione Europea con la Tunisia e il Marocco, rimangono nel solco del principio della condizionalità migratoria, in quanto si concedono facilitazioni nel conseguimento dei visti, in numero limitato e per particolari categorie di lavoratori, a condizione che i paesi terzi contraenti si impegnino ad una politica di contrasto dell’immigrazione irregolare e di riammissione dei propri cittadini giunti nell’area Schengen in modo da ridurre effettivamente il numero degli ingressi cd. “illegali”. Se questi accordi hanno funzionato sul versante delle operazioni di rimpatrio, non si può dire che abbiano dato una risposta significativa per quanto riguarda l’ingresso dei migranti tunisini e marocchini nell’area Schengen.

Non diversamente, le intese raggiunte con la Turchia sul contenimento dell’immigrazione dei profughi siriani verso l’Unione Europea ha contenuto clausole di ammissione preferenziale, addirittura con l’esenzione dell’obbligo di visto, che oggi rimangono bloccate per i gravissimi risvolti che potrebbero avere sul piano economico e della sicurezza. L’Unione Europea non è neppure riuscita ad adottare una direttiva sugli ingressi per lavoro e le diverse direttive adottate in materia di asilo e protezione umanitaria consentono ancora situazioni molto differenziate tra i diversi paesi e prassi delle autorità amministrative che impediscono generalmente l’accesso effettivo alla procedura di asilo. Di fronte al fallimento delle politiche espulsive praticate a livello nazionale, che hanno ridotto i centri di detenzione amministrativa a luogo di selezione e di espulsione della forza lavoro in eccesso, o di prolungamento della detenzione carceraria, piuttosto che di effettivo allontanamento degli immigrati irregolari presenti nel territorio, i principali paesi europei hanno riscoperto la “cooperazione internazionale”, e le politiche europee di vicinato basate sugli accordi bilaterali. In assenza di strumenti operativi idonei a praticare una autentica solidarietà con gli abitanti dei paesi più poveri, con iniziative affidate agli enti locali ed alle organizzazioni non governative, si è tentato di imporre ai governi degli stati di transito, soprattutto dei paesi nordafricani, accordi di collaborazione basati sul finanziamento delle politiche di arresto, di detenzione e di espulsione dei migranti irregolari, prima che questi potessero tentare l’ultimo salto, la traversata verso l’Europa.

L’Unione Europea, né alcuno stato che ne fa parte, ha dato attuazione alla Convenzione ONU sui diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie. Proporre oggi interventi politici a livello comunitario per implementare la Convenzione ONU a livello comunitario, significherebbe proporre e ( soprattutto) praticare una netta discontinuità rispetto alle politiche dell’Unione Europea che hanno prodotto, anche attraverso la stipula di accordi di riammissione ed al blocco dei canali di ingresso legale, una crescita esponenziale della clandestinità, una espansione irragionevole della sanzione penale dell’ingresso e della presenza irregolare, la negazione dei diritti fondamentali dei migranti, migliaia di vittime nei deserti africani e nelle acque del Mediterraneo, l’abbattimento dei diritti di cittadinanza anche a scapito dei migranti regolari. Senza una forte discontinuità rispetto alle più recenti politiche della Commissione e del Consiglio su questi temi, qualunque iniziativa a livello europeo che richiami genericamente la necessità di ratificare la Convenzione ONU da parte degli stati membri, rischia di rimanere una mera dichiarazione di principi. La implementazione della Convenzione ONU, comunque, potrebbe avvenire gradualmente anche a livello degli ordinamenti nazionali, introducendo nella legislazione interna in materia di immigrazione e lavoro norme che diano attuazione alle previsioni più importanti dalla Convenzione, soprattutto nella parte in cui questa riconosce diritti anche ai lavoratori migranti irregolari ed alle loro famiglie. Ma nessuno stato dell’Unione Europea sembra nelle condizioni di procedere in questa direzione senza l’appoggio dei partner più forti della stessa Unione, sia pure nella prospettiva della cooperazione rafforzata.

  1. 3. Gli sviluppi attuali della crisi migratoria in Italia. Da “migranti economici” a migranti irregolari.

La categoria di “migrante economico” è sempre stata oggetto di interpretazioni contrastanti anche sul piano del diritto interno e delle prassi applicate, come emerge dal susseguirsi di circolari adottate dal ministero dell’interno tra il settembre del 2015 ed il mese di gennaio del 2016. Come per gli Hotspot, anche per i “migranti economici” è mancata una base legislativa certa. Secondo il prefetto Morcone, in un suo intervento in occasione di una manifestazione di Emergency a Genova nel 2016, si tratterebbe di Un altro imbroglio comunicativo, che non attribuisco questa volta ai giornali e alle televisioni, ma che attribuisco ad alcune istituzioni, anche europee, molto francamente, è l’aver inventato delle categorie. C’è la categoria di quelli che hanno diritto, che sarebbero i siriani, gli iracheni, gli eritrei, e la categoria di quelli che sono migranti economici, che sono gli altri, il che non corrisponde non solo assolutamente alla verità, non solo è profondamente ingiusto, ma non corrisponde nemmeno alle norme e al valore della nostra Costituzione, art. 10, e non corrisponde alla Convenzione di Ginevra. Qui stiamo parlando di storie di singole persone, ed è evidente che vanno valutate le singole storie di singole persone, e solo su quella base tu puoi stabilire se hanno diritto o meno alla protezione internazionale. Un altro merito del nostro paese è che non abbiamo mai accettato – nonostante avessimo pressioni molto forti da alcuni paesi che sono stati per noi, per anni, di riferimento, come la Francia, questa volta lo voglio dire – l’idea della lista dei paesi sicuri, cioè quella lista di paesi che se tu provieni dai quali sei certamente un migrante economico, perché quello è un paese sicuro. Qui siamo arrivati alla follia – e lo dico con grande rispetto della Turchia – però stabilire che la Turchia è il paese sicuro nel quale noi rimandiamo i siriani che sono scappati in Grecia è sinceramente imbarazzante. Imbarazzante perché ci cambia anni di battaglie e soprattutto di conquiste di diritti e di valori ai quali non vogliamo rinunciare. Noi non vogliamo fare nessun passo indietro rispetto a tutto quello che in questi anni abbiamo conquistato. Per cui dal mio punto di vista – ma non credo che sia solo un punto di vista – la categoria dei migranti economici è un’invenzione, una pura invenzione, si tratta di persone, come può essere il siriano che ha diritto alla protezione internazionale, perché oggettivamente la gran parte dei siriani hanno diritto a essere protetti, ma da qualunque altro paese può capitare di aver bisogno di recuperare una speranza di futuro o uno spazio di diritti che ti è stato negato. Noi su questo naturalmente ci impegniamo, anche attraverso le nostre commissioni, abbiamo momenti di grande soddisfazione e andiamo a dormire contenti la sera, senza gli scrupoli sulla coscienza, abbiamo probabilmente anche momenti di caduta. Per fortuna c’è anche una magistratura che da questo punto di vista è molto attenta, e sinceramente non abbiamo da lamentarci rispetto ad altri paesi europei”.

Malgrado queste affermazioni di un autorevole rappresentante del ministero dell’interno, la politica italiana è apparsa orientata in una direzione contraddittoria, ribadendo l’uso più ampio della categoria di migrante economico. Si osserva come,anche se la categoria di “paese terzo sicuro” non è stata inserita nella nostra legislazione, la stessa categoria viene utilizzata surrettiziamente dalle forze di polizia per dividere allo sbarco i migranti tra richiedenti asilo e cd. “migranti economici”. Si trascura poi generalmente la condizione delle decine di migliaia di richiedenti asilo denegati, per i quali non sono più possibili vie di ricorso giurisdizionale, e si vagheggia la riapertura di numerosi centri di detenzione amministrativa, si sostiene per altri 3.000 posti, per dare “effettività” alle decisioni di rimpatrio. Un proposito del tutto irrealizzabile alla luce dall’esperienza degli ultimi quindici anni, a partire dalla legge Bossi-Fini, per arrivare ai “pacchetti sicurezza” di Maroni, ed oggi di Minniti. Sembra dunque destinato ad aumentare ancora una volta il numero degli immigrati, questa volta davvero “economici”, condannati ad una condizione irreversibile di irregolarità. Persone che comunque non potranno mai essere allontanate dal nostro paese e rimpatriate, per la impraticabilità operativa delle operazioni di rimpatrio su una scala che riguarderebbe almeno duecento mila persone, e per i costi che non potrebbero essere in nessun caso coperti dall’Unione Europea o dalle sue agenzie, come Frontex.

La condizione di sfruttamento ed esclusione nella quale versa in Italia un numero sempre maggiore di migranti irregolari, o di migranti ancora regolari, ma privi dei requisiti (contratto di lavoro a tempo indeterminato) per il rinnovo del permesso di soggiorno, oppure richiedenti asilo denegati, emerge non solo dalle ricerche e dai rapporti redatti nel corso degli anni dalla Caritas e dalla Fondazione IDOS, ma anche dalla osservazione quotidiana che chiunque può verificare nei diversi comparti lavorativi. Le ragioni di questo diffuso sfruttamento, legato alla condizione di lavoratore straniero, sono molteplici e non risiedono soltanto nel perverso legame che si è istituito, con la legge Bossi-Fini n.189 del 2002, tra contratto di lavoro e permesso di soggiorno, per effetto del quale la condizione di irregolarità è una spada di Damocle che incombe anche sugli immigrati regolari, quando sia a rischio la prosecuzione del rapporti di lavoro. Si registra infatti una concorrenza sempre più accesa tra diversi gruppi di stranieri, in un mercato del lavoro asfittico, concorrenza accresciuta dall’ingresso nel mercato del lavoro di numerosi lavoratori provenienti dai paesi che più di recente hanno aderito all’Unione Europea.

Altre cause di un processo di inferiorizzazione che non appare facilmente reversibile, sono costituite dalla crescente diffusione del lavoro irregolare, o del tutto in nero, nell’economia italiana, in un momento nel quale la crisi occupazionale e sociale diventa sempre più acuta. Un problema che riguarda innanzitutto i cittadini italiani, ma che assorbe ormai la questione dell’impiego di manodopera immigrata, nel senso che non è possibile considerare i diversi rapporti di lavoro dei migranti in agricoltura, nell’industria, nell’edilizia, nei servizi, persino nel lavoro autonomo , senza considerare la scarsezza delle possibilità di stabilire rapporti di lavoro a tempo indeterminato, gli unici che, alla luce della vigente legislazione italiana, legittimano, per gli stranieri non appartenenti all’Unione Europea, ma in parte anche per i cd. “neocomunitari”, un duraturo soggiorno legale.

Il lavoro degli immigrati, regolari ed irregolari, costituisce uno strumento essenziale per leggere le profonde trasformazioni che sta vivendo il nostro paese attanagliato da una crisi oltre la quale non si vedono ancora prospettive di ripresa. Una crisi alla quale contribuiscono in modo determinante, da una parte, una visione, che diventa politica, di diffusa criminalizzazione dei fenomeni migratori, improntata più alla repressione ed al contrasto che all’integrazione ed al rispetto reciproco e, dall’altra parte, la diffusa illegalità che domina nei più diversi ambiti del mondo del lavoro, alterando le regole della concorrenza e del corretto incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Fenomeni che interessano tanto i lavoratori provenienti da paesi terzi, quanto i lavoratori di paesi appartenenti all’Unione Europea, dotati di una maggiore mobilità grazie al principio della libera circolazione all’interno dello Spazio Schengen, ma egualmente esposti a gravi forme di sfruttamento e di lavoro servile.

Su questa situazione già profondamente critica si è sovrapposto l’aumento esponenziale dei richiedenti asilo, e quindi in larga misura, oggi valutabile attorno al 50 per cento dei richiedenti, dei richiedenti asilo denegati, e dunque ricorrenti in giudizio o condannati ad una situazione irreversibile di irregolarità. Nel corso del 2017 si registra un aumento dei migranti presenti nel sistema di accoglienza italiano, definibili dunque richiedenti asilo, anche se non tutti lo sono effettivamente, ma questo non deriva soltanto dalle partenze dalla Libia. Mentre sino alla fine del 2015 una buona parte di loro proseguiva il viaggio verso altri paesi europei, oggi il blocco delle frontiere di Ventimiglia, Como/Chiasso, Brennero,Tarvisio e altre in Friuli, sta comportando l’esplosione del sistema di accoglienza. Si deve anche aggiungere che sono migliaia le persone, già sottoposte ad identificazione forzata in Italia, che gli altri paesi europei ci stanno rinviando in applicazione del Regolamento Dublino III, che nessuno vuole più modificare in senso meno restrittivo. Il sostanziale rallentamento della cd. “relocation”, promessa da due anni a Grecia ed Italia, è il fallimento più clamoroso e visibile delle politiche europee in materia di immigrazione. Come è un fallimento di sistema in Italia il ritardo nelle procedure di protezione internazionale e la restrittività che le autorità ministeriali, tramite la Commissione nazionale per il diritto di asilo, suggeriscono alle Commissioni territoriali. Si deve dunque prendere atto che le politiche dell’asilo, sulle quali insistono tanto gli organismi europei sono sostanzialmente in una fase di stallo, caratterizzata da una svolta repressiva e da attività sempre più intense di polizia. Per effetto di queste politiche e di queste prassi molti richiedenti asilo si stanno trasformando in “migranti economici” irregolari.

A livello di prassi di polizia, poi, su indicazione del ministero dell’interno agli sbarchi, in tutti i luoghi nei quali, dopo gli sbarchi, si pratica il cd. “Approccio Hotspot”, si continua ad utilizzare il metodo delle interviste attraverso “fogli notizia” del tutto arbitrari, con i quali si vorrebbe distinguere immediatamente i naufraghi, perché di questo si tratta quando vengono soccorsi in acque internazionali, dunque soccorsi (quasi tutti) in alto mare, tra “migranti economici” e “richiedenti asilo”, solo questi ultimi da parificare, per l’accesso al territorio ed il periodo delle procedure, ai “rifugiati”.

Ancora più complessa la situazione di chi, dopo avere subito un primo diniego, deve fare ricorso davanti ad una autorità giurisdizionale, perché la precarietà delle condizioni di accoglienza è destinata ad aggravarsi giorno dopo giorno, se non viene negato del tutto il diritto alla stessa accoglienza di cui si godeva prima del verdetto negativo della Commissione territoriale. Secondo un senso comune ormai dilagante, che i media compiacenti alimentano, i richiedenti asilo “denegati” sarebbero parassiti, persone che cercano di sfruttare le garanzie offerte dalla legge per prolungare una presenza in Italia che viene avvertita come un peso sociale, se non come un vero e proprio pericolo per la sicurezza dei cittadini. Da qui le proposte del ministro della giustizia Orlando nel 2016, e poi il decreto legge “Minniti” n.13 del 2017, ormai convertito in legge dello stato, con legge 13 aprile 2017 n.46, che eliminano il grado di appello e limitano drasticamente il contraddittorio, per i ricorsi contro i dinieghi di status adottati dalle Commissioni territoriali. Si assiste anche ad un ritmo sempre più frenetico imposto alle trattative con i paesi terzi, dopo le intese con il governo di Tripoli, da ultimo con la Libia ed il Niger, per rendere possibili le espulsioni con accompagnamento forzato, anche se i paesi di origine, come nel caso del Sudan o dell’Egitto, sono governati da dittature militari nelle quali qualunque segno di opposizione viene punito con il carcere e con la tortura, senza contare la corruzione dilagante, le sparizioni forzate e gli assassini mirati. Le intese con la Libia non sembrano tenere conto neppure della situazione di divisione del paese e del conflitto tra le diverse fazioni rivali, un conflitto che intese parziali contribuiscono ad esacerbare a scapito della condizione della popolazione residente e dei migranti in transito.

Lo svolgersi delle politiche espulsive dell’Italia nei rapporti con i paesi terzi, prendendo ad esempio i rapporti con l’Egitto e con la Libia, ma si potrebbe richiamare anche la Nigeria o il Bangladesh, denota una preoccupante continuità, che prescinde dai diversi governi che si sono alternati nel tempo. Solo gli illusi possono credere che con le politiche di blocco dei migranti la loro condizione personale potrà ritornare ad una prospettiva di crescita come ai tempi precedenti la grande crisi economica che dal 2008 attanaglia tutto il mondo occidentale. Soltanto dal rispetto della dignità umana, e dai diritti fondamentali come il diritto alla libertà, alla salute, come il diritto all’istruzione ed al lavoro, come il diritto alla coesione familiare ed al rispetto della vita privata, si potrà ripartire per ricostruire coesione sociale e restituire identità alle persone che sono comunque costrette a lasciare il loro paese non per effetto di false aspettative, o per improbabili chiamate da parte di organizzazioni non governative, ma per circostanze oggettive di impoverimento o di negazione di quegli stessi diritti fondamentali che, nel mondo globalizzato, spingono verso la condizione di migrante un numero sempre più elevato di persone anche in Europa. Persone alle quali l’unica possibilità di mobilità è offerta da organizzazioni criminali sempre più spietate che si arricchiscono per le politiche di blocco praticate dagli stati di destinazione e per l’assenza di canali legali

All’Europa dei muri e dei campi di confinamento, come alle tante barriere che circondano chi la frontiera se la porta addosso, marchio o numero segnato su un polso, occorre opporre un’Europa di cittadini e di istituzioni locali che si interpongono e ricostruiscono nuovi legami sociali, nella difesa dei diritti fondamentali delle persone migranti, e dell’intera popolazione di un territorio. Con il passare del tempo sarà questa l’unica forma possibile di integrazione e di convivenza pacifica. Soltanto questa Europa potrà resistere alla sfida globale ed al declino al quale la condannerebbero altrimenti rapporti di forza, militare, politica ed economica, ormai incentrati più sui due grandi oceani che sul Mediterraneo. Per questa Europa che resiste e che rifiuta l’uso del mare Mediterraneo come una frontiera da difendere, si dovranno individuare nuove forme di rappresentanza popolare e di soluzione pacifica dei conflitti. Di certo la storia del Mediterraneo è una storia di coesistenza. Ma anche di affermazione dello stato di diritto e della tutela giurisdizionale. Occorrerà trovare sedi e tecniche di sanzione di violazioni, sia in terra che in mare, alle quali oggi non si riesce a trovare risposta effettiva neppure davanti ai tribunali ed alle corti internazionali, anche per la crescente difficoltà di accesso delle vittime alla giustizia.

La materia dell’immigrazione e dell’asilo hanno costituito un severo banco di prova sul quale si sono infranti numerosi tentativi di aggregazione politica, come nel 2007 con il fallimento del processo di riforma incentrato sul disegno di legge Amato-Ferrero. Oggi a distanza di dieci anni la situazione sembra ancora più complessa, per la diffusione di un senso comune sempre più spesso ostile agli immigrati ed a chi li assiste. I percorsi aggregativi devono ripartire dal basso, dalle comunità locali, dalla rete di associazioni che praticano quotidianamente la solidarietà sui territori. Occorre da subito fare quadrato attorno alle ONG che sono state diffamate per le loro attività di ricerca e soccorso in mare. Ma occorre aggregare linee di difesa e di consenso sociale anche attorno a chi la solidarietà la pratica a terra, nei porti di sbarco, a ridosso dei centri di accoglienza fino ai valichi di frontiera. La vera sfida riguarda il coinvolgimento delle comunità migranti ed il riconoscimento della loro piena partecipazione nelle vertenze locali, nazionali ed internazionali, per il riconoscimento effettivo dei loro diritti fondamentali, come persone, quali che siano le qualificazioni che gli attribuiscono le autorità amministrative. Un impegno, anche di ricerca partecipata, del quale non è possibile anticipare a priori gli sbocchi. Ma che rimane l’unico modo possibile per riaffermare l’umano contro il disumano.