Il Tar Liguria sulle revoche dell’accoglienza

Segnaliamo alcune sentenze interessanti del TAR Liguria sulla revoca delle misure di accoglienza nei confronti di richiedenti asilo. Si tratta in particolare di nove provvedimenti (nn. 1027/2016, 1262/2016, 24/2017, 17/2017, 107/2017, 108/2017, 109/2017, 110/2017, 126/2017: tutti i testi possono essere trovati con la maschera di ricerca sul sito del Tar Liguria), relativi a persone assistite dall’avvocatessa, e nostra socia, Alessandra Ballerini.

Le sentenze sono molto simili, e perciò qui sotto ne riproduciamo soltanto una. Tutte si concludono con l’annullamento del provvedimento di revoca disposto dalla Prefettura, e dunque garantiscono il diritto all’accoglienza dei richiedenti asilo interessati.

Di particolare interesse è la motivazione, che fa leva sulle norme in materia di procedimento amministrativo: secondo il Tar, in particolare, prima di revocare le misure di accoglienza la Prefettura deve avvisare lo straniero interessato, e deve consentirgli di far valere le sue ragioni (come prevede l’art. 7 della legge 241/90).

Poiché il provvedimento di revoca – spiegano i giudici amministrativi – «riveste un carattere eminentemente discrezionale», è necessaria «una valutazione in concreto della singola fattispecie e della particolare situazione della persona interessata (anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità delle condotte accertate, da effettuarsi soltanto a seguito di un pieno ed effettivo contraddittorio».

Lo straniero, insomma, ha diritto ad essere ascoltato, e a far valere le sue ragioni

 


TAR Liguria. Pubblicato il 13/02/2017

N. 00109/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00054/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 54 del 2017, proposto da:

XXXXXX, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandra Ballerini, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, Salita Salvatore viale 5/2;

contro

U.T.G. – Prefettura di Genova non costituito in giudizio;

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato presso cui è domiciliato in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

del provvedimento prot. n. 51249/16/Area IV della Prefettura di Genova notificato alla ricorrente in data 26 ottobre 2016 con cui le sono state revocate le misure di accoglienza, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che, con il ricorso in epigrafe, la signora XXXXXXXX, cittadina nigeriana richiedente protezione internazionale, ha impugnato il provvedimento 10.10.2016, prot. 51249/2016, con il quale la Prefettura di Genova le ha revocato, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 18.8.2015, n. 142 (recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), le misure di accoglienza disposte in suo favore, a motivo del fatto che la stessa avrebbe posto in essere in più occasioni comportamenti denigratori, irrispettosi e non collaborativi nei confronti degli operatori delle strutture e quindi rendendosi responsabile di gravi violazioni del regolamento.

Rilevato come il ricorso si appalesi fondato, sotto il profilo della violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, per omissione della preventiva comunicazione di avvio del procedimento di revoca, in assenza di esplicitate, particolari esigenze di celerità;

Ritenuto infatti come il provvedimento in questione, attesa la sua natura sanzionatoria (cfr. art. 20 comma 4 della direttiva del Parlamento europeo 26.6.2013, n. 2013/33/UE), rivesta un carattere eminentemente discrezionale, e postuli pertanto una valutazione in concreto della singola fattispecie e della particolare situazione della persona interessata (anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità delle condotte accertate, cfr. art. 20 comma 5 della direttiva n. 2013/33/UE), da effettuarsi soltanto a seguito di un pieno ed effettivo contraddittorio procedimentale;

La domanda di riesame dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già respinta dalla competente Commissione, dev’essere dichiarata inammissibile per l’assenza della certificazione dell’autorità consolare, posto che, da un lato, non rileva l’art. 25 par. 1 della convenzione di Ginevra, non rivestendo lo straniero – allo stato – la qualifica di rifugiato, dall’altro non è provata l’impossibilità di ottenere la certificazione, posto che il richiedente non ha neppure provato di averla richiesta a mezzo del suo avvocato (ciò che, comunque, non avrebbe esposto lo straniero ad alcun tipo di rischio personale sul territorio nazionale),

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in favore dell’Avv. Alessandra Ballerini dichiaratasi antistataria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento in favore dell’Avv. Alessandra Ballerini dichiaratasi antistataria, delle spese di giudizio, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017