Esiste ancora l’habeas corpus in Italia ? Dagli Hotspot ai CIE, memoria dello stato di diritto.

Fulvio Vassallo Paleologo

La Corte Europea dei diritti dell’Uomo in una sentenza che riguarda il trattenimento amministrativo in un centro di prima accoglienza e soccorso demolisce la parvenza di base legale dei cd. Centri Hotspot. Ma la Corte non fa riferimento all’Approccio Hotspot dettato dall’Unione Europea nel 2015 e questo ancora non lo scrive nessuno.

Il governo e l’Unione Europea hanno creduto di risolvere il problema introducendo la detenzione amministrativa senza provvedimento formale. Così si rende impossibile fare ricorso ed i trattenimenti durano ben oltre  i 9-12 giorni rispetto a quello che è stato accertato e sanzionato dalla Corte Europea di Strasburgo. Ora il governo emanerà un decreto legge per coprire le magagne di prefetti e questori che si ritrovano a rimanere”scoperti ” da questa sentenza. Un provvedimento che rischia di presentare seri problemi di costituzionalità sancendo la violazione dell”habeas corpus
In base all’art.23 del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione n.286/98 si prevedeva che attività di assistenza e soccorso, soprattutto a seguito degli sbarchi, potessero essere svolte anche al di fuori degli allora CPTA, per il “tempo strettamente necessario” per l’avvio dello straniero verso i centri di permanenza temporanea o verso i centri di accoglienza qualora ammesso alla procedura per il riconoscimento dello status di asilo. La previsione regolamentare si collegava alla legge cd. Puglia del 30 ottobre 1995 n.451 che prevedeva l’istituzione di centri di prima accoglienza (CPA) in prossimità dei luoghi di sbarco per trattenervi stranieri in attesa di identificazione o di espulsione. Nei CPA le attività di accoglienza erano prestate sotto il controllo delle forze di polizia, e la libertà personale dei migranti veniva fortemente limitata, senza peraltro che fosse previsto alcun meccanismo di convalida giurisdizionale o un esercizio effettivo dei diritti di difesa.

Il CPSA di Lampedusa, a Contrada Imbriacola e quello di Pozzallo a Ragusa, rientrano tra quei centri che secondo l’art. 23 sono destinati alle “Attività di prima assistenza e soccorso”. Secondo il Regolamento di attuazione del Testo Unico n.286 del 1998, emanato con Decreto n. 394 del 1999, infatti le attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui all’articolo 22 (CIE), per il tempo strettamente necessario all’avvio dello stesso ai predetti centri, o all’adozione dei provvedimenti occorrenti per l’erogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato. Nella legislazione italiana non si riscontrano basi legali per il trattenimento degli stranieri all’interno delle strutture di prima accoglienza e soccorso, anche se risulta che tale trattenimento, prolungato per settimane, se non per mesi, abbia costituito la norma, anche nel caso della presenza di donne e di minori non accompagnati. Gli unici interventi di controllo e di sanzione di un uso prolungato del trattenimento amministrativo in queste strutture sono stati adottati dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo, dopo che diversi esposti presentati alle competenti procure venivano archiviati.

Con sentenza definitiva del 15 dicembre 2016, la Corte Europea dei diritti dell’Uomo, nella composizione della Grande Camera, ha riformato la precedente sentenza della sezione  non riconoscendo la violazione del divieto di espulsioni collettive e la ricorrenza di trattamenti inumani o degradanti all’interno del Cpsa di Lampedusa nel 2011, ma confermando la precedente condanna dell’Italia per l’illegittimo trattenimento prolungato, in assenza di basi legali, prima nel centro di Lampedusa e poi a bordo di navi traghetto utilizzate come centri di detenzioni all’attracco nel porto di Palermo. Nell’affermare la violazione dell’art. 5 della CEDU da parte dell’Italia, la Corte di Strasburgo ribadisce “that their deprivation of liberty without any clear and accessible basis did not satisfy the general principle of legal certainty and was incompatible with the need to protect the individual against arbitrariness. The refusal-of-entry orders issued by the Italian authorities had made no reference to the legal and factual reasons for the applicants’ detention and they had not been notified of them “promptly”. The Court lastly noted that the Italian legal system had not provided them with any remedyby which they could have obtained a judicial decision on the lawfulness of their detention”.

Con questa sentenza definitiva la Corte di Strasburgo ha riaffermato la valenza dell’art. 5 della Convenzione Europea per la protezione dei diritti dell’Uomo. Una conferma importante con cui si sancisce un principio che appare ineludibile anche al di fuori dei Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE), in tutti i luoghi in cui si riscontrino limitazioni della libertà personale applicate da autorità di polizia. Come ha osservato Amnesty International, “nonostante la Grande camera non abbia confermato la condanna precedente su tutti i punti che erano stati proposti, si tratta di una sentenza importante, poiché ancora oggi l’Italia – come denunciato nel rapporto pubblicato il 3 novembre 2016 –  continua a trattenere migliaia di rifugiati e migranti, in particolare nei cosiddetti “hotspot”, in assenza di una norma che giustifichi tale detenzione .

Dopo questa sentenza, l’Italia dovrà garantire che nessuna persona che abbia fatto ingresso irregolare o che si trovi nel territorio dello stato senza un valido titolo di soggiorno, oltre le esigenze della prima identificazione attraverso il foto segnalamento ed il prelievo delle impronte digitali, da eseguire nel tempo massimo di 48-72 ore, in accordo con quanto previsto dal Regolamento Eurodac 604 del 2013, sia soggetta a successive misure di trattenimento amministrativo che, con il passare di un tempo maggiore, possono sfociare nella detenzione arbitraria.