Tre buone sentenze

Giudice di Pace di Genova, Dott. G. Gualandi , ord. n. 421 del 6 ottobre 2015 (K.R./ Prefettura di Genova – ricorso ex art 13 dlgs 286/98)
Il cittadino marocchino K.R., titolare di passaporto in corso di validità, rilasciato dalle autorità marocchine e valido fino al 15 novembre 2015, faceva ingresso in Italia, in data 2 aprile 2014, munito di regolare Visto Shengen; in data 5.6.15 veniva notificato al ricorrente il decreto di espulsione Prefettizio sulla base della seguente motivazione: “ L’interessato si trova illecitamente sul Territorio dello Stato in quanto: INGRESSO CLANDESTINO (art 13 c.2 lett A) Si è sottratto ai controlli di frontiera; tuttavia in base alla documentazione presentata non è da escludersi che lo straniero si trovi in una delle condizioni previste dall’art 13 c.2 lett B del dl 286/98 ( ha omesso di chiedere il permesso di soggiorno nel termine prescritto/ ha omesso di presentare la dichiarazione di presenza sul Territorio Nazionale ai sensi dell’art 1 Legge n 68 del 28.5.2007/ ha presentato la dichiarazione di presenza ma si è trattenuto nel Territorio dello Stato oltre i tre mesi, o il minore termine stabilito nel visto d’ingresso in violazione dell’art 1 della legge n. 68 del 28.5.2007″;
La difesa proponeva tempestivo ricorso ex art 13 c.8 Dlgs 286/98 al Giudice di Pace competente, evidenziando l’erroneità, la genericità nonché la carenza motivazionale dell’atto amministrativo opposto.
Al ricorso veniva allegata copia del Visto Shenghen, in forza del quale, il signor K.R. faceva ingresso in Italia, in modo regolare contrariamente a quanto sostenuto dalla Prefettura. La difesa sottolineava altresì la genericità e la carenza motivazionale laddove la P.A. indicava nel decreto di espulsione la supposta sussistenza delle seguenti violazioni: violazione art 13 c.2 lett B del dl 286/98; violazione ex art 1 Legge n 68 del 28.5.2007.
In ordine al decreto di espulsione, la difesa del signor K.R. eccepiva in ricorso le seguenti violazioni:
Violazione della Direttiva 2008/115/Ce;
Violazione e falsa applicazione degli art. 13 comma 2 D.L.vo. 286/98 –violazione dell’art. 3 comma 3 del Reg. 394/99, nonché dell’art. 3 comma 1 della legge 241/90;
Violazione dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché del Protocollo addizionale n. 7 della stessa Convenzione. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Carenza assoluta di motivazione.
Violazione degli artt. 3 e 32 Cost., nonché dell’art. 35 D.Lgs. 286/98;
Violazione dell’art. 7 della legge 241/90 e del Prot. N. 7 alla Convenzione di Strasburgo del 1984, recepita con legge n. 98/90 e dell’art. 13 d.l.vo 286/98;
Violazione dell’art. 2 comma 6 D.L.vo 286/98;
Con ordinanza n. 421 del 6 ottobre 2015 il Giudice di Pace di Genova accoglieva il ricorso proposto ex art 13 c.8 del Dlgs 286/98 evidenziando come di seguito: ”che il ricorso è ammissibile perchè ritualmente proposto dal legale di fiducia dello straniero nei termini di cui all’art 13 c.8 Dlgs 286/98; che il provvedimento oggi impugnato è stato sospeso da questo giudice ai sensi dell’art 13.2. Direttiva 2008/115/CE e della Sent. Corte Cost 31.05.2000 n. 161 ( …. non è inibito al giudice dell’opposizione di individuare lo strumento più idoneo nell’ambito dell’ordinamento, per sospendere l’efficacia del Decreto Prefettizio impugnato ); che il provvedimento risulta fondato sulla circostanza di fatto che lo straniero si trovava irregolarmente nel Territorio dello Stato; che nel caso di specie il provvedimento opposto non risulta sufficientemente motivato alla luce degli artt 7,8,9, della Direttiva 2008/115/CE e successiva normativa di recepimento, stante la non coerenza delle misure adottate con le ragioni tecniche di cui all’art 9.2.b., né con l’esistenza di passaporto in corso di validità e di alloggio in Genova; che inoltre appare contraddittoria la non applicazione della partenza volontaria con la previsione dell’ordine di allontanamento poi adottato ( cui avrebbero dovuto contrapporsi gli stessi motivi eventualmente ostativi al primo provvedimento); che anche il divieto di reingresso adottato non risulta alla stregua di quanto detto, sufficientemente motivato”.
Il Giudice di Pace di Genova, ha ritenuto quindi sussistente la violazione della Direttiva n. 2008/115/Ue, poiché è stato dimostrato, in corso di giudizio, che il cittadino straniero, titolare di valido passaporto, rilasciato dalle autorità marocchine, ha fatto regolare ingresso in Italia, in quanto munito di regolare visto Shenghen ed ha fornito il proprio indirizzo in Genova. Di fronte a tali circostanze la P.A avrebbe dovuto, ai sensi della richiamata Direttiva, informare il cittadino straniero circa la possibilità di una partenza volontaria, anziché disporre l’ordine di allontanamento coattivo. I rilievi documentali peraltro evidenziano l’erroneità e la carenza motivazionale da cui discende l’illegittimità del decreto impugnato ed annullato dal Giudice di Pace di Genova.

Avv. Alessandra Ballerini
Avv. Arianna Pozzi


Giudice di Pace di Genova, Dott.ssa E. Di Palo, ord. n. 442 del 15 ottobre 2015 (K. H./ Prefettura di Genova – ricorso ex art 13 dlgs 286/98)
Il cittadino Bengalese K.H minorenne, nato in Bangladesh il 7.3.1997,faceva ingresso in Italia, alla fine del mese di giugno 2014, fuggendo dal proprio Paese e presentava alla competente Questura di Genova richiesta di permesso di soggiorno per minore non accompagnato; la P.A., venuta a conoscenza della presenza sul Territorio nazionale, di un minore non accompagnato, in violazione di specifiche normative di legge, ometteva di disporre l’apertura di una procedura di tutela impedendogli in tal modo di farsi correttamente rappresentare presso le opportune sedi istituzionali ivi compresa la Questura di Genova, né veniva prospettata al minore la possibilità di chiedere protezione umanitaria nel nostro Paese, attesa la gravissima e documentata violazione dei diritti umani in Bangladesh; in data 22.7.14 il minore K.H. veniva convocato in Questura per essere sottoposto ai raggi Rx del polso ed agli esami fotodattiloscopici, all’esito dei quali veniva dichiarato maggiorenne; in data 23.7.2014 veniva notificato al ricorrente il decreto di espulsione Prefettizio.
La difesa proponeva tempestivo ricorso ex art 13 c. 8 dlgs 286/98, al competente Giudice di Pace di Genova, allegando l’originale dell’atto di nascita del minore rilasciato dall’ufficio anagrafe della Repubblica del Bangladesh attestante la minore età del ricorrente, ed evidenziava l’inattendibilità degli esami radiologici richiamando un estratto della relazione resa dal Prof. Ernesto Tomei (Radiologo – Professore Associato, Dipartimento di Scienze Radiologiche Università di Roma “La Sapienza”sentito in qualità di massimo esperto in materia anche nella seduta della Bicamerale Infanzia del 25 ottobre 2010) a tenore della quale :” L’atlante dell’età ossea di Greulich e Pyle, è il più comunemente usato per la pratica clinica. Il test di Tanner e Whitehouse appare per alcune aspetti più dettagliato ma è meno usato perché considerato più farraginoso. Entrambi si basano sulla radiografia mano/polso (……) In riferimento alla situazione Italiana ed Europea bisogna considerare che la presenza di immigrati di diversa provenienza rende comunque problematico l’uso di questi atlanti. E’ stato anche proposto di vietarli per legge. Una ricerca su più popolazioni appare complessa e potrà tuttavia essere programmata solo successivamente ad uno studio della popolazione presente in Italia”.
In sede di ricorso la scrivente difesa richiamava inoltre la Risoluzione del Parlamento Europeo del 12 settembre 2013, sulla situazione dei minori non accompagnati nella UE ( 2012/2263(INI) riportandone il testo e sottolineando come l’espulsione del minore straniero ne costituisca una gravissima violazione: “considerando che ogni anno migliaia di cittadini originari di paesi terzi o apolidi, di età inferiore ai 18 anni, arrivano soli sul territorio europeo o si ritrovano soli dopo il loro arrivo; considerando che il perdurare dei conflitti in diverse parti del mondo e la crisi economica globale attualmente in corso hanno causato un incremento del numero di minori non accompagnati; considerando che le ragioni dell’arrivo di minori non accompagnati sono molteplici: guerre, violenze, violazioni dei loro diritti fondamentali, desiderio di ricongiungersi con i propri familiari, disastri naturali, povertà, tratta degli esseri umani, sfruttamento, ecc.; considerando che è opportuno dedicare un’attenzione particolare ai minori non accompagnati, vittime della tratta di esseri umani, in quanto la loro situazione di particolare vulnerabilità richiede assistenza e sostegno specifici; considerando che l’arrivo di molti minori è causato dai matrimoni forzati e che l’Unione europea deve adoperarsi ancora di più per contrastare tale fenomeno; considerando che questi minori si trovano per loro natura in una situazione estremamente vulnerabile e che è necessario garantire il rispetto dei loro diritti fondamentali; considerando che, ai sensi del trattato sull’Unione europea, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e della Convenzione sui diritti del fanciullo dell’ONU, l’Unione europea e gli Stati membri hanno l’obbligo di proteggere i diritti dei bambini; considerando che il programma di Stoccolma ha attribuito la priorità alla protezione dei minori non accompagnati; considerando che l’accoglienza e l’assistenza riservate ai minori non accompagnati variano da un paese all’altro e non esiste un livello equivalente ed effettivo di protezione; . considerando che è necessario garantire l’uguaglianza di genere e la protezione uniforme dei diritti umani dei ragazzi e delle ragazze migranti non accompagnati e che è necessario prestare particolare attenzione alla violazione dei diritti umani delle ragazze e alla garanzia di un sostegno e di soluzioni adeguate; considerando che si registrano numerosi casi di scomparsa di minori dai centri di accoglienza per i richiedenti asilo”;
La difesa del minore K.H. eccepiva in ricorso le seguenti violazioni:
Violazione della Direttiva 2008/115/Ce;
Violazione e falsa applicazione degli art. 13 comma 2 D.L.vo. 286/98 –violazione dell’art. 3 comma 3 del Reg. 394/99, nonché dell’art. 3 comma 1 della legge 241/90;
Carenza di istruttoria in ordine alla condizione di pericolo della ricorrente nel paese di origine – violazione dell’art. 19 D.L.vo n. 286/98 – violazione dell’art. 10 Cost. – illegittimità;
Violazione del decreto legislativo n. 5 del 2007;
Violazione dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché del Protocollo addizionale n. 7 della stessa Convenzione. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Carenza assoluta di motivazione. Violazione art. 29 e 30 costituzione;
Violazione dell’art. 7 della legge 241/90 e del Prot. N. 7 alla Convenzione di Strasburgo del 1984, recepita con legge n. 98/90 e dell’art. 13 d.l.vo 286/98;
Violazione dell’art. 2 comma 7 D.L.vo 286/98.
All’udienza di discussione del ricorso la difesa del minore, richiamando i motivi tutti di ricorso, depositava la dichiarazione resa da un connazionale del minore circa la disponibilità ad ospitarlo presso la propria abitazione, nonché documentazione relativa all’iscrizione del minore stesso ad un corso di lingua italiana.
Con ordinanza n. 442 del 15 ottobre 2015 il Giudice di Pace di Genova accoglieva il ricorso proposto ex art 13 c.8 del Dlgs 286/98 evidenziando come di seguito:  “Rilevato che il ricorso risulta, come da documentazione in atti,proposto nei termini ex Dlgs 286/98; che in data 27 ottobre 2014 la difesa del ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso, mentre la Prefettura instava per il rigetto; che in data 17 novembre 2014 la difesa produceva la dichiarazione da parte di un connazionale circa la disponibilità di ospitare il minore; che il giudice rinviava al fine di verificare la possibilità di inserimento del minore presso una comunità e ciò a maggior tutela del medesimo; che la difesa depositava copia del cedolino attestante l’iscrizione del ricorrente al corso di lingua italiana presso la Comunità di S.E; che non veniva depositata documentazione inerente il Casellario Giudiziale e pertanto nulla emergeva a carico del ricorrente; Questo Giudice (….) ritiene che le argomentazioni di cui al ricorso presentato da K.H possano trovare accoglimento”.
Il Giudice di Pace di Genova, stante la pacifica inespellibilità del minore straniero dal Territorio dello Stato, ha accolto il ricorso, sulla base delle produzioni documentali, che hanno dato prova dell’effettiva minore età del cittadino Bengalese, al momento dell’ingresso in Italia e della notifica del decreto di espulsione Prefettizio a suo carico, confermando quindi la tesi, autorevolmente espressa dal Prof. Ernesto Tomei, Radiologo – Professore Associato, Dipartimento di Scienze Radiologiche Università di Roma “La Sapienza”, in merito all’inaffidabilità degli esiti degli esami radiologici effettuati per verificare l’età di un soggetto.

Avv. Alessandra Ballerini
Avv. Arianna Pozzi


Giudice di Pace di Genova, Dott.ssa E. Di Palo, ord. n. 443 del 15 ottobre 2015 (A.T./ Prefettura di Genova – ricorso ex art 13 dlgs 286/98)
Il cittadino tunisino A.T., affetto da gravi problemi di salute ed immune da pendenze o precedenti penali nel nostro Paese, in data 29.5.2014 veniva sottoposto a controlli da personale dell’U.P.G. e S.P. di Genova e trovato sprovvisto di permesso di soggiorno; ricevuti gli atti, il Prefetto della Provincia di Genova emetteva in pari data il decreto di espulsione a carico del cittadino straniero contestando quanto di seguito: “VERIFICATO che l’interessato si trova illecitamente sul territorio nazionale, in quanto: INGRESSO CLANDESTINO (art. 13 c. 2 lett. a) Si è sottratto ai controlli di frontiera; tuttavia, sulla base della documentazione presentata, non è da escludersi che lo straniero si trovi in una delle condizioni previste dall’art. 13 c. 2 lett. B del d.l.gvo 286/98 (ha omesso di richiedere il permesso di soggiorno nel termine prescritto / ha omesso di presentare la dichiarazione di presenza sul Territorio nazionale ai sensi dell’art. 1 Legge n. 68 del 28.05.2007 / ha presentato la dichiarazione di presenza ma si è trattenuto nel Territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso in violazione dell’art. 1 Legge n. 68 del 28.05.2007; INOTTEMPERANZA PRECEDENTE ORDINE (art. 14 c. 5 bis) non ha ottemperato ad un precedente ordine a lasciare il territorio dello stato emesso, sotto il nominativo di A. K.,, dal Questore di Trapani in data 19.11.2009”.
La difesa proponeva tempestivo ricorso ex art 13 c.8 Dlgs 286/98 al competente Giudice di Pace di Genova, eccependo la genericità e carenza motivazionale, risultando non provata l’asserita clandestinità dell’ingresso in Italia dal parte del signor A.T, né le successive asserite violazioni contestate ai sensi degli artt. 13 c. 2 lett. B del d.l.gvo 286/98 e 1 Legge n. 68 del 28.05.2007, né tanto meno la sussistenza di un precedente ordine emesso a carico dell’alias A.K. cui il cittadino straniero non avrebbe ottemperato.
La difesa allegava al ricorso la cartella clinica del ricorrente, dalla quale si evinceva la sussistenza di una grave patologia, di sospetta natura oncologica ed eccepiva in ricorso le seguenti violazioni:
Violazione della Direttiva 2008/115/Ce;
Violazione e falsa applicazione degli art. 13 comma 2 D.L.vo. 286/98 –violazione dell’art. 3 comma 3 del Reg. 394/99, nonché dell’art. 3 comma 1 della legge 241/90;
Sull’inottemperanza di un precedente ordine di lasciare il territorio dello Stato. Carenza ed erroneità della motivazione e grave violazione di legge con riferimento all’art. 3, c.mmi 1 e 3, L. 241/90;
Violazione dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché del Protocollo addizionale n. 7 della stessa Convenzione. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Carenza assoluta di motivazione;
Violazione degli artt. 3 e 32 Cost., nonché dell’art. 35 D.Lgs. 286/98. Violazione art. 8 Cedu.
Violazione dell’art. 7 della legge 241/90 e del Prot. N. 7 alla Convenzione di Strasburgo del 1984, recepita con legge n. 98/90 e dell’art. 13 d.l.vo 286/98;
Violazione dell’art. 2 comma 6 D.Lvo 286/98 ed art. 3 comma 3 D.P.R. 394/99;
Con ordinanza n. 443 del 15 ottobre 2015 il Giudice di Pace Dott.ssa Di Palo, accogliendo il ricorso proposto ex art 13 c. 8 del Dlgs 286/98, nell’interesse del signor A.T. osservava come di seguito: “ Rilevando che in data 20 ottobre 2014 la difesa del ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso, mentre la Prefettura instava per il rigetto; che in data 23 marzo 2015 la difesa produceva dichiarazione del poliambulatorio A. O. in Genova, nella quale si attestava come per motivi di salute del ricorrente, lo stesso venisse seguito nelle cure prescritte sin dal mese di maggio 2014 (…); che a maggior tutela del ricorrente medesimo questo giudice , letti gli atti depositati, ritiene che lo stesso debba essere seguito, per quanto alle cure mediche in Italia; che non veniva depositata documentazione inerente il Casellario Giudiziale e pertanto nulla emergeva a carico del ricorrente(….)”
Il Giudice di Pace di Genova, verificata l’erroneità e carenza motivazionale in ordine alle asserite violazioni contestate dalla Prefettura, attesa l’insussistenza di elementi probatori di sorta, verificata l’immunità del cittadino straniero da qualsivoglia precedente o pendenza penale, esaminata la documentazione medica del ricorrente e verificata la gravità della condizione clinica del signor A.T. nonché la necessità dell’esecuzione di cicli terapeutici mirati, ha disposto, in accoglimento del ricorso proposto dalla difesa del signor A.T. l’annullamento del decreto di espulsione, frutto di carente istruttoria da parte della P.A. nel valutare il caso di specie.
Avv. Alessandra Ballerini
Avv. Arianna Pozzi